Avvocati e Formazione: chi non si aggiorna è sanzionato dai COA

Redazione 08/03/17
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Recentemente, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che l’avvocato che imposti una causa in maniera errata da un punto di vista processuale, indipendentemente dall’esito della controversia stessa e dall’effettività di un danno subito da parte del cliente, è passibile di sanzione disciplinare impartita dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza. A tal proposito, poi lo stesso Consiglio Nazionale Forense ha ribadito anche la necessità, nonché obbligatorietà, della frequenza di corsi di formazione e aggiornamento per tutti gli iscritti all’albo nazionale. Con la sentenza numero 97/2016, infatti, un legale era stato sanzionato per non aver maturato i 50 crediti formativi previsti per l’aggiornamento professionale.

 

Dovere di diligenza: quando si viola?

Secondo il Consiglio “il dovere di competenza è la premessa per l’osservanza del dovere di diligenza e si estrinseca nel possesso delle cognizioni tecniche richieste dall’attività professionale”. L’aggiornamento, in particolare, è il modo con il quale gli avvocati curano la propria preparazione, assolvono al dovere di competenza loro imposto e garantiscono la qualità della prestazione resa agli assistiti.

È per questo motivo che gli Ordini professionali hanno la competenza di irrogare sanzioni disciplinari agli iscritti, qualora non ottemperino agli obblighi direttamente finalizzati al dovere di diligenza nello svolgimento della professione. Solo un avvocato completamente aggiornato e continuamente formato nelle materie giuridiche può garantire un servizio dignitoso a tutti i cittadini, soprattutto in virtù del fatto che il diritto, in ogni sua branca, è una materia davvero cangiante nel tempo.

 

Le sanzioni disciplinari: l’avvertimento

Il fatto che sia previsto a livello nazionale l’aggiornamento della formazione professionale, inoltre, assicura che sia garantito un livello minimo di prestazione in tutto il territorio, così che il diritto di difesa di ciascun cittadino non sia alla mercé della discrezionalità degli Ordini o, ancora peggio, dei singoli avvocati.

Il nuovo codice deontologico, infatti, non prevede una sanzione tipizzata per la violazione del dovere di aggiornamento professionale, con la conseguenza che per il CNF, alla luce “della necessità di commisurare la sanzione da irrogare alle previsioni sanzionatorie introdotte dal nuovo codice e tenute presenti le peculiarità della fattispecie in esame, si ritiene opportuno applicare la sanzione dell’avvertimento“.

 

Formazione Obbligatoria (e a pagamento) per i tirocinanti

In ossequio a tele consapevolezza, infatti, è stato inserito nella riforma della professione forense anche l’obbligo di frequenza di corsi formativi anche da parte dei tirocinanti iscritti agli albi appositi presso ciascun Consiglio dell’Ordine, per tutta la durata del praticantato, ovvero 18 mesi. Discutibile, però, rimane il fatto che la frequenza a tali corsi oltre che obbligatoria sia anche a pagamento: ciò rappresenta un’ulteriore passo verso l’elitarizzazione della professione. Per diventare avvocato, oggi, non è più sufficiente una salda preparazione giuridica, ma è sempre più determinante la condizione economica. Tuttavia, l’entrata in vigore della riforma questione in toto, è stata rinviata dal Milleproroghe al 2018.

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