Cassazione: lecito il licenziamento della lavoratrice madre che non rientra a lavoro dopo la maternità

Redazione 06/09/12
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Lucia Nacciarone

A deciderlo sono i giudici della Sezione lavoro con la sentenza n. 14905 del 5 settembre 2012, respingendo il ricorso della donna volto ad ottenere l’annullamento della precedente sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la misura.

In linea con i giudici di merito, la Corte Suprema ha ravvisato nel comportamento della ricorrente gli estremi della colpa grave, per non aver la stessa adempiuto ai suoi obblighi: la donna infatti non si era più recata al lavoro dopo la fine del periodo di maternità, rifiutandosi di eseguire la prestazione oggetto dell’obbligazione lavorativa.

Tale condotta è sanzionata dalla Legge 1204/1971 col licenziamento, perciò il provvedimento è stato ritenuto legittimo.

La donna in corso di causa aveva formulato un’eccezione di inadempimento basata sul mancato pagamento da parte del datore di una mensilità lavorativa. I giudici l’hanno tuttavia ritenuta infondata, per un serie di motivi: innanzitutto si trattava del pagamento di una sola mensilità della retribuzione, in secondo luogo non poteva ignorarsi che la donna aveva precedentemente già dichiarato di non voler riprendere l’attività lavorativa alla fine del periodo di astensione dal lavoro, ed era stata inoltre più volte invitata o a ritirare le proprie competenze oppure a comunicare le proprie coordinate bancarie: una condotta, questa, contraria ai principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione delle prestazioni.

Ad avviso dei giudici di legittimità, nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca l’eccezione di inadempimento a giustificazione del proprio rifiuto di adempiere, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, tra l’inadempimento dell’uno e il precedente inadempimento dell’altro.

Peraltro, il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata.

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