Calabria: come si annulla il dissesto

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Il Comune di Guardavalle, estrema provincia catanzarese, è il secondo Comune nella storia del diritto italiano, (il primo fu il Comune di Aquino nel 2011), ad aver annullato, con delibera di Consiglio Comunale del 14/11/2013, in via di autotutela, lo stato di dissesto finanziario.

La delibera con cui l’Ente comunale dichiara lo stato di dissesto, ai sensi dell’art. 246 t.u.e.l., non può essere revocata e, una volta approvata, esplica i propri effetti obbligatori per un periodo di cinque anni, elevando al massimo le aliquote e le imposte e i servizi di segreteria, tagliando i servizi , procedendo a procedure di mobilità/licenziamento, senza lasciare alcuna possibilità all’Amministrazione Comunale di attuare il risanamento con modalità più sopportabili per le tasche dei cittadini.

In breve, il Comune che dichiara il dissesto sarà obbligato per la durata di cinque anni a mantenere tutte le misure imposte dagli artt. 246 e 248 t.u.e.l. , senza poter effettuare alcuna deroga e con l’obbligo di far liquidare la massa passiva al Commissario Straordinario Ministeriale.

Risulta evidente, quindi, che anche la stessa autonomia gestionale e amministrativa del Sindaco e del Consiglio Comunale, tutelata dall’art. 5 e 119 della Costituzione, viene compressa.

L’unico e solo modo per uscire da tale situazione, stante l’obbligo di irrevocabilità della delibera di dissesto, è l’annullamento in via di autotutela della delibera, previsto dall’art. 21 octies e 21 nonies della l. 241/1990, legge sul procedimento amministrativo.

La procedura dovrà essere concretamente esperita solo ove ne sussistano i presupposti contabili e normativi e la ri-determinazione dell’interesse pubblico.

Ai sensi dell’art. 21 octies, infatti, “è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza” e, ai sensi dell’art. 21 nonies, “il provvedimento amministrativo illegittimo, può essere annullato anche d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dell’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto per legge.”

In buona sostanza, l’Amministrazione può annullare, in via di auto-tutela, il provvedimento amministrativo che, ad un secondo esame, risulta essere affetto da vizi o che , in un mutato quadro di tutele e interessi, risulta essere svantaggioso all’interesse pubblico o il cui rapporto con gli altri interessi sacrificati risulta essere negativo.

Nei fatti, il Comune di Guardavalle, a causa delle dimissioni del Sindaco uscente, era stato commissariato dal Prefetto.

Nel periodo della c.d. “vacatio”, creatosi tra le dimissioni del Sindaco, e la conseguente caduta del Consiglio Comunale, e la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, del Commissario Straordinario, era spirato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 (prorogato dal Ministero al 30 novembre 2012).

Ciò è stata la causa che ha portato il Commissario a deliberare il dissesto finanziario.

La nuova amministrazione, entrata in carica nel mese di maggio 2013, si è trovata, così, limitata nella gestione del Comune ed ha deciso di mettere in discussione la delibera di dissesto.

In poco tempo, servendosi del lavoro degli uffici e, in particolare, del Responsabile dell’ufficio di Ragioneria, è riuscita a determinare il valore del disavanzo, scoprendo che il debito dell’ente era di molto inferiore a quello che era stato determinato, approssimativamente e frettolosamente, dal Commissario Straordinario.

Inoltre, attraverso i nuovi accertamenti si è scoperto che alcuni debiti erano stati calcolati più volte, altre passività si riferivano a liti potenziali e, molte altre, erano state iscritte come debiti fuori bilancio, ma non erano mai stati riconosciuti dall’Ente.

Nel periodo di dissesto, inoltre, il Comune ha dovuto innalzare ai massimi le aliquote e le tasse relative ai servizi di segreteria, tagliare i servizi essenziali e porre in essere le procedure di mobilitazione.

Tutto ciò ha creato, però, risvolti negativi, aggravati dal periodo di crisi economica che affligge l’Europa e in particolar modo l’Italia meridionale.

Durante i quasi dieci mesi in cui il Comune si è trovato in dissesto ed ha dovuto assumere tutte le misure correttive prescritte dalla legge, le entrate tributarie sono calate con un incremento dell’entrate non riscosse.

Le “cure” imposte dalla legge, così come si evince dalle relazioni del ufficio ragioneria, rischiavano di avvelenare e compromettere la situazione delle casse comunali , esponendo il Comune al rischio di dover dichiarare un nuovo dissesto.

La nuova Giunta, guidata dal Sindaco Ussia, subentrato nel mese di maggio, ha in breve tempo accertato e rideterminato la situazione debitoria ed ha redatto una bozza di piano di riequilibrio “potenziale” .

La Giunta, una volta indagati e compresi i vizi di merito e di legittimità che inficiavano la delibera di dichiarazione di dissesto , ha approvato la delibera di annullamento della delibera commissariale con cui era stato approvato lo stato di dissesto, motivando la scelta con la sussistenza e la tutela dell’interesse pubblico e dell’autonomia gestionale dell’Ente Comunale e, soprattutto, tutelando e difendendo gli interessi pubblici della collettività, compressi dalla dichiarazione di dissesto, come “il diritto alla buona amministrazione , il diritto all’equa imposizione fiscale in relazione alla capacità contributiva personale, all’istruzione e all’educazione, alla tutela della salute”.

Inoltre, la paralisi dell’azione amministrativa non consentiva di dare risposte neanche in merito ai servizi essenziali da rendere ai cittadini (mensa, servizio pubblico, spazzatura) né di supportare e promuovere le aggregazioni sociali o di compiere opere e lavori di primaria importanza.

A fronte della lesione dei sopra indicati interessi pubblici, quindi, il Comune di Guardavalle ha deciso di annullate, in via di autotutela, la delibera di dichiarazione di dissesto.

Giancarlo Pitaro

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