Cassazione: la manipolazione del mercato è punibile anche se la comunicazione è falsa

Redazione 16/10/12
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Lucia Nacciarone

Purché, avvisano i giudici di legittimità, la notizia diffusa produca effetti discorsivi sui titoli quotati nel mercato mobiliare.

A deciderlo è la sentenza n. 40393 del 15 ottobre 2012, con cui è stato accolto il ricorso del Procuratore Generale presso un Tribunale e di Consob, costituitasi nel giudizio parte civile: sbagliano i giudici di merito ad assolvere gli imputati, rei di aver diffuso un comunicato falso, senza aver prima verificato quale impatto avrebbe avuto sull’andamento dei titoli ‘incriminati’ la pubblicazione della notizia vera, cioè la diffusione di un comunicato che riferisse la reale natura dell’operazione finanziaria in corso, richiesto da Consob.

Il reato di manipolazione del mercato, continuano i giudici, è un reato di mera condotta che si consuma nel momento in cui i responsabili diffondono la falsa notizia sul mercato, sempre a patto che essa produca effetti sul corso dei titoli.

Nel caso di specie un titolo azionario si era impennato talmente tanto da spingere Consob a chiedere chiarimenti: era stato, quindi, diffuso un comunicato che smentiva che fosse stata intrapresa ogni operazione in vista della scadenza del prestito convertendo, ma in realtà si era verificato proprio il contrario ed era questa la ragione dell’impennata dei titoli.

Premesso tuttavia l’obbligo degli operatori del settore mobiliare di rispondere alle richieste di chiarimenti da parte di Consob, il giudice del merito, per accertare la configurabilità dell’eventuale manipolazione del mercato, avrebbe dovuto verificare quali conseguenze potevano derivare sul mercato dalla diffusione della notizia vera.

Si trattava, quindi, di compiere una verifica ex ante prima di assolvere gli imputati.

Perciò la sentenza è stata cassata e gli atti rimessi alla Corte d’appello competente.

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