Cassazione: per la sospensione dal pubblico servizio occorrono concreti presupposti cautelari

Redazione 09/10/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 38763 del 4 ottobre 2012 i giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio l’ordinanza con cui il Gip disponeva in via cautelare la sospensione dal servizio del pubblico ufficiale indagato per calunnia e falso.

Affinchè la misura interdittiva sia legittima, continuano i giudici, deve essere motivata in base a dati di fatto oggettivi e soggettivi, con riferimento alla personalità del destinatario.

Occorre, quindi, che emerga dall’ordinanza che l’indagato, in base alle sue inclinazioni personali, potrebbe commettere altri illeciti laddove se ne presentasse l’occasione.

Il brigadiere della Guardia di finanza indagato per i reati di calunnia e di falso era stato invece sospeso in base ad una valutazione effettuata su elementi meramente congetturali ed astratti: così, almeno, ha ritenuto la Cassazione con riferimento al pericolo di reiterazione del reato e ai gravi indizi di colpevolezza.

Gli imprescindibili presupposti cautelari, unitamente alle esigenze, sono da valutare in concreto e non in maniera meramente assertiva.

« Il mero riferimento alla gravità dei fatti e alla disinvoltura con cui sono stati commessi non è, di per sé, indicativo di un concreto e attuale pericolo di recidiva specifica. Ne, tantomeno, tale pericolo può essere ravvisato nella circostanza in cui l’indagato non si è presentato dinanzi al Gip per l’interrogatorio, adducendo di essere impedito per ragioni di salute, risultate non vere.

Insomma, il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato a elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi e indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell’indagato, sulla cui base possa affermarsi che quest’ultimo possa facilmente, verificandosene l’occasione, commettere detti reati».

Poiché nell’ordinanza mancava una ponderazione di questi aspetti, la Cassazione la ha annullata senza rinvio.

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