Cassazione: confermata la misura cautelare per chi minaccia in maniera illecita di far valere un diritto

Redazione 19/12/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 48733 del 17 dicembre 2012 i giudici di legittimità si sono soffermati sul concetto di minaccia utile a integrare i presupposti del reato di estorsione.

La vicenda è la seguente: il titolare di un’impresa di pulizie emette fatture false per la realizzazione di lavori di manutenzione e pulizia per niente o in parte effettuati, e successivamente si reca presso studi legali minacciando di intentare procedimenti legali come decreti ingiuntivi e pignoramenti, al fine di ottenere i compensi per i presunti lavori.

In sostanza, l’uomo chiedeva il pagamento dell’importo indicato nel falso documento con la prospettazione, in caso di mancato pagamento, di «procedere secondo legge» o di esperire la procedura ingiuntiva ovvero richiedendo l’emissione del decreto ingiuntivo.

Secondo i giudici tale comportamento integra il reato di tentata estorsione, e non è condivisibile la linea difensiva secondo cui, in assenza di minacce volte alla coartazione delle persone non vi sarebbe responsabilità penale: infatti, ad avviso della difesa, la minaccia necessaria per integrare gli estremi dell’estorsione (o della tentata estorsione) consisterebbe nella prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui verificazione dipende dalla volontà dell’agente.

Nel caso di specie invece vi era la minaccia di esercitare azioni legali.

Sul punto, però, affermano i giudici (rigettando il ricorso e confermando la misura cautelare): «(…) anche la minaccia di esercitare un diritto, come l’esercizio di un’azione giudiziaria o esecutiva, può costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare l’elemento materiale del reato quando tale minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato (…). La richiesta di una somma di denaro a titolo di risarcimento di danni, normalmente legittima, assume il carattere di illecito e integra gli estremi del delitto, tentato o consumato, di estorsione, quando sia del tutto sproporzionata alla entità del diritto leso e sia fatta con riserva implicita o esplicita di far valere le proprie ragioni nei modi di legge, ove la somma non venga integralmente pagata, sì da considerarsi una vera minaccia al fine di conseguire una ingiusta locupletazione».

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