Cassazione: sì alle misure alternative al carcere anche per chi è condannato per il reato di evasione

Redazione 07/06/12

Con la sentenza n. 20559 del 6 giugno 2012 i giudici hanno accolto il ricorso col quale di impugnava la decisione del Tribunale di sorveglianza che dichiarava inammissibile la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare sul presupposto che l’imputato era colpevole anche del reato di evasione ex art. 385 c.p.

Ad avviso dei giudici, quando si tratta di decidere in merito al riconoscimento dei benefici penitenziari, non devono esistere rigidi automatismi e la valutazione deve essere fatta caso per caso.

In generale, deve affermarsi che le esigenze di prevenzione dei reati non sempre prevalgono sul fine rieducativo della pena, e di recupero dei condannati: per cui, considerando che la pena deve essere determinata in relazione al caso specifico, non è possibile affermare tout court l’impossibilità di accordare misure alternative alla detenzione a chi è precedentemente evaso.

Dare prevalenza alle istanze repressive vorrebbe dire in questo caso attribuire un ruolo troppo marginale alla funzione rieducativa della pena: no agli automatismi, dunque.

La parola torna al Tribunale di sorveglianza.

Redazione

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