Cassazione: necessario nominare un perito che accerti l’incompatibilità dell’indagato con la misura della custodia cautelare in carcere

Redazione 16/11/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 44807 del 15 novembre 2012 i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un uomo che aveva chiesto, senza successo, la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

Il Tribunale aveva respinto l’istanza di sostituzione sul presupposto che dalla cartella clinica riferita all’indagato non evidenziava incompatibilità per ragione di salute dello stesso con la detenzione in carcere.

Non sono d’accordo, tuttavia, i giudici di Cassazione, che sostengono l’obbligo del magistrato di accertare sempre lo stato di salute nominando un perito che attesti o meno la suddetta incompatibilità.

La valutazione del Tribunale, continuano i giudici, è erronea perché non ha tenuto conto delle ‘reali’ condizioni di salute dell’indagato, in assenza di accertamenti specialistici peritali che valutassero con accuratezza il quadro clinico dell’uomo e si soffermassero sulle conseguenze del suo stato di detenzione in carcere.

«In tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, secondo l’articolo 299ter del codice di procedura penale, se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all’articolo 275 c.p.p., ovvero se tali condizioni sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, ove non ritenga di accoglierla, dispone gli accertamenti medici del caso, nominando un perito (…). Nel caso in cui il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici, nominando un perito. Mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all’accertamento peritale che offre il parametro di comparazione».

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