Autonomia del giudizio di riparazione sull’ingiusta detenzione

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Il giudizio della riparazione sulla ingiusta detenzione si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale

     Indice

  1. La questione
  2. La soluzione adottata dalla Cassazione
  3. Conclusioni

1. La questione

La Corte di Appello di Torino rigettava una domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione subita da una persona, in relazione al contestato reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, commesso in concorso con altri.

In particolare, il Giudice della riparazione escludeva il riconoscimento dell’invocato indennizzo in considerazione del fatto che l’istante frequentava abitualmente l’altro condannato e che, nel conversare col suo fornitore, era ricorso anche ad un linguaggio criptico, lasciando così intendere l’esistenza di un sodalizio che andava oltre il rapporto tra cliente e spacciatore, insieme al fatto che non aveva reso interrogatorio.

Più nel dettaglio, l’utilizzo dell’anzidetto linguaggio, sosteneva la Corte di Appello torinese, pur avendo indirizzato gli operanti nel senso che si trattava di acquisto di stupefacenti, non permise loro di comprendere in quale quantità o, comunque, di ritenere verosimile l’acquisto per uso personale.

Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore che, con unico motivo, deduceva violazione di legge, nonché manifesta illogicità e carenza della motivazione, in ordine alla sussistenza della colpa grave eziologicamente collegata alla custodia cautelare, con particolar riguardo al travisamento ed omessa motivazione sul contenuto delle dichiarazioni spontanee rese in occasione degli interrogatori di garanzia mentre il fatto di non aver consentito agli inquirenti di comprendere quale fosse il quantitativo di sostanza acquistata, ad avviso del ricorrente, non poteva essere considerato colpa grave.

Inoltre, sempre per il legale, la condizione di tossicodipendenza dell’imputato implicava necessariamente contatti con i soggetti che la vendono, né poteva individuarsi la colpa grave nell’aver tenuto comportamenti “sospetti“, atteso che sulla base di sospetti non può essere adottata alcuna misura cautelare, la quale per l’appunto richiede l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Quanto alla mancata risposta in sede di interrogatorio, si evidenziava come il Giudice della riparazione non avesse tenuto conto che l’interrogatorio non poteva dare origine al provvedimento cautelare, in quanto successivo all’applicazione della misura, rilevandosi al contempo che non poteva trascurarsi il fatto che l’istante aveva reso immediate dichiarazioni spontanee con le quali costui dava conto della propria disponibilità finanziaria e della finalità d’uso personale degli acquisti della sostanza e che, appena due giorni dopo la data fissata per l’interrogatorio, venne presentata istanza di revoca della misura, corredata di documenti, dai quali si evinceva che l’indagato era persona facoltosa, nonché assuntore abituale di cocaina per via nasale.

Elementi, tutti, idonei, per il difensore, a chiarire la posizione dell’indagato.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso era reputato infondato posto che, ad avviso del Supremo Consesso, la Corte territoriale aveva correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall’interessato posto che è noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa, che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, quindi, non si identifica con la “colpa penale“, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria, fermo restando che anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’Autorità giudiziaria.

È sufficiente, pertanto, per i giudici di piazza Cavour, considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

Oltre a ciò, era oltre tutto fatto presente come il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, debba valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013) e, dunque, la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995).

Ciò posto, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini ritenevano come l’iter argomentativo, seguito dal Giudice della riparazione, resistesse alle censure del ricorrente, avendo quest’organo giudicante fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui costituisce colpa grave, idonea ad impedire il riconoscimento dell’equo indennizzo, l’utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell’indagato, di frasi in codice, effettivamente destinate ad occultare un’attività illecita (Sez. 4, n. 48029, del 18/09/2009).

Dunque, per la Corte di legittimità, la valutazione, del tutto autonoma, compiuta in questo specifico giudizio, era del tutto conforme al dettato normativo, e ciò in considerazione per l’appunto della totale autonomia che caratterizza il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione, tale da consentire, in questo secondo giudizio, la possibilità di addivenire a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti; in particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall’assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell’imputato, l’adozione della misura, traendo in inganno il giudice.

3. Conclusioni

Il provvedimento in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come il giudizio della riparazione sulla ingiusta detenzione si svolga su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale.

Difatti, si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di quanto postulato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 43 del 1995, che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale avendo egli, in relazione a tale aspetto decisionale, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione, e ciò comporta, nel giudizio di riparazione, che l’organo giudicante possa addivenire a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti e, in tale ottica, costui può rivalutare i fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall’assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell’imputato, l’adozione della misura, traendo in inganno il giudice.

E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di questo approdo ermeneutico, censurare un provvedimento, emesso in materia di riparazione per ingiusta detenzione, solo perché si è proceduto ad una rivalutazione del materiale probatorio diversa da quella compiuta dal giudice di merito.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

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