Call center, nuovi adempimenti a carico delle aziende

Redazione 04/09/12
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Lilla Laperuta

Importanti novità in ordine alle  attività svolte dai call center con almeno venti dipendenti sono state inserite dall’art. 24bis della L. 134/2012, entrata in vigore l’11 agosto.

Le misure introdotte dal legislatore prevedono:
a) l’obbligo di comunicazione del trasferimento al Ministero del lavoro a carico dell’azienda qualora la stessa  decida di spostare l’attività di call center fuori dal  territorio  nazionale: La comunicazione deve avvenire almeno 120 giorni prima del trasferimento;

b) la medesima  comunicazione dovrà essere fatta all’Autorità garante per la protezione  dei dati personali,  indicando  quali  misure  vengono  adottate  per  il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del  codice  in materia  di  protezione  dei  dati  personali (D.Lgs. 196/2003);
c) analoga informativa dovrà  essere fornita dalle aziende che  già oggi operano in Paesi esteri.
E’ stabilito inoltre che in  attesa di procedere  alla  ridefinizione  del  sistema  degli incentivi all’occupazione nel settore dei  call  center,  i  benefici previsti dalla L.  407/1990,  non  possono  essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri.  Si prevede, ancora, che  un cittadino che effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui  l’operatore con cui parla è fisicamente collocato  e  deve,  al  fine  di  poter essere garantito rispetto alla protezione dei  suoi  dati  personali, poter scegliere  che  il  servizio  richiesto  sia  reso  tramite  un operatore collocato nel territorio nazionale. Quando un cittadino è destinatario di una chiamata da  un  call center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in  cui l’operatore è fisicamente collocato.
Il mancato  rispetto  delle  disposizioni  prescritte comporta la sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  10.000 euro per ogni giornata di violazione.

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