Attenuanti art. 62 c.p. e lieve entità: sono tra loro incompatibili?

Il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, co. 1, n. 4, c.p. osta all’applicazione dell’attenuante della lieve entità?

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Il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, co. 1, n. 4, c.p. osta all’applicazione dell’attenuante della lieve entità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 22112 del 9-05-2025

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Indice

1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’attenuante della lieve entità del fatto di matrice costituzionale


La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma di una decisione emessa dal Gup del locale Tribunale che aveva dichiarato l’imputato colpevole del delitto di rapina aggravata, riconosciuta l’attenuante del fatto di speciale tenuità prevalente sull’aggravante contestata, con la diminuente per il rito, rideterminava la pena in anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 900,00 di multa.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’attenuante della lieve entità del fatto di matrice costituzionale.
In particolare, il ricorrente lamentava come la sentenza impugnata fosse munita di motivazione illogica e contraddittoria, avendo ricompreso l’attenuante della particolare tenuità del fatto di cui alla sentenza 86/2024 della Corte Costituzionale nell’alveo dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., e dunque in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con cui, al contrario, si sostiene che le due circostanze possono concorrere. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di rapina, l’attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen., per adeguare la sanzione all’effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell’ulteriore attenuante (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024; nello stesso senso, Sez. 2, n. 45395 del 26/11/2024).
Difatti, per gli Ermellini, nel caso di specie, la Corte di merito aveva motivato cumulativamente ed indifferentemente in ordine alle due circostanze senza valutare la possibilità che le stesse potessero concorrere, tenendo a tal fine necessariamente distinti i profili della patrimonialità del danno che rilevano ai fini dell’integrazione dell’attenuante comune, dal complessivo e poliforme apprezzamento richiesto dalla attenuante di creazione giurisprudenziale che riferisce la tenuità al fatto nella sua interezza.
Alla luce delle considerazioni appena esposte, di conseguenza, assorbite le residue censure in punto di dosimetria della pena, la sentenza impugnata era annullata al fine della verifica in ordine al concorso delle circostanze ex art. 62 n. 4 cod. pen. e della lieve entità del fatto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto.

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3. Conclusioni: nella rapina, l’attenuante della lieve entità può essere riconosciuta anche se è stata già concessa quella di cui all’art. 62, n. 4 c.p.


Fermo restando che la Consulta, con la sentenza n. 86 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, co. 1, n. 4, c.p. (il quale, come è noto, prevede, quale attenuante comune, “l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità”) osti all’applicazione dell’attenuante della lieve entità di cui alla sentenza della Corte costituzionale appena menzionata.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in caso di rapina, l’attenuante della lieve entità, nei termini delineati dalla Consulta nella pronuncia n. 86 del 2024, può aggiungersi a quella di cui all’art. 62, n. 4 c.p., se la condotta è connotata da una minima offensività.
Ove, quindi, tale lieve entità non sia riconosciuta solo perché è stata applicata l’attenuante preveduta da questa disposizione codicistica, e in presenza di siffatta minima offensività, ben si potrà, perlomeno alla stregua di codesto approdo ermeneutico, impugnare un provvedimento in cui è stata invece fatta una valutazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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