Canone RAI: il Consiglio di Stato su natura e quantificazione

Il canone RAI non è un corrispettivo concepito in una logica sinallagmatica, quindi il canone non deve essere fissato per coprire tutti i costi ipotizzati.

Allegati

La quantificazione del canone non può essere considerata un corrispettivo concepito in una logica sinallagmatica, pertanto, il quantum del canone non deve essere fissato nella misura necessaria a coprire tutti i costi ipotizzati da RAI. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (Sezione VI, Sentenza 10 gennaio 2025, n. 151) confermando la pronuncia del TAR.

Consiglio di Stato -Sezione VI- sentenza n. 151 del 10-01-2025

Sentenza-Consiglio-di-Stato-RAI.pdf 319 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La vicenda


RAI Radio Televisione Italiana s.p.a. aveva adito il Tar per il Lazio l’annullamento del d.m. MISE 17 dicembre 2013, contenente l’adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l’anno 2014, nella parte in cui aveva ritenuto di dover determinare la misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l’anno 2014, confermando la parità degli importi per il 2014 rispetto alle misure indicate dal d.m. del 2012, senza tenere conto del complesso dei costi sostenuti per adempiere agli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo, nonché l’accertamento del diritto della medesima RAI a vedersi riconosciuto un ammontare del canone di abbonamento alle radiodiffusioni in misura tale da consentirle di coprire i costi sostenuti nel 2014 per adempiere agli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il Tar per il Lazio ha respinto il ricorso, pertanto RAI ha proposto appello, che tuttavia è stato rigettato dal Consiglio di Stato.

2. Per la RAI il canone deve coprire i costi


La medesima RAI ha infatti sostenuto che:

  • il canone è un corrispettivo tra concedente e concessionaria;
  • l’entità del canone non può costituire una variabile indipendente nella complessiva gestione del servizio;
  • il canone è un’imposta di scopo il cui ammontare è definito in virtù di criteri predeterminati;
  • il Ministero ha il dovere di determinare la misura del canone in modo tale da garantire la copertura dei costi.

L’appellante è convinta di essere titolare di un vero e proprio diritto a ottenere un canone pari ai costi che prevedibilmente sosterrà nell’anno di riferimento, tuttavia l’impostazione non è stata condivisa. Secondo l’appellante la RAI, dovendo assicurare le fondamentali funzioni del servizio pubblico, sostiene dei costi e il Ministero non può far altro che fissare il canone nella misura utile e necessaria a coprire detti costi, quali essi siano. Se la RAI preventivasse di sostenere costi altissimi (e la necessità di garantire una qualità sempre crescente inevitabilmente porta ad una levitazione dei costi all’infinito), il Ministero non avrebbe altra scelta che aumentare il canone, anche a dispetto del bisogno di contenere l’espansione della spesa pubblica. La quantificazione del canone non può essere considerata un corrispettivo concepito in una logica strettamente sinallagmatica.

3. La natura del canone RAI


La Corte costituzionale (n. 284/2002) aveva sintetizzato la natura del canone RAI: “Il cosiddetto canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, benché all’origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio riservato allo Stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge, come questa Corte riconobbe quando dichiarò non fondati i dubbi di legittimità costituzionale prospettati sotto il profilo della pretesa incompatibilità della tutela penale, allora apprestata in relazione all’adempimento del relativo obbligo, con l’asserita natura contrattuale del rapporto fra l’utente e la concessionaria (sentenza n. 81 del 1963). E se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come “tassa”, collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è piuttosto riconosciuto come imposta, facendo leva sulla previsione legislativa dell’art. 15, secondo comma, della legge n. 103 del 1975, secondo cui il canone è dovuto anche per la detenzione di apparecchi atti alla ricezione di programmi via cavo o provenienti dall’estero (sentenza n. 535 del 1988)”.

4. Non è un corrispettivo sinallagmatico


Il Consiglio di Stato ha confermato l’impostazione del TAR, nel sostenere che la fissazione del canone, che si concretizza in una imposta, è un atto discrezionale ha voluto, per un verso, affermare che la quantificazione del canone non può soggiacere alla logica del corrispettivo sinallagmatico e, per altro verso, riconoscere al Ministero la possibilità di determinare il quantum del canone alla luce del quadro generale che non può non comprendere la limitazione della spesa pubblica.

5. Il quantum del canone non deve coprire i costi ipotizzati


Il provvedimento col quale è stato fissato l’ammontare del canone, impugnato da RAI, ha natura di atto amministrativo generale attuativo di norme impositive di tributi. Come previsto dall’articolo 3 della legge 241/1990, per gli atti a contenuto generale non è richiesta una specifica motivazione. È nondimeno necessario che l’ammontare del contributo dovuto all’Autorità venga definito sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e trasparenti. La determinazione dell’ammontare del canone costituisce una delle voci delle entrate del bilancio di previsione di AGCOM, bilancio che viene redatto secondo la normativa di riferimento. Considerazioni di tale tipo hanno condotto il giudice d’appello a ritenere corretta la conclusione raggiunta dal primo giudice, secondo cui la quantificazione operata non può essere tacciata di irragionevolezza. Nella specie:

  • toccava al Ministero individuare l’ammontare del canone;
  • il quantum del canone non doveva essere fissato nella misura necessaria a coprire tutti i costi ipotizzati dalla RA.;
  • nella quantificazione del canone era preciso compito del Ministero ponderare tutti gli interessi in gioco, ivi compresa la necessità di limitare la spesa pubblica.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Biarella Laura

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento