Avverso la decisione emessa a seguito di ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è possibile proporre ricorso straordinario?

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Corte di Cassazione – Sez. 6 Penale – Sentenza Num. 50 del 05.01.2023
In relazione al quesito proposto nel titolo di questo articolo, ossia se avverso la decisione emessa a seguito di ricorso ex art. 625-bis c.p.p. sia possibile proporre ricorso straordinario, nella sentenza qui in commento, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, viene data risposta positiva a condizione però che il “nuovo” ricorso sia fondato su errori non dedotti in tale precedente ricorso mentre ciò non è consentito laddove tale mezzo di impugnazione straordinaria sia basato sui medesimi motivi del precedente.

Indice

1. La questione

Un legale, per conto del suo cliente, proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso una sentenza emessa dalla Seconda Sezione Penale che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile un ricorso straordinario proposto avverso una decisione adottata dalla Sesta Sezione Penale.
In particolare, con unico motivo, il ricorrente censurava l’errore di fatto compiuto, a suo avviso, nella lettura degli atti del giudizio di legittimità.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso proposto inammissibile perché, secondo il suo parere, in esso si deduceva il medesimo errore già denunciato con il precedente ricorso straordinario.
Difatti, gli Ermellini pervenivano a siffatto giudizio sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui è ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro una sentenza della Corte di Cassazione dichiarativa dell’inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625- bis cod. proc. pen. a condizione che sia fondato su errori non dedotti in tale precedente ricorso (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017).
Tal che se ne faceva conseguire come sia inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, proposto contro una decisione di legittimità, che abbia deciso su un precedente ricorso straordinario dichiarandolo inammissibile, ove il nuovo ricorso sia fondato sui medesimi motivi del precedente (Sez. 6, n. 46635 del 01/10/2014; Sez. 3, n. 23796 del 03/03/2011, in motivazione la Corte ha precisato che la precedente pronuncia determina la formazione del giudicato sul punto sicché solo un diverso ed ulteriore errore di fatto sarebbe deducibile con il rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.; Sez. 6, n. 43002 del 20/10/2003).
 

3. Conclusioni

In relazione al quesito proposto nel titolo di questo articolo, ossia se avverso la decisione emessa a seguito di ricorso ex art. 625-bis c.p.p. sia possibile proporre ricorso straordinario, nella sentenza qui in commento, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, viene data risposta positiva a condizione però che il “nuovo” ricorso sia fondato su errori non dedotti in tale precedente ricorso mentre ciò non è consentito laddove tale mezzo di impugnazione straordinaria sia basato sui medesimi motivi del precedente.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba valutare se proporre, o meno, nuovamente ricorso straordinario per Cassazione ai sensi della norma procedurale appena citata.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta pronuncia, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
 

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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