Cassazione: chi presenta ricevute di pagamento false alla compagnia telefonica commette truffa

Redazione 25/01/12
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Con la sentenza n. 2730 del 23 gennaio 2012 la Corte di cassazione ha sancito la responsabilità per tentata truffa di un utente che aveva esibito alla Telecom ricevute di pagamento contraffatte per dimostrare di essere in regola con i pagamenti, allo scopo di continuare a fruire del servizio.

L’imputato era invece in mora, non pagando il canone da diverso tempo, ma era stato assolto in sede di merito con formula piena (perché il fatto non sussisteva).

La cassazione ha ribaltato il verdetto, ravvisando nel comportamento dell’utente gli estremi della tentata truffa.

Affermano infatti i giudici di legittimità che la falsa rappresentazione dell’avvenuto pagamento, presupposto indispensabile per continuare a fruire del servizio telefonico, effettuata tramite la presentazione al personale competente delle ricevute contraffatte, presentava «all’evidenza l’attitudine a far conseguire detto vantaggio patrimoniale e quindi a determinare l’evento del reato di truffa, sicchè deve considerarsi integrato il requisito dell’idoneità degli atti. E poiché, non potendo essere fine a se stessa, la simulazione non può avere altro scopo che quello fraudolento, secondo quanto impone di ritenere la comune esperienza, risulta integrato anche il requisito della univocità degli atti, che sono tali quando, considerati in sé medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza rivelino, secondo l’id quod plerumque accidit, l’intenzione dell’agente».

Nel caso di specie il vantaggio del soggetto agente poteva consistere nella prosecuzione dell’erogazione del servizio che altrimenti si sarebbe dovuto sospendere per mora e nella chiusura della pratica di recupero dei pagamenti per le fatture scadute.

Ma il truffatore è stato scoperto e ora l’esame delle vicenda tonerà ai giudici di merito.

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