Avvocati e Cassa Forense: contributi minimi e iscrizione addio

Redazione 23/03/17
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Dopo l’equo compenso e l’assicurazione obbligatoria, torna all’esame della Commissione Giustizia della Camera il disegno di legge di riforma della professione forense, e si riaccendono gli animi. Animi già portati all’esasperazione dalla recente obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Forense, che comporta costi di previdenziali ingenti, e a prescindere dai diversi redditi dei professionisti. Ma andiamo con ordine.

Oggetto della discussione sono le proposte avanzate nel 2014 da alcuni deputati a modifica della  legge n. 247/2012, in merito al trattamento fiscale, economico e previdenziale riservato ai professionisti avvocati. Tra le proposte principali, infatti, vi è l’eliminazione dei contributi minimi alla Cassa Forense, nonché dell’obbligo di iscrizione stesso.

 

Leggi qui il disegno di legge per la riforma della professione forense.

 

Addio contributi minimi obbligatori

Per quanto riguarda la prima proposta, all’articolo 1 è prevista l’introduzione di un divieto espresso per la Cassa Forense di richiedere il versamento di contributi minimi obbligatori da parte degli avvocati. L’irragionevolezza di tale pretesa, in particolare, raggiunge l’inaccettabilità nel momento in cui l’erogazione economica prescinda da qualsivoglia parametro e proporzione rispetto al reddito del professionista.

Quello che si aspetta il disegno di legge presentato, quindi, è che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ridisegni il sistema contributivo inserendo un regolamento dettagliato delle aliquote applicabili ai singoli casi, che tengano conto, dunque, della situazione reddituale dei professionisti.

Sempre nel senso di un sistema fiscale progressivo, in ragione del sotteso principio di eguaglianza sostanziale, poi, sarebbe auspicabile la previsione di aliquote eventualmente ridotte, o addirittura l’esenzione dalle stesse, per il periodo di tempo in cui i soggetti riversino in particolari situazioni, tassative e ben determinate nel regolamento.

Anche il sistema pensionistico non esula dalle finalità di modifica del Ddl. In particolare, sembrerebbe che lo stesso si configuri come improntato al principio contributivo, e debba essere riconosciuto a tutti gli iscritti alla Cassa.

 

Addio all’iscrizione obbligatoria alla Cassa

Rispetto al secondo obiettivo che la riforma si propone di perseguire, attraverso la quasi totale abrogazione dell’articolo 21 della legge professionale, è prevista la cancellazione dell’obbligo di iscrizione alla Cassa. Inoltre, si propone di abrogare la disposizione in virtù della quale la professione debba essere svolta in maniera effettiva, prevalente, abituale e continuativa pena la cancellazione dall’albo.

 

L’assicurazione obbligatoria: sì o no?

Discutibile è poi la proposta di revocare una disciplina da poco approdata in Gazzetta Ufficiale, ovvero quella relativa l’assicurazione obbligatoria di cui devono dotarsi gli avvocati per garantire il risarcimento del danno a clienti e terzi. Si dubita, infatti, non solo dell’effettiva sostenibilità di tale iniziativa, ma anche della sua opportunità:  è bene approfondire la convenienza per le parti coinvolte che potrebbe rappresentare la previsione di recente conio, senza che venga nuovamente sostituita dalla mera facoltà dell’avvocato di dotarsene o meno.

  • Per approfondire, leggi: Avvocati: la nuova assicurazione obbligatoria.

Altrettanto discutibile appare la proposta in virtù della quale si abrogherebbe il divieto di patti di quota lite: in virtù del suddetto divieto, infatti, ad oggi, è inibito all’avvocato di percepire in sostituzione al compenso, una quota del bene che è ad oggetto della sua prestazione o della causa che ha seguito.

  • Per approfondire, leggi: Avvocati ed equo compenso: le nuove parcelle.

Redazione

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