Avvocati ed equo compenso: in arrivo le nuove parcelle dal CNF

Redazione 20/03/17
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C’è tempo fino al 14 aprile affinché i Consigli degli ordini degli Avvocati si esprimano sulla nuova proposta del Consiglio Nazionale Forense in merito alle future parcelle degli avvocati. In particolare, è prevista la revisione del d.m. n. 55/2014 che disciplina i compensi degli avvocati, che verranno differenziati in base alla tipologia di prestazione erogata dai professionisti, e dalla fase processuale in cui la stessa è inserita. Il tutto inserito in tabelle predeterminate e che sottraggono l’ammontare delle tariffe alla discrezionalità di avvocati e clienti. Ma andiamo con ordine.

Verrà nettamente distinta l’assistenza dalla consulenza, nonché le prestazioni stragiudiziali, la mediazione e gli altri atti possibili. Inoltre, la differenza compensativa opererà anche nei diversi ambiti, civile e penale.

 

Assistenza e consulenza: cosa cambia?

In primo luogo il Cnf ha proposto di inserire criteri più articolati da adottare per determinare il compenso dovuto agli avvocati per l’attività stragiudiziale e per l’assistenza: solo la seconda attività, infatti, presuppone un’opera continuativa articolata in varie attività protratte nel tempo, mentre la consulenza può essere elargita anche una tantum.

Il criterio di differenziazione secondo il Cnf deve individuarsi “nello svolgimento di più attività collegate tra loro ancorché di diversa consistenza e tipologia onde, in mancanza di tali articolate prestazioni, dovrà, di regola, riconoscersi un’attività di consulenza“.

In virtù della separazione in fasi dell’attività professionale dell’avvocato, poi, esiste un’ulteriore proposta, quella in virtù della quale sarebbe da relegare ad ulteriori parametri di valutazione dei compensi l’attività dell’avvocato svolta alla fine del processo, cioè dopo la decisione del giudice. Infatti, la stessa area di attività non può ricomprendersi né nella fase decisionale né in quella esecutiva. Il compenso, secondo il Cnf, andrebbe rapportato ad una percentuale del parametro previsto per la fase immediatamente antecedente, individuata tra il 10 e il 20%.

 

Avvocato mediatore: quanto gli spetta?

Considerata non solo la sua ampia utilizzazione, ma anche le previsioni sempre più frequenti dell’obbligatorietà della stessa, la mediazione, della a.d.r. e degli o.c.c., riceve da parte del Consiglio nazionale Forense un trattamento a sé, “apparendo opportuno applicare i parametri previsti per l’attività giudiziale limitandoli a quelle fasi che si siano effettivamente svolte e tenendo conto della minor complessità dell’attività per talune o dell’assenza di attività per altre“.

Nello specifico, il Consiglio nazionale starebbe valutando se ricondurre l’ipotesi della mediazione nell’alveo delle attività stragiudiziali svolte dai professionisti, o se ricreare una tabella ad hoc per l’attività in questione, con un tariffario specifico. Ad esempio, utilizzando una tabella specifica con compenso omnicomprensivo e proporzionato per un terzo ad ognuna delle 3 fasi distinte in cui si articola la mediazione (per controversie da 0 a 1.100 euro, compenso di 600 euro; per controversie da 52mila a 260mila euro, il compenso sarà di 9mila euro).

Sulla scorta della mediazione, poi, anche l’istituto dell’arbitrato potrebbe subire una modifica, attraverso l’inserimento della distinzione tra i compensi previsti per l’arbitro unico e quello collegiale, liquidando un compenso superiore per il presidente, considerato il suo impegno più gravoso.

 

Udienze di rinvio pagate nel processo penale

Per quanto riguarda l’attività penale, criticabile secondo il Consiglio sarebbe la non previsione e considerazione in termini compensativi dello svolgimento delle udienze di mero rinvio. È tale osservazione non è di poco conto, visto la frequenza con cui si avvicendano le suddette udienze nel processo penale. Si legge nel documento approvato, “la determinazione del compenso non può essere svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato“. Ciò significa che è giusto considerare l’effettivo numero di udienze di mero rinvio partecipate dall’avvocato, e non limitare il compenso ad una percentuale di aumento rispetto al compenso dovuto per l’attività di assistenza (fino all’ 80% del valore medio della tabella di riferimento). Ad esempio, il fattore correttivo proposto è un “aumento fisso per ogni udienza ulteriore rispetto ad un numero base di 3 udienze non di mero rinvio, con distinguo economico tra udienze di mero rinvio e non di mero rinvio”.

Redazione

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