Casa coniugale assegnata: non è possibile procedere alla divisione tra gli ex coniugi quando questa pregiudichi l’interesse della prole

Redazione 10/01/12
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Anna Costagliola

Nella sentenza del 30 dicembre 2011, n. 30199, la Cassazione ha affermato che la grande casa coniugale assegnata in sede di separazione alla moglie ed al figlio non può essere successivamente divisa tra gli ex coniugi, quando ciò pregiudichi l’interesse del figlio medesimo. Già con sentenza 23631/2011, i giudici della prima sezione civile della Cassazione, intervenendo sul tema, avevano precisato che non può disporsi l’assegnazione parziale della casa coniugale, a meno che l’unità immobiliare in contestazione sia agevolmente divisibile o distinta da quella destinata ad abitazione familiare. Con la pronuncia in oggetto la Corte si è spinta oltre, escludendo la divisione della casa coniugale tra gli ex coniugi quando, a prescindere dalle dimensioni della stessa, ne possa derivare pregiudizio alla prole. Respingendo il ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva mancato di disporre detta divisione, gli Ermellini chiariscono come la suddivisione in due unità abitative della casa coniugale, trasformando l’immobile, rischierebbe di sconvolgere l’ambiente domestico in cui il figlio delle parti è vissuto, con ciò comportando una sicura e continua minaccia alla serenità e alla salubrità dell’ambiente di vita di questi. A sostegno della impostazione seguita, la Corte tiene a precisare come l’assegnazione della casa coniugale al genitore venga disposta, ai sensi dell’art. 155quater c.c. e dell’art. 6 della legge divorzio (L. 898/1970), tenendo prioritariamente conto proprio dell’interesse del figlio, che non può, pertanto, essere successivamente compromesso.

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