Cassazione: applicabili i nuovi parametri per gli onorari degli avvocati anche se l’attività si è svolta nel corso del precedente regime tariffario

Redazione 22/11/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 20421 del 21 novembre 2012 la Cassazione ha fatto applicazione delle nuove regole per la liquidazione dei compensi degli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, ossia il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate da Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27.

L’articolo 41 del citato decreto, precisano i giudici, che riguarda la disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del decreto stesso.

Questo riferimento testuale, invero, depone per la soluzione interpretativa che porta a ritenere applicabile la nuova disciplina anche ai casi in cui le attività difensive si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell’abrogato sistema tariffario forense. Inoltre, il comma terzo dell’art. 9 del D.L. 1/2012 ha escluso l’ultrattività del sistema tariffario oltre la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta anteriormente alla scadenza del termine (di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) fissato per la transitoria applicazione del sistema tariffario abrogato.

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