Chi sono gli addetti agli impianti sportivi che devono iscriversi all’ENPALS?

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con D.M. 15.3.2005, ha determinato il risollevarsi della questione inerente la sussistenza o meno dell’obbligo di iscrizione all’ENPALS degli addetti agli impianti sportivi.
 
La questione diviene ancora più complicata alla luce dell’interpretazione che l’ENPALS ha dato delle disposizioni di cui al predetto Decreto Ministeriale, con circolare n. 7 del 30.3.2006.
 
Infatti, il D.M. 15.3.2005 (“Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo”), adottato in virtù delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, n. 708 del 1947 e s.m.i., che attribuisce al Ministero il potere di adeguare le categorie dei soggetti obbligatoriamente assicurati presso l’ENPALS, ha parzialmente modificato le originarie categorie di lavoratori che devono essere iscritti a tale Ente.
 
Per una corretta analisi, ritengo opportuno ripercorrere per sommi capi i vari passaggi che storicamente si sono succeduti.
 
Il Decreto Legislativo n. 708/1947 (così come modificato dalla legge n. 2388/1952) all’art. 3, disponeva che dovessero essere obbligatoriamente iscritti all’ENPALS, tra gli altri, gli appartenenti alle categorie di “21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d’opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti” (la sottolineatura è nostra).
 
Vi era, pertanto, un generico riferimento ai c.d. “addetti agli impianti sportivi” che aveva suscitato alcune difficoltà interpretative tanto che, sul punto, era dovuto intervenire il Consiglio di Stato con parere richiesto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
 
Tale parere (n. 1036/84) chiarì alcuni aspetti della disciplina in maniera, a mio giudizio, ineccepibile.
 
Occorreva interpretare la nozione di “addetti agli impianti sportivi” alla luce delle figure che, di fatto, si erano diffuse nel settore dello sport, valutando se l’obbligo di iscrizione all’ENPALS sussistesse anche per le seguenti categorie (riporto testualmente un estratto del parere, almeno con riferimento alla parte che a noi interessa):
“a) dipendenti di imprese od organizzazioni che perseguano finalità sportive, indipendentemente da qualsiasi scopo agonistico o di spettacolo ed a prescindere dall’esistenza di veri e propri impianti sportivi (esempio di società calcistiche che, non disponendo di impianti propri, utilizzino quelli comunali);
b) lavoratori addetti ad attività collaterali che si svolgono presso gli impianti sportivi, rivolte, in senso lato, a migliorare la funzionalità di questi (addetti ai bar, ristoranti, etc.);
c) istruttori sportivi che prestano la loro attività senza vincolo di subordinazione”.
 
Appare evidente che più di vent’anni fa si affrontavano le medesime questioni che, ancor oggi, ci fanno discutere.
 
A questo punto è interessante verificare come il Consiglio di Stato risolse le questione poste.
 
Il principio da cui occorre avviare ogni ragionamento (osservava l’organo di giustizia amministrativa) è quello per cui, nel sistema previdenziale italiano, l’iscrizione all’INPS rappresenta la regola, mentre l’iscrizione ad altri istituti previdenziali (tra cui, naturalmente, l’ENPALS) rappresenta l’eccezione istituita per effetto di disposizioni normative di natura speciale che, in quanto tali, devono essere interpretate restrittivamente.
 
Basandosi su tale fondamentale principio e, quindi, interpretando restrittivamente anche l’espressione “addetti agli impianti sportivi” di cui al citato Decreto Legislativo, il Consiglio di Stato è giunto alle seguenti conclusioni chiarificatrici:
a)      “(…) il Legislatore non ha inteso riferirsi genericamente all’attività sportiva, bensì agli impianti sportivi. Sono quindi esclusi i lavoratori dipendenti da società, imprese, organizzazioni, ecc., che, non disponendo di impianti sportivi propri, utilizzano impianti pubblici per l’esercizio dell’attività sportiva (…).
Il Consiglio ha, poi, specificato che, nel caso in cui vi siano società, imprese, organizzazioni, ecc. che dispongano sia di impianti sportivi propri sia di impianti altrui, quali gli impianti pubblici, l’obbligo di iscrizione all’ENPALS sussisterebbe soltanto per il personale “specificamente e continuativamente addetto agli impianti sportivi propri, e cioè quello la cui prestazione è direttamente legata a questi ultimi, tanto che la prestazione sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore, se gli impianti venissero meno”.
b)      “(…) il concetto di addetti agli impianti sportivi non si restringe comunque agli addetti alla custodia, manutenzione, pulizia, collegata all’impianto in quanto tale (ad es., istruttore di nuoto adibito ad una piscina aperta al pubblico con l’obbligo di tenersi a disposizione di tutti i frequentatori (…)). Si dovranno, comunque, escludere dalla nozione di addetti agli impianti sportivi i soggetti impegnati in attività collaterali che, pur svolgendosi materialmente nell’impianto o presso di esso, ed eventualmente anche alle dipendenze dello stesso gestore, si caratterizzano per una specifica, autonoma funzione economica: ci si riferisce alle attività di bar, ristorante e simili”.
c)      “Quanto agli istruttori sportivi che prestino la loro attività senza vincolo di subordinazione, il problema non è tanto se essi rientrino o meno nella figura degli addetti agli impianti (il che riguarda l’individuazione dell’istituto previdenziale competente) quanto se essi, non essendo lavoratori subordinati, siano soggetti all’assicurazione obbligatoria. (…) e’ da ritenere che anche per questo tipo di lavoratori il presupposto fondamentale per l’iscrizione obbligatoria ad un istituto previdenziale sia un rapporto di lavoro subordinato”.
 
Invero, già all’epoca, l’ENPALS non ritenne di adeguarsi in tutto e per tutto agli orientamenti del Consiglio di Stato, orientamenti dei quali il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale aveva preso atto (si veda la circolare del Ministero n. 108 del 1984) e che sono stati fatti propri dall’INPS (si veda la circolare INPS n. 43 del 1985).
 
In particolare, l’ENPALS, con la circolare n. 19 del 1984, dimostrava di accettare pienamente la regola secondo la quale, dall’obbligo di iscrizione presso tale Ente dovessero “(…) ritenersi esclusi i lavoratori dipendenti da società, imprese, organizzazioni etc. che non disponendo di impianti sportivi propri utilizzano altri impianti per l’esercizio dell’attività sportiva” nonché la regola secondo la quale dal concetto di “addetti agli impianti sportivi” dovessero essere esclusi “tutti quei soggetti impegnati in attività collaterali che, pur svolgendosi materialmente nell’impianto o presso di esso, si caratterizzano per una specifica funzione economica (p. es. attività di bar, ristorante etc.)”.
 
Tuttavia, il parere del Consiglio di Stato non fu accolto nella parte in cui intendeva chiarire la posizione relativa agli istruttori sportivi affermando che, per tale figure, l’obbligo di iscrizione all’ENPALS presupponesse necessariamente anche l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
 
L’ENPALS osservava, fra le altre cose, che il Legislatore non aveva richiesto il suddetto presupposto anche perché, se avesse voluto imporlo, non avrebbe utilizzato l’espressione “addetti agli impianti sportivi” ma la più specifica espressione “dipendenti da impianti sportivi”.
 
L’ENPALS, in ogni caso, concludeva la sua circolare rilevando l’opportunità di attendere l’esito dei giudizi che, proprio con riferimento a tale aspetto, erano all’epoca pendenti, in modo tale da poter valutare gli orientamenti giurisprudenziali in materia.
 
Veniamo, ora, alla situazione dei giorni nostri.
 
Come ho anticipato, il D.M. 15.3.2005, entrato in vigore il 22.4.2005, ha adeguato le categorie di lavoratori per i quali sussiste l’obbligo di iscrizione all’ENPALS, introducendo una nuova elencazione nell’ambito della quale, al n. 20, si trova la categoria di 20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”.
 
E’ evidente, allora, che mentre prima si parlava di “addetti agli impianti sportivi”, oggi l’espressione utilizzata è “addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere”.
 
Rimanendo fermo questo aspetto inerente le modifiche legislative introdotte, a questo punto occorre verificare come l’ENPALS interpreti le disposizioni di cui al citato D.M. 15.3.2005.
 
Ciò si desume dalla recentissima circolare n. 7 del 30.3.2006 avente anche il dichiarato scopo di fornire le declaratorie delle figure professionali introdotte dal predetto decreto, le precisazioni volte ad agevolare gli operatori del settore e le istruzioni operative per lo svolgimento degli adempimenti finalizzati all’assolvimento degli obblighi contributivi, a partire dal 22 aprile 2005, relativi alle nuove categorie”.
 
L’ENPALS, quindi, fa alcune osservazioni di carattere generale fra le quali quella per cui ogni qual volta siano menzionati dal decreto impiegati, operai, tecnici dipendenti da imprese del settore, il richiamo va riferito a tutti i lavoratori subordinati, fatta eccezione per le qualifiche dirigenziali, delle imprese in questione (enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, cfr. n. 17; case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, cfr. n. 19; impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, cfr. n. 20; imprese di spettacoli viaggianti, cfr. n.21; società sportive, cfr. n.22; imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film, cfr. n. 24)”.
 
Successivamente, nella circolare ci si occupa specificatamente del “Gruppo lavoratori di impianti e circoli sportivi”.
 
Con riferimento a tale “gruppo” sono fatte alcune precisazioni:
1) Il decreto, al n. 20, prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione per gli impiegati, gli operai, gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere (es. palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi). Pertanto, ancorché non menzionati, tra gli impianti e circoli sportivi vi rientrano anche altre strutture quali i kartodromi, il bowling, etc..”.
Pare evidente che, secondo l’interpretazione data dalla medesima ENPALS, l’espressione “impianti sportivi di qualsiasi genere” non si riferisce tanto alla proprietà degli impianti (se del datore di lavoro dell’addetto al medesimo impianto ovvero di altro soggetto), quanto piuttosto alla natura dell’impianto e, quindi, alla sua funzione avuto riguardo alla disciplina sportiva cui è dedicato (campo da calcio, piscina, palestra, bowling ecc.).
 
2) “Si ricorda che, come accennato nelle premesse del presente paragrafo, il richiamo agli impiegati e operai, di cui al sopraccitato n. 20, va riferito ai lavoratori dipendenti di circoli sportivi e di imprese che gestiscono i suddetti impianti ovvero li utilizzano in via non occasionale.
Per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi, alla luce delle innovazioni introdotte dal DM 15 marzo 2005, l’obbligatorietà dell’iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica – subordinata o autonoma – del rapporto di lavoro”.
Con tale seconda precisazione, l’ENPALS, richiamando anche quanto già sostenuto nell’ambito delle osservazioni di carattere generali sopra riportate, afferma che l’obbligo di iscrizione sussisterebbe sia per i lavoratori autonomi e sia per i lavoratori subordinati e ciò “alla luce delle innovazioni introdotte dal DM 15 marzo 2005”.
Sul punto, a noi pare che il D.M. 15.3.2005 non abbia introdotto alcuna specifica innovazione che faccia propendere indubitabilmente che l’obbligo sussista anche per i lavoratori autonomi.
Inoltre, l’ENPALS pare non faccia distinzione tra lavoratori addetti agli impianti di proprietà dei soggetti dai quali tali lavoratori dipendono e lavoratori addetti agli impianti che non sono di proprietà del datore di lavoro ma che quest’ultimo si limita a utilizzare (per esempio in virtù di una concessione comunale)
 
3) “Al riguardo, si sottolinea che è da considerare addetto agli impianti sportivi il personale la cui prestazione è direttamente legata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa, sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro ovvero per il committente, se gli impianti venissero meno. “Si dovranno, comunque, escludere dalla nozione di addetti agli impianti i soggetti impegnati in attività collaterali che, pur svolgendosi materialmente nell’impianto o presso di esso, ed eventualmente anche alle dipendenze dello stesso gestore, si caratterizzano per una specifica, autonoma funzione economica: ci si riferisce alle attività di bar, ristorante, e simili” (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 1036/84)”.
Con riguardo alla precisazione individuata con il n. 3, l’ENPALS dimostra di non mutare l’orientamento già espresso negli anni 80, in perfetta aderenza con il parere del Consiglio di Stato che il medesimo istituto previdenziale richiama nella propria circolare.
 
Sembra, ora, opportuno trarre alcune conclusioni in merito alle novità normative derivanti dall’interpretazione che l’ENPALS suggerisce di dare al D.M. 15.3.2005.
 
In primo luogo, l’ENPALS parrebbe essere orientato nel senso di prevedere la sussistenza dell’obbligo di iscrizione del lavoratore sia quando il datore di lavoro (ovvero, secondo il medesimo istituto, il committente) è proprietario dell’impianto, sia quanto esso non ne è proprietario ma ne ha solo facoltà di utilizzo.
 
Non concordiamo con tale orientamento perlomeno alla luce di quanto aveva affermato il Consiglio di Stato che, con il citato parere n. 1036 del 1984, introduceva una distinzione tra le predette categorie di lavoratori specificando che l’obbligo di iscrizione all’ENPALS sussiste solo per il lavoratore addetto all’impianto di proprietà del datore di lavoro (o del committente).
 
Infatti, non si vede quale modifica legislativa possa giustificare un mutamento di pensiero atteso che, l’espressione “di qualsiasi genere”, introdotta dal D.M. 15.3.2005 e riferita agli “impianti e circoli sportivi”, come chiarito dalla medesima ENPALS, attiene alla destinazione dell’impianto e non tanto alla sua proprietà.
 
Su questo primo aspetto, pertanto, a noi verrebbe da concludere che i lavoratori addetti ad impianti che non sono di proprietà del datore di lavoro non debbano essere iscritti all’ENPALS.
 
In secondo luogo, l’ENPALS insiste nell’affermare che “l’obbligatorietà dell’iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica – subordinata o autonoma – del rapporto di lavoro” e ciò (sempre secondo l’istituto) “alla luce delle innovazioni introdotte dal DM 15 marzo 2005”.
 
Anche su questo punto (lo abbiamo già anticipato) non riteniamo di essere pienamente d’accordo, soprattutto con riferimento al dichiarato fondamento della tesi interpretativa formulata.
 
Infatti, non ci pare che il D.M. abbia introdotto norme che affermino esplicitamente l’obbligo di iscrizione anche per gli istruttori per i quali non sussista il presupposto di un rapporto di lavoro subordinato, presupposto che era stato individuato come necessario dal Consiglio di Stato con parere n. 1036/84.
 
Sempre su questo punto, tuttavia, non possiamo esimerci dal segnalare la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, datata 16.5.2006 e indirizzata all’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, ove il medesimo Ministero (autore del D.M. 15.3.2005) afferma che “resta senza dubbio ferma l’obbligatoria riconduzione di qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato nel senso anzidetto, instaurato con lavoratori appartenenti ai raggruppamenti di cui alle lettere a), b) e c) del D.M. 15 marzo 2005, nell’alveo delle attribuzioni e delle competenze dell’Enpals, ai fini del rilascio del certificato agibilità, nonché del rispetto di tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi in materia”.
 
In terzo luogo, osserviamo come su un aspetto l’orientamento dell’istituto previdenziale (peraltro pienamente conforme al parere Cons. Stato n. 1036/84) non sia mai cambiato: coloro che operano nell’ambito dell’impianto svolgendo attività collaterali finalizzate alla migliore funzionalità dell’impianto medesimo (es. attività di bar, ristorante ecc.), ancorché dipendenti dei medesimi gestori, non sono tenuti all’iscrizione all’ENPALS.
 
Ebbene, all’esito della nostra analisi non neghiamo che la situazione sia piuttosto complessa e meriterebbe ulteriori approfondimenti, tuttavia ci è sembrato doveroso evidenziare tutti i nostri dubbi in merito alla correttezza della interpretazione che l’ENPALS, con la circolare, n. 7, dello scorso 30 marzo, propone di dare al D.M. 15.3.2005.
 
  
Avv. Lorenzo Bolognini

Bolognini Lorenzo

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