Cassazione penale: anche la sola finalità di umiliare può essere punita come violenza sessuale di gruppo

Redazione 13/11/12
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Anna Costagliola

Vale a configurare reato di violenza sessuale di gruppo anche l’eventuale finalità di umiliazione della vittima, pur in assenza di un accordo preventivo in tal senso. E’ quanto affermato dalla Cassazione che, con la sentenza n.  43495 del 9 novembre 2012, ha respinto il ricorso contro la condanna della Corte d’appello di Palermo alla pena di 5 anni di reclusione per il reato di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609octies c.p.

Per i Supremi giudici la Corte di merito ha esattamente inquadrato la fattispecie concreta all’interno della previsione delittuosa della violenza di gruppo, sia sotto il profilo della inclusione della condotta all’interno degli atti sessuali di cui all’art. 609bis c.p. sia sotto il profilo della sua riconducibilità nella dimensione tipica di cui all’art. 609octies c.p. Sotto il primo profilo viene infatti riaffermato che nel concetto di atti sessuali deve essere ricondotto ogni atto comunque coinvolgente la corporeità sessuale della persona offesa e posto in essere con la coscienza e la volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente. Ai fini del perfezionamento del reato rimane pertanto irrilevante l’eventuale fine ulteriore, sia esso di concupiscenza, ludico o d’umiliazione, propostosi dal soggetto agente. Per gli Ermellini, dunque, l’ eventuale finalità, anche solo esclusiva, di umiliazione della persona offesa, non vale in ogni caso a privare la condotta dell’oggettiva connotazione sessuale che indiscutibilmente le deriva dalla zona corporale intenzionalmente aggredita. Inoltre, ai fini della qualificazione del fatto come violenza di gruppo, per la cui realizzazione è sufficiente il numero di due persone, la Suprema Corte ha ricordato che non è necessario l’accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all’altrui progetto criminoso. Ancora la fattispecie criminosa in questione ricorre anche quando non tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell’autore dei comportamenti tipici di cui all’art. 609bis c.p.

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