Avanzamento di carriera degli Ufficiali

sentenza 03/03/11
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In materia di avanzamento di carriera degli Ufficiali militari la norma di cui all’art. 114 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel disporre la posposizione dell’ufficiale di complemento a quello di pari grado e anzianità, appartenente al corrispondente ruolo normale o speciale, mira ad evitare un’anteposizione degli ufficiali di complemento a quelli in s.p.e., imponendo ai primi di attendere (anche se già iscritti in quadro d’avanzamento) le promozioni dei secondi, e non consente che i primi, se promossi in epoca successiva ai secondi, maturino decorrenza con retrodatazione al giorno immediatamente successivo a quello della promozione dei secondi.

Nell’ambito delle forze armate la disposizione dell’art. 114 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, lungi dall’introdurre una norma di maggior favore per gli ufficiali di complemento, tutela, invece, gli ufficiali dei ruoli normali e speciali in s.p.e., laddove prevede che “…l’ufficiale di complemento, che sia giudicato idoneo all’avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo…”.

Ciò perché tale norma, nel disporre la posposizione dell’ufficiale di complemento a quello di pari grado e anzianità, appartenente al corrispondente ruolo normale o speciale, mira solo ad evitare un’anteposizione degli ufficiali di complemento a quelli in s.p.e., imponendo ai primi di attendere (anche se già iscritti in quadro d’avanzamento) le promozioni dei secondi, ma non consente affatto che i primi, se promossi in epoca successiva ai secondi, maturino decorrenza con retrodatazione al giorno immediatamente successivo a quello della promozione dei secondi.

Invero, l’art. 45, primo comma, della legge n. 574 del 1980 con l’espressione “…ferme restando le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti…”, ha inteso fare riferimento soltanto a quelle di cui al capo terzo del titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (che prevedeva quali necessari presupposti per l’avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo ad esaurimento lo svolgimento di determinati corsi e periodi di comando e l’avvenuta promozione di tutti i pari grado in servizio permanente effettivo) ma non anche al verificarsi di quel presupposto di cui all’art. 104 della legge n. 1137 consistente nella necessità, per gli aspiranti all’avanzamento, di essere ricompresi nelle aliquote degli ufficiali da promuovere, determinate con atto del Ministro, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione.

N. 01236/2011REG.PROV.COLL.

N. 08682/2004 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8682 del 2004, proposto da***

contro

per la riforma

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2011 il Cons. Guido Romano e udito per l’appellante l’avvocato dello Stato ****************;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso di primo grado il sig. **************, nella sua qualità di ufficiale pilota di complemento della Marina Militare presso il V° Gruppo Elicotteri di ****, chiedeva l’annullamento del provvedimento prot. DGPM/II/4/6/3145 del 14 novembre 2002 con il quale il Ministero della Difesa aveva respinto la sua istanza di retrodatazione a tenente di vascello, ai sensi dell’art.114 della legge n. 1137 del 1955, nonché la declaratoria del diritto alla ricostruzione della carriera.

Deduceva, in proposito, i seguenti motivi:

– violazione degli artt.114 della legge n. 1137 del 1955, degli articoli 3 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di motivazione in quanto, in forza del combinato disposto degli art. 114 citato, dell’art. 45 della legge 574 del 1980 e dell’art. 15 della legge 224 del 1986, avrebbe diritto alla promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo alla promozione del pari grado in s.p.e. di maggiore o uguale anzianità;

– eccesso di potere per travisamento dei fatti e per sviamento della causa tipica, nonché violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa, atteso che i provvedimenti impugnati sarebbero stati assunti dall’amministrazione in carenza dei sopra indicati presupposti di legge.

2. – Con sentenza n. 221 del 26 febbraio 2004 il Giudice territoriale ha accolto il ricorso perché la pretesa avanzata dal ricorrente “…appare fondata sotto il profilo della violazione delle disposizioni di legge indicate nel primo mezzo di impugnazione…”, alla luce di precedenti decisioni, per casi analoghi, emesse dallo stesso Tribunale in sede di interpretazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli art. 114 citato, dell’art. 45 della legge 574 del 1980 e dell’art. 15 della legge 224 del 1986.

3. – Con l’appello in epigrafe l’Amministrazione della Difesa ha chiesto l’integrale riforma di detta sentenza richiamando a sostegno la decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 2 del 24 gennaio 1989 ed affermando che, in applicazione del relativo decisum, “…le condizioni più favorevoli a cui l’art. 45 della legge n. 574 del 1980 si riferisce sono rinvenibili in tutte quelle disposizioni della legge n. 1137 del 1995 che correlano l’avanzamento al requisito dell’Anzianità e, quindi, ad un criterio vincolato e certo, con esclusione della regola contenuta nell’art. 104 della medesima legge che prevede un criterio latamente discrezionale ed incerto…”.

Conseguentemente, il Giudice di prime cure sarebbe incorso in errore allorché ha ritenuto che l’avanzamento al grado superiore dei sottotenenti di vascello piloti di complemento in ferma decennale sia disciplinato dall’art. 114 della citata legge n. 1137, a prescindere dall’accertamento dei requisiti di anzianità prescritti dall’art. 45 della legge n. 574 del 1980, in quanto sarebbe diversa la finalità delle due citate disposizioni.

Infine, l’appellante ha osservato che la disposizione dell’art. 114, anche a voler seguire la tesi interpretativa prescelta dal TAR, comunque sarebbe inapplicabile alla fattispecie, ostandovi l’espresso divieto contenuto nel comma 2 dell’art. 15 della legge n. 224 del 1986 per l’avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento.

4. – L’appellato *********, pur ritualmente evocato nel presente grado di giudizio, non si è costituito.

5. – Con ordinanza n. 5384, emessa a seguito della Camera di Consiglio del 9 novembre 2004, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare dell’appellante di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

6. – Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2011 l’appello è stato rimesso in decisione.

7. – L’appello è fondato.

Questa Sezione ha già avuto modo di affermare in caso analogo (cfr. sez. IV^, n. 2097 del 3 Maggio 2005) come la disposizione dell’art. 114 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, lungi dall’introdurre una norma di maggior favore per gli ufficiali di complemento, tutela, invece, gli ufficiali dei ruoli normali e speciali in s.p.e., laddove prevede che “…l’ufficiale di complemento, che sia giudicato idoneo all’avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo…”.

Ciò perché tale norma, nel disporre la posposizione dell’ufficiale di complemento a quello di pari grado e anzianità, appartenente al corrispondente ruolo normale o speciale, mira solo ad evitare un’anteposizione degli ufficiali di complemento a quelli in s.p.e., imponendo ai primi di attendere (anche se già iscritti in quadro d’avanzamento) le promozioni dei secondi, ma non consente affatto che i primi, se promossi in epoca successiva ai secondi, maturino decorrenza con retrodatazione al giorno immediatamente successivo a quello della promozione dei secondi (cfr. in termini, sez. IV^, 6 marzo 1995, n. 148).

Invero, l’art. 45, primo comma, della legge n. 574 del 1980 con l’espressione “…ferme restando le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti…”, ha inteso fare riferimento soltanto a quelle di cui al capo terzo del titolo IV della legge 12 novembre 1955 n. 1137 (che prevedeva quali necessari presupposti per l’avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo ad esaurimento lo svolgimento di determinati corsi e periodi di comando e l’avvenuta promozione di tutti i pari grado in servizio permanente effettivo) ma non anche al verificarsi di quel presupposto di cui all’art. 104 della legge n. 1137 consistente nella necessità, per gli aspiranti all’avanzamento, di essere ricompresi nelle aliquote degli ufficiali da promuovere, determinate con atto del Ministro, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione (cfr. Cons. Stato, Ad.Plen., n. 2 del 24 gennaio1989).

Le chiare ed inequivoche considerazioni svolte dall’Adunanza Plenaria non consentono di ritenere che dalla norma dell’art. 114 cit. possa desumersi che gli ufficiali di complemento maturino il diritto alla promozione al grado superiore non appena promosso il parigrado con pari anzianità del ruolo normale o speciale.

Come ha già chiarito questa Sezione con la richiamata propria decisione del 2005, questa situazione, infatti, è solo una delle precondizioni di promovibilità al grado superiore ed è perfettamente compatibile con la norma speciale -enucleabile dal combinato disposto degli artt. 45, l. n. 574 del 1980 e 15, l. n. 224 del 1986- in forza della quale è richiesta la permanenza nel grado di tenente (equiparato a quello di sottotenente di vascello) per un minimo di otto anni, prima di procedere alla valutazione dell’idoneità dell’ufficiale pilota in vista della promozione al grado superiore.

In conclusione l’appello merita di essere accolto e, conseguentemente, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

8. – Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, reputa equo il Collegio non porre l’onere delle stesse a carico del Ufficiale appellato, per la soccombenza virtuale patita, sussistendo giusti motivi per provvedere in tal modo, trattandosi di materia di lavoro.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 8682 del 2004, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

**********, Consigliere

**************, Consigliere

Guido Romano, ***********, Estensore

************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sentenza

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