Casa coniugale assegnata all’ex moglie e riduzione dell’assegno di mantenimento

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Secondo la giurisprudenza, se il giudice dovesse decidere di accordare all’ex moglie il cosiddetto “diritto di abitazione” nel tetto familiare, l’uomo potrebbe dovere pagare un assegno mensile con importo minore.

In che cosa consiste l’assegno di mantenimento

Il mantenimento reciproco tra coniugi deriva giuridicamente dal dovere di assistenza morale e materiale a carico di ognuno degli sposi (art.143 c.c.).

La comunione di intenti e di sostanze, che rappresenta la fondamentale caratteristica del matrimonio, caratterizza e differenzia questo istituto da qualsiasi altro accordo di natura tipicamente contrattuale.

Da qui deriva la previsione di legge del dovere di contribuire alle esigenze della famiglia, facendo precedere il sostentamento e la crescita dei figli.

Il dovere di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge e della famiglia esiste in pendenza di matrimonio.

La corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri ha il suo obbligo di legge nell’articolo 156 del codice civile.

Con la separazione personale, consensuale o giudiziale, il vincolo matrimoniale non viene sciolto, viene sospeso in modo transitorio in attesa della sentenza di divorzio.

La separazione si potrebbe anche non concludere mai con una richiesta di divorzio e si potrebbe anche interrompere per avvenuta riconciliazione tra le parti che porterebbe al decadimento dei suoi effetti.

Lo status giuridico di coniuge resta inalterato, cambiano alcuni aspetti legati al matrimonio, ad esempio, l’obbligo di fedeltà e di convivenza.

Quando il giudice determina il valore dell’assegno di mantenimento deve prendere in considerazione l’intera entità del patrimonio dei coniugi, perché le fonti di reddito non derivano in modo esclusivo da introiti in denaro, ma anche dai beni soggetti a reale valore economico, compresa l’assegnazione e l’utilizzo della casa coniugale.

Il godimento di questo bene può essere calcolato sul piano economico, perché costituisce un risparmio reale sulla spesa che dovrebbe essere sostenuta per abitare la casa con un contratto di locazione.

L’ammontare di questo importo si aggiunge alla capacità di reddito del coniuge al quale è stata assegnata l’abitazione.

Nel caso nel quale il coniuge debitore non sia economicamente in grado di pagare l’assegno periodico di mantenimento, il giudice potrà assegnare la casa al coniuge creditore in sua completa o parziale copertura.

Ritorniamo alla vicenda in questione.

La decisione dei giudici

Secondo i giudici (Trib. Torino, sent. n. 2923/21), l’assegnazione della casa coniugale rientra nel calcolo delle disponibilità economiche delle quali si deve tenere conto quando si calcola la capacità reddituale dei coniugi e, anche le sue eventuali necessità.

La casa fa reddito.

Non viene considerato rilevante il fatto che mantenere un appartamento implichi dei costi, a volte anche onerosi, come le utenze e le spese condominiali, che sono a carico di chi ci abita.

Avere mandato via il proprietario, costringendolo a pagare un affitto o a stipulare un altro mutuo per trovare una sistemazione, riduce il potere di acquisto dello stesso e migliorare quello dell’ex coniuge.

Ogni volta che il giudice è chiamato a quantificare l’assegno di mantenimento da versare all’ex moglie, tra i vari elementi che è chiamato a valutare ai fini della quantificazione dell’assegno stesso, c’è anche l’assegnazione della casa coniugale.

A questo proposito, si ricorda che il diritto di abitazione nella casa di proprietà esclusiva dell’altro coniuge oppure in comunione dei beni, viene concesso dal Tribunale esclusivamente a condizione che il coniuge beneficiario sia anche quello presso il quale  figli andranno a vivere.

L’assegnazione della casa è subordinata alla presenza di figli minori, portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti e sussiste sino a quando gli stessi, al di là se ancora conviventi con il genitore, non avranno le disponibilità economiche per rendersi autonomi e pagare il canone di affitto di un immobile.

Il diritto di abitazione

Il diritto di abitazione viene meno anche quando il beneficiario decide di abbandonare la collocazione per abitare altrove (Trib. Torino, sent. n. 2923/21), oppure, quando sono i figli che se ne vanno stabilmente.

Non viene ritenuta sufficiente l’assenza per frequentare un corso fuori sede.

Un’altra questione da tenere in considerazione è la determinazione dell’assegno di mantenimento.

Si devono fare  due valutazioni.

La prima è quella del “se”, la seconda è quella del “quanto”.

Secondo il primo step, il giudice accorda gli alimenti a patto che il coniuge richiedente presenti un reddito più basso rispetto all’ex coniuge e la differenza non dipenda da sua colpa.

Non viene assegnato il mantenimento quando il coniuge è ancora giovane, ha una capacità lavorativa, è formato, è sano ed è in grado di trovare un’occupazione.

Allo stesso modo, non viene assegnato il mantenimento quando l’ex non dimostra di fare il possibile per occuparsi, come iscriversi alle liste di collocamento, inviare il cv, partecipare a bandi e concorsi.

Una volta deciso il “se”, il giudice ne quantifica l’importo, sul quale considera, da un lato, le fonti di reddito, mobiliari e immobiliari, del richiedente e, dall’altro, quelle del coniuge obbligato.

Ad esempio, mutuo da pagare, affitto e simili.

Mantenimento ridotto dunque alla moglie separata che ha ottenuto l’assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, perché nella quantificazione dell’assegno conta ogni attività valutabile dal punto di vista economico.

Quando il coniuge che assume di non avere mezzi sufficienti chiede il mantenimento in sede di separazione, l’adeguatezza deve essere verificata in base al tenore di vita offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio: si tratta dell’elemento che condiziona tanto la qualità delle esigenze quanto l’entità delle aspettative per il richiedente. E dunque bisogna tenere conto anche degli incrementi, positivi o negativi, dei redditi ascrivibili alle parti verificatisi nel corso del giudizio: con la separazione, infatti, non viene meno la solidarietà economica tra i coniugi, che comporta la condivisione delle reciproche fortune durante la convivenza.

L’importo dell’assegno di mantenimento deve essere determinato considerando, oltre che i redditi delle parti, le concrete possibilità di lavoro, i cespiti patrimoniali e pure i beni che al momento non producono reddito. Bisogna dunque tenere conto della disponibilità della casa familiare in capo al beneficiario dell’assegno, che costituisce un’utilità valutabile dal punto di vista patrimoniale.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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