Attesa la pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione del comodato cd. precario della casa familiare

Redazione 20/06/13
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Lucia Nacciarone

Con l’espressione ci si riferisce a quei casi in cui viene concesso l’utilizzo di un immobile, generalmente di proprietà dei genitori di uno dei due coniugi che si separano, affinchè venga adibito a residenza familiare.

Si tratta di un espediente spesso in voga fra le giovani coppie, magari non in grado di potersi permettere l’acquisto di una casa. Il problema sorge tuttavia nel momento di crisi della coppia, quando l’immobile viene assegnato al coniuge collocatario dei minori, e gli ex suoceri ne pretendono la restituzione.

Con l’ordinanza n. 15113 del 18 giugno 2013 la Cassazione ha rimesso la questione alle sezioni unite, ravvisando sul punto un contrasto di giurisprudenza. Secondo un primo orientamento sarebbe possibile ottenere la restituzione dell’immobile lasciando al comodatario un termine congruo per trovare un altro alloggio; altre pronunce invece negano la restituzione ad nutum in favore del comodante dopo la separazione dei coniugi.

La terza sezione civile sembra propendere per la prima soluzione, e ciò in ragione del fatto che la doverosa tutela dell’habitat domestico non può comunque costituire in capo all’assegnatario un diritto addirittura maggiormente garantito di quello vantato dall’originario titolare in base all’accordo contrattuale, tanto più a scapito di terzi (rispetto al rapporto di coniugio).

La disciplina ordinaria infatti prevede che il comodante possa recedere nell’ipotesi di urgente ed impreveduto bisogno (art. 1809 c.c.).

E negare del tutto la possibilità per il comodante di riottenere l’immobile valicherebbe la disciplina imposta dal codice civile: il bisogno della famiglia non può annullare del tutto il diritto del proprietario della casa, che, ripetiamolo, è un soggetto terzo rispetto al rapporto di coniugio.

Secondo il giudice rimettente la soluzione potrebbe essere quella di concedere un termine al precarista o assegnatario per trovarsi un altro alloggio, termine che, in assenza di accordo tra le parti, andrebbe determinato giudizialmente, valutate le circostanze del caso concreto.

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