Cassazione: illecito acquisire informazioni dalla persona offesa in sede di convalida dell’arresto

Redazione 28/11/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 45909 del 26 novembre 2012 i giudici di legittimità hanno ribaltato la decisione del Tribunale che non aveva convalidato l’arresto di un uomo effettuato dalla polizia giudiziaria nell’atto di compiere una rapina, ordinandone l’immediata liberazione: decisione, questa, che era stata adottata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dell’ufficiale di p.g. che aveva proceduto all’arresto, secondo cui l’imputato non aveva avuto un ruolo decisivo per la realizzazione dell’episodio delittuoso.

Ma i giudici di merito, avvisa la Cassazione, ordinando la liberazione dell’uomo si sono posti in contrasto con le norme che disciplinano l’arresto in flagranza di reato: «in sede di convalida» – continua la Corte di legittimità – «il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del fumus commissi delicti, allo scopo di stabilire se l’indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, dovendosi escludere che possa riguardare l’esistenza dei gravi indizi ovvero la responsabilità per il reato contestato, attraverso un’indagine ricostruttiva dell’episodio in tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto un tale accertamento è riservato alle successive fasi processuali».

La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio, sul presupposto che il giudice in sede di convalida non può acquisire ai fini della decisione ulteriori informazioni, oltre a quelle che risultano dal verbale di arresto, dalle dichiarazioni rese dalla persona arrestata, dai documenti prodotti dalle parti, essendogli sicuramente preclusa la facoltà di disporre l’audizione dei testimoni.

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