Breve commento alla sentenza n.6053/13 depositata l’1132013 della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile in materia di contributo unificato

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La Suprema Corte nella citata sentenza affronta una questione rilevante, relativa alle cd clausole di stile ed implicitamente affronta anche la questione di metodo relativa al controllo che deve essere effettuato sul valore della causa all’atto del deposito in Cancelleria della citazione o del ricorso introduttivo, dando ragione a chi come le scriventi, ritengono che il controllo vada effettuato, come del resto già previsto dalle modifiche apportate, nel corso del tempo, al Testo Unico delle spese di giustizia, valutando i profili sostanziali dell’atto soggetto a imposizione, rilevabili nelle pieghe dell’atto introduttivo e dei documenti allegati, al di là della indicazione formale del contribuente.

Il Ministero della Giustizia- Ufficio Recupero Crediti presso il Giudice di Pace di Fermo ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche 35/7/10 del 9 marzo 2010 che rigettava il ricorso dell’Ufficio ed affermava che , ai fini della applicazione del  contributo unificato, il valore di una controversia introdotta dall’avvocato doveva essere apprezzato in euro 501,78, come esplicitamente richiesto ed indicato nell’atto introduttivo del giudizio presentato dal professionista; essendo irrilevante la circostanza che tale indicazione fosse affiancata dalla espressione, ritenuta di mero stile, “ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.”

Secondo la Suprema Corte invece: “La formula in questione manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche; ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell’art. 14 c.p.c, si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito (si veda la sentenza di questa Corte n. 9432 dell’11 giugno 2012). E l’applicazione del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di questo parametro.”

Quest’ultimo inciso è quello che secondo noi ha un riflesso maggiore.

Molti Uffici Giudiziari, ma non tutti, vista l’oscillazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia, hanno interpretato la clausola di cui discutiamo non come di mero stile e pertanto ininfluente sul valore della causa, ma come domanda che permette la sostanziale modifica del valore del petitum, svincolando il giudice dalla domanda pur in precedenza quantificata e attribuendogli di conseguenza ampia discrezionalità nella liquidazione. Non era, però neanche chiaro per tutti lo scaglione di riferimento per la corresponsione del contributo unificato.

In molti uffici infatti, la clausola portava a propendere per l’indeterminatezza della domanda e quindi alla richiesta di un versamento di contributo unificato pari ad euro 450, quello appunto previsto per le domande di valore indeterminato.

In altri veniva, invece, applicato lo scaglione corrispondente alla domanda specificata e considerata di mero stile, dopo attento esame dell’atto depositato, la clausola di cui si discute. Ovviamente per scoraggiare facili elusioni, nel caso in cui la quantificazione della domanda richiedeva il versamento di un contributo maggiore di quello da percepirsi per la domanda di valore indeterminato, si richiedeva il versamento del contributo più elevato.

La suprema Corte invece chiarisce giustamente, dando un taglio anche alle dispute conseguenti, che il valore di riferimento ai sensi della seconda proposizione dell’art. 14 c.p.c, si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito, e quindi l’applicazione del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di questo parametro. Seguendo la logica della Sentenza in commento per i procedimenti instaurati presso i Tribunali, dove non vi è un limite massimo di competenza per valore, il contributo unificato da percepire sarà quello dello scaglione più elevato? Sembrerebbe di si ma urge l’intervento chiarificatore del Ministero considerando anche l’onerosità del contributo che i tribunali dovranno richiedere e percepire.

Ciancio Daniela

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