Assegno familiare in specifica fattispecie: chiarimenti dall’Inps

Redazione 30/01/14
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Biancamaria Consales

Con circolare n. 11 del 27 gennaio 2014, l’Inps ha fornito chiarimenti in materia di assegno per il nucleo familiare in favore di ultrasessantacinquenni titolari di pensione pubblica, con particolare riferimento alla problematica relativa al rilascio della certificazione sanitaria attestante le condizioni di assoluta e permanente inabilità ad un proficuo lavoro. Sono state, infatti, rilevati alcuni dubbi interpretativi e di ordine pratico in merito all’accertamento dell’inabilità a proficuo lavoro dei pensionati pubblici richiedenti la corresponsione del suddetto assegno.

Preliminarmente l’Inps ha ricordato che l’art. 2 del D.L. 69/188, convertito, con modificazioni, in L. 153/1988, prevede che l’assegno per il nucleo familiare compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo stesso secondo tabelle prestabilite e che i livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati nei casi in cui il nucleo familiare comprenda soggetti che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età.

Viene, poi, precisato che del nucleo fanno parte anche i figli di età superiore ai diciotto anni compiuti qualora si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi a proficuo lavoro.

L’inabilità a proficuo lavoro comporta, pertanto,  l’inclusione nel nucleo familiare e la maggiorazione dei livelli reddituali se relativa ad un figlio o equiparato maggiorenne, mentre, la persistente difficoltà a compiere gli atti e le funzioni proprie dell’età del figlio o equiparato minorenne consente solo l’aumento del livello reddituale, trattandosi di soggetti che già fanno parte del nucleo familiare.

 “Ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, (…) il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione del certificato rilasciato dalla competente A.S.L. da cui risulti espressamente che il soggetto si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. In concreto – si legge nella circolare esplicativa –, qualora la sopracitata documentazione sanitaria non attesti in modo inequivocabile l’assoluta e  permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavor”, i benefici in parola non vengono riconosciuti ai potenziali aventi diritto, atteso che le Strutture provinciali e/o territoriali della Gestione Dipendenti Pubblici non sono dotate di propri Uffici sanitari e tenuto conto, altresì, che non può essere considerata quale idonea attestazione la certificazione rilasciata ai soggetti ultrasessantacinquenni a norma dell’art. 6 del D.Lgs. 509/1989”.

L’Istituto precisa, altresì, che in tutti i casi in cui venga richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, ogni certificazione medica allegata alla domanda dovrà essere sempre e comunque esaminata dall’Ufficio Sanitario di Sede; ciò in virtù dell’unificazione in esso anche delle funzioni riguardanti la previdenza dei dipendenti pubblici.

Pertanto, in conclusione, atteso che nella fattispecie in esame la verifica dello stato invalidante necessario al riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare compete, in ogni caso, all’Istituto, la circolare sottolinea che l’accertamento del requisito dell’inabilità a proficuo lavoro possa ritenersi soddisfatto qualora l’Ufficio sanitario di Sede, dopo visita diretta ovvero dopo valutazione della documentazione sanitaria  prodotta, giudichi il richiedente in possesso del suindicato requisito (assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro), prescritto dalle disposizioni di cui all’art. 2, commi 2 e 6, della citata L. 153/1988.

 

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