Calunnia: quando sono esclusi dolo e consapevolezza del denunciante

In materia di calunnia, quando deve essere esclusa la consapevolezza del denunciante circa l’innocenza dell’accusato?

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Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 33506 del 17-09-2025

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Indice

1. La questione: vizio di motivazione e violazione ed erronea applicazione della legge penale


La Corte di Appello di Napoli parzialmente modificava – limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche e alle statuizioni civili – una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di una persona imputato del reato di calunnia, per l’effetto riducendo la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione, revocando le statuizioni civili, e confermando nel resto.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione e violazione ed erronea applicazione della legge penale, con particolar riguardo al difetto del presupposto soggettivo del delitto di calunnia. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in materia di accertamento della sussistenza dell’elemento psicologico del reato di calunnia, la consapevolezza del denunciante circa l’innocenza dell’accusato deve essere esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 46205 del 06/11/2009), ovvero quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012).

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3. Conclusioni: calunnia: esclude il dolo la ragionevolezza dei sospetti basata su elementi fattuali condivisibili


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando debba escludersi la consapevolezza del denunciante circa l’innocenza dell’accusato in materia di calunnia.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, ai fini della calunnia, il dolo è escluso se il denunciante formula il sospetto in modo ragionevole, sulla base di elementi oggettivi e concreti, idonei a generare dubbi condivisibili da una persona di normale discernimento nella stessa situazione conoscitiva.
Ove si verifichi una situazione di questo genere, non è pertanto configurabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, siffatto illecito penale, per carenza dell’elemento soggettivo.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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