Banche delegate alla riscossione delle imposte: responsabilità amministrativa, ma giurisdizione della Corte dei Conti

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Lo scorso 01 aprile le Sezioni Unite hanno emanato un’importante ordinanza, unica nel suo genere  leggibile qui in allegato, cui si rinvia integralmente): la n. 8409/08.
La particolarità di questa pronuncia risiede nel fatto che, per la prima volta, si definisce la natura del rapporto tra le banche delegate alla riscossione delle imposte (nella nostra fattispecie all’incasso della tassa di concessione governativa sulla partita IVA) e lo Stato, soprattutto in relazione al tipologia di responsabilità ad esse ascrivibile in caso di mancato od erroneo svolgimento dell’incarico assegnato, riservando la competenza a decidere sulle eventuali controversie al giudice contabile.
Alcune banche, incaricate dal Governo di fornirgli i supporti informatici, con i dati dei versamenti effettuati dai contribuenti, avevano proposto (una con ricorso principale, altre con interventi adesivi ex art. 105 cpc) alla Suprema Corte ricorso preventivo di giurisdizione, negando la competenza della Corte dei conti in tema di danno erariale. Infatti questi istituti di credito non avevano inviato le informazioni di cui sopra, nei termini di legge, rendendo impossibile la loro elaborazione e l’eventuale notifica delle relative cartelle esattoriali, provocando ingenti perdite allo Stato per i mancati introiti fiscali. Esse fondarono le proprie ragioni sostenendo che il loro ruolo non era assimilabile a quello dell’esattore delle tasse (prima della riforma attuata dalla L.657/86, disciplinante questo settore) e che l’attività di trasmissione dei dati non avesse alcuna attinenza con la gestione delle risorse finanziarie. Nel respingere questa tesi difensiva la Cassazione analizza dettagliatamente il quadro normativo della materia in oggetto, ricordando che l’art 12 L. 751/76, istituente l’IVA, prevedeva l’obbligo per il contribuente di effettuare i pagamenti tramite delega ad un’azienda di credito, analogamente a quanto previsto per le persone fisiche. Ciò è stato ribadito non solo dalla L. 657/86, ma anche dall’art. 2 DPR n. 43/88 e dal DM del 25/09/95 (artt.6-9), relativi, rispettivamente, alla qualificazione del servizio di riscossione come "concessione amministrativa" ed all’onere delle banche delegate di " […] registrare su supporto magnetico i dati relativi alle attestazioni rilasciate ed ai versamenti effettuati ed a trasmetterli agli uffici dell’amministrazione finanziaria […] " sì da consentire l’accertamento di eventuali evasioni, di facilitare l’irrogazione delle dovute sanzioni ed attivare le procedure di recupero crediti (v. art. 3 DM del Ministero delle Finanze del 16/10/96, in GU n.284/06 e pagg. 15 ss motivazioni).
Si noti che il contratto tra questi enti è atipico, in quanto contiene elementi del mandato ad rem e del contratto d’appalto di opere (riscossione tasse), più semplicemente sintetizzabile in un "rapporto di servizio", sì che gli istituti di cui sopra, pur essendo estranei all’organizzazione della P.A., svolgendo "un’attività anche solo strumentale […] alla funzione pubblica […]" attuano una funzione amministrativa, partecipando alla gestione della res publica (v. Cass. SS. UU. nn. 4112/07, 22513/06, 400 e 515/00).
Perciò ogni violazione del sinallagma sarà sanzionabile come responsabilità amministrativa e l’onere del versamento allo Stato delle somme percepite, in realtà, è un’obbligazione di valuta, in quanto le banche adempiono ad un proprio debito con la P.A, senza svolgere alcuna "potestà pubblica".
 Quest’ultimo è, in sintesi, un rapporto di natura privatistica, come facilmente intuibile da tutti (Cass. SS.UU. nn. 15110/06, 7443/96 e 5303/95), che "si inserisce in un procedimento amministrativo con effetti di perseguire finalità pubbliche."
 La natura pubblicistica dell’impegno delle suddette società, però, " […] non incide sulla determinazione della giurisdizione ordinaria […]". Rinviando al testo della sentenza per ogni ulteriore approfondimento, si noti come, di conseguenza, dall’inosservanza di questo onere discenda un danno erariale che, ex art. 1 L. 20/94, è di competenza della Corte dei conti, che sarà l’unica legittimata a decidere sulle cause oggetto della commentata sentenza, indipendentemente dalla qualificazione della natura dei rapporti tra Stato e istituti di credito.
 
Giulia Milizia
  • qui la sentenza

Dott.ssa Milizia Giulia

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