La Cassazione sul TFS e la pensione “Quota 100”: nessuna trasmissibilità agli eredi

Sorte del TFS quando il lavoratore pubblico accede alla pensione anticipata con “Quota 100” e decede prima della liquidazione

Redazione 02/09/25
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La sentenza n. 24289 del 4 giugno 2025 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta una questione di grande rilevanza pratica e teorica: la sorte del trattamento di fine servizio (TFS) quando il lavoratore pubblico accede alla pensione anticipata con il regime sperimentale della cosiddetta “Quota 100” e decede prima della liquidazione delle somme maturate. La vicenda trae origine dalla domanda dei figli di una lavoratrice defunta, i quali rivendicavano iure hereditatis il diritto al pagamento del TFS spettante alla madre. Dopo i rigetti in primo e secondo grado, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul nodo centrale: se il TFS non ancora liquidato possa considerarsi un credito trasmissibile agli eredi. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. I civ.- sentenza n. 24289 del 4-06-2025

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Indice

1. Il contesto normativo: natura del TFS e disciplina della “Quota 100”


Il trattamento di fine servizio, come noto, è qualificato dalla giurisprudenza costante come retribuzione differita. Esso rappresenta il frutto dell’attività lavorativa svolta, ma non è immediatamente disponibile: matura infatti solo al momento della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e viene liquidato secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa.
Con il D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, è stato introdotto in via sperimentale il regime della pensione anticipata “Quota 100”, riservato a chi raggiungeva almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. Tale disciplina, oltre a fissare condizioni di accesso agevolato alla pensione, ha previsto anche un differimento legale nell’erogazione del TFS/TFR, con l’effetto che la liquidazione non è contestuale al pensionamento, ma posticipata.
La conseguenza è che il lavoratore in “Quota 100” acquisisce il diritto a percepire il TFS solo dopo un periodo di attesa, variabile in base alle anzianità maturate. Tale elemento si è rivelato decisivo nella vicenda oggetto della sentenza. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. La vicenda giudiziaria: dalle domande degli eredi al rigetto dei giudici di merito


I figli della lavoratrice, collocata a riposo con “Quota 100” e deceduta prima della liquidazione del TFS, hanno agito contro l’INPS sostenendo che il diritto al trattamento fosse già maturato e, pertanto, trasmissibile agli eredi.
Il Tribunale di Messina ha respinto la domanda, rilevando che il diritto al TFS non si era ancora consolidato al momento della morte e non poteva quindi costituire oggetto di successione. La Corte d’appello ha confermato, ribadendo che la prestazione in questione non costituisce un credito attuale e immediato, ma rimane condizionata alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro e al decorso dei termini stabiliti dalla legge.
In Cassazione, i ricorrenti hanno censurato le pronunce di merito, sostenendo che la natura retributiva del TFS avrebbe dovuto comportarne la trasmissibilità, e che l’applicazione del regime “Quota 100” non poteva pregiudicare un diritto già maturato dalla lavoratrice.

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3. La decisione della Cassazione: il TFS come retribuzione differita non trasmissibile


La Corte di Cassazione, con motivazione articolata, ha rigettato il ricorso. Gli Ermellini hanno ribadito che il TFS è sì retribuzione differita, ma la sua esigibilità sorge solo con la cessazione definitiva del rapporto e con il compimento del periodo di differimento previsto dalla legge.
Ne consegue che, nel caso di specie, al momento del decesso della lavoratrice non vi era ancora un credito certo, liquido ed esigibile da trasmettere agli eredi. Il diritto al TFS non si era consolidato, trattandosi di una posizione ancora eventuale e dipendente da condizioni sospensive di legge.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che la disciplina della “Quota 100” comporta una posticipazione fisiologica della liquidazione, volta a bilanciare le esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale. Pertanto, non si configura alcuna lesione del diritto degli eredi, giacché essi non possono vantare un credito che la stessa lavoratrice non aveva ancora acquisito.

4. Implicazioni pratiche e principi applicabili


La sentenza ha importanti riflessi pratici per i lavoratori e le famiglie coinvolte in analoghe vicende. In particolare:

  • Successione: il TFS non maturato al momento della morte del lavoratore non entra a far parte del patrimonio ereditario e, quindi, non è trasmissibile iure hereditatis.
  • Tempistiche: l’accesso al pensionamento con “Quota 100” comporta inevitabilmente il differimento del TFS, con la conseguenza che il decesso intervenuto in pendenza del termine lascia gli eredi privi di diritti sulla prestazione.
  • Principio di diritto: la Corte ribadisce che il TFS è una retribuzione differita condizionata, non un credito acquisito automaticamente al momento della cessazione del servizio.

Per gli operatori del diritto, questa pronuncia conferma un orientamento rigoroso, che valorizza la natura condizionata del TFS e respinge letture estensive della sua trasmissibilità. Dal punto di vista dei lavoratori e delle loro famiglie, evidenzia la necessità di valutare con attenzione le implicazioni economiche legate alla scelta di accedere a forme di pensionamento anticipato.

5. Conclusione


Con la sentenza n. 24289/2025, la Corte di Cassazione ha chiuso la vicenda confermando il rigetto delle pretese ereditarie sul TFS non ancora liquidato. Si tratta di una pronuncia destinata ad avere eco significativa, poiché si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale costante e chiarisce definitivamente che il trattamento di fine servizio non è un diritto automaticamente trasferibile agli eredi in caso di decesso prima della liquidazione. Il principio riaffermato mira a garantire certezza giuridica e coerenza sistematica, ponendo un ulteriore tassello nella disciplina delle prestazioni connesse al lavoro pubblico e alla previdenza.

Redazione

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