Carceri e sistema penitenziario – collaboratori di giustizia – accertamento della condotta collaborativa ai sensi dell’art.58ter L. 354/1975 – speciale programma di protezione – verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni –necessità – esclusione. (Trib.

giurisprudenza 05/01/06
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nel procedimento di sorveglianza relativo a:??

RICONOSCIMENTO STATUS COLLABORATORE DI GIUSTIZIA ART. 58-TER OP

?

Nei confronti? di??????????? B.? G. ????

nato a????????? il

detenuto Casa Circondariale di???? ?;

in ?espiazione? pena ?di cui ?a: ?provv. cum. Proc. Gen. Rep. Catania n. 616/03 RES dd. 04.12.2003;

difeso? da?? Avv.to ?? come in atti;

Visto???? il parere????? come da verbale ______________del P.G.;

VISTI??gli??atti ?del ?procedimento?di ?sorveglianza ?sopra specificato;

CONSIDERATE?? le risultanze delle documentazioni acquisite, ?delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione ?e della discussione di cui a separato processo verbale;

O S S E R V A

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Ritiene il Collegio che la domanda formulata da B.? G. di essere riconosciuto collaboratore di giustizia ai sensi dell?art. 58-ter della Legge 26.5.1975 n. 354? meriti accoglimento.

Infatti, con nota 27.10.2005, la Procura della Repubblica di Catania ha riferito che:? ?In relazione a quanto richiesto da codesta A.G. con la nota in oggetto e per le determinazioni di competenza, si rappresenta che in effetti il soprageneralizzato B. G. S., ha prestato attivit? di collaborazione con questa A.G. fin dal febbraio 1999, quindi prima dell?entrata in vigore della L. 45/01, comportandosi sempre in? modo ineccepibile. Quanto agli elementi attestanti l?attendibilit? del contributo offerto dal B., a cui, ovviamente, in forza della valenza del contributo offerto, ? stata riconosciuta, sia in primo grado, sia in grado di appello, l?attenuante ad effetto speciale di cui?? all?art.? 8,?? L.203/1991,?? sembra?? incontrovertibile?? l?ottima?? resa??? processuale?? del collaboratore in oggetto, avendo questi non solo ammesso le proprie responsabilit?, in modo? chiaro?? e?? lineare,?? ma? avendo? anche? puntualmente? chiamato? in correit? gli altri coimputati, ogni qualvolta escusso, tanto come imputato quanto come imputato di reato connesso, contribuendo in modo determinante a delineare l?asseto criminale del clan D?AGOSTA, ovvero del gruppo criminale d?appartenenza, ed a chiarire la dinamica, financo nei dettagli, dell?omicidio in danno di RADICIA? Giuseppe, ossia del fatto delittuoso che maggiormente caratterizz? in provincia di Ragusa, l?anno 1998, nell?ambito dello scontro fra la consorteria mafiosa facente capo D?AGOSTA F. e ai di lui figli e quella facente capo a D. Carmelo. Il B. ebbe, inoltre, a dare un contributo apprezzabile, quale imputato di reato connesso, in relazione ad un altro fatto delittuoso eclatante per quell?area territoriale, quale la strage di Vittoria del 2 gennaio 1999, dando indizioni in ordine alle ragioni ed ai mandanti. Pur nondimeno, ? apparso opportuno richiedere alla competente Commissione l?immediata revoca del programma speciale di protezione a suo tempo disposto nei suoi confronti, a cagione di una valutazione di estrema gravit? al codice comportamentale, quale l?aver fornito ospitalit? ad un soggetto, tale B. Mario, colpito da ordinanza custodiale in quanto autore di rapine nella provincia di Ragusa. Tale fatto ? apparso invero indicativo, non solo per l?aspetto formale, ma soprattutto in quanto rivelatore di una mancata recisione con l?ambiente criminale di provenienza?.?

Va inoltre preso atto che al B. G. venne riconosciuta e concessa la speciale attenuante di cui all?art. 8 del D.L.? 13.5.1991 n. 151? in ragione dell?atteggiamento? processuale ampiamente collaborativo assunto quale imputato dei reati per i quali ha subito la condanna attualmente in espiazione.

In tali fattispecie, per consolidata giurisprudenza, il Tribunale di Sorveglianza ritiene di prendere atto della valutazione dei giudici della cognizione nei termini sopra indicati e di recepire, a conferma, il contenuto delle citate note delle Procure competenti in ordine alla collaborazione con la giustizia svolta dall?istante.

L?accertamento di natura dichiarativa effettuato dal Tribunale? di Sorveglianza in questa sede, avendo esclusivamente ad oggetto l?accertamento del fatto storico dell?avvenuta collaborazione con la giustizia da parte dell?interessato, prescinde peraltro dalla valutazione in merito al comportamento successivo? del soggetto nell?ambito dello speciale programma di protezione. Invero, le condotte reiteratamente violative? delle prescrizioni del programma, dovranno essere valutate al fine della decisione sul merito degli eventuali benefici penitenziari che dovessero essere richiesti dal B. G., ma non possono riverberarsi negativamente sulla valutazione di carattere storico che in questa sede il Tribunale ? chiamato ad operare, n? debbono entrare in tale tipo di giudizio profili connessi alla eventuale effettiva resipiscenza del soggetto, per loro natura estranei alle fattispecie di cui all?art. 58-ter OP? ed afferenti invece alla valutazione di concedibilit? dei benefici penitenziari della L. 354/75? (cfr. in proposito Cass., I, 8.2.1999 Bellanova).??????

Pertanto, valutato il tenore della documentazione acquisita, il Collegio riconosce che B. G. ?ha collaborato con la giustizia, ai sensi e per gli effetti dell?art. 58-ter OP.

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P. Q. M.

Visti ?gli ?Artt. 58-ter? della L. 26.7.1975, n. 354, 677 e segg. del c.p.p.;

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D I C H I A R A

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che?? B.? G.? ha prestato collaborazione con la giustizia.

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Torino,? cos? deciso il? 22 novembre 2005???????

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