Bonus Irpef da 80 euro: chiarimenti dall’Agenzie delle entrate

Redazione 19/05/14
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Biancamaria Consales

Con circolare n. 9/E del 14 maggio 2014, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del credito previsto per l’anno 2014 dall’art. 1 del D.L. 66/2014, concernente la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. In particolare le questioni che hanno richiesto l’intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria riguardano i soggetti beneficiari, l’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative.

Tra i quesiti formulati, quello sul credito, se esso deve o meno essere erogato anche a lavoratori non residenti fiscalmente in Italia ed, in caso affermativo le modalità di calcolo del reddito complessivo. A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha risposto che l’art. 24 del Tuir riconosce ai soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro imponibili in Italia, le detrazioni previste dall’art. 13 del Tuir stesso. Si ritiene, dunque, che, al ricorrere dei presupposti stabiliti dal comma 1-bis dell’art. 13 del Tuir, spetti il credito ivi previsto. Il credito non spetta, comunque, nell’ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali.

Il reddito complessivo dei non residenti si calcola in base alle ordinarie regole previste dall’art. 3 del Tuir, secondo cui per i soggetti non residenti il reddito complessivo è formato dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Altro quesito riguarda la spettanza o meno del credito nelle particolari ipotesi di aspettativa non retribuita, part time ed erogazione di premi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

L’amministrazione, sul punto, ha affermato che, in base al comma 1-bis dell’art. 13 del Tuir, il credito spetta se l’imposta lorda sui redditi di lavoro è superiore alle detrazioni per lavoro. In linea generale, si può ritenere, dunque, che nella verifica della spettanza del credito, il disposto del comma 2 dell’art. 1 del decreto, secondo cui il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno, debba essere inteso facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro.

Nei casi prospettati, quindi, vale quanto già precisato con la circolare del Ministero delle finanze n. 3/E del 1998, secondo cui dai giorni per cui spettano le detrazioni vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, come in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni, mentre nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro, quali il part time verticale o orizzontale.

Per quanto concerne, invece, i premi di risultato erogati in anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, si ricorda che nel calcolo del numero dei giorni, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle detrazioni. Nel caso prospettato, è presumibile che le detrazioni per lavoro dipendente siano state già fruite in precedenza durante il periodo di lavoro che ha dato diritto al premio e, quindi, che il credito non spetti.

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