Assegno di maternità e bonus bebè: incostituzionale il requisito del permesso di lungo soggiorno

Redazione 14/01/22
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La Corte costituzionale ha esaminato una questione relativa al bonus bebè e all’assegno di maternità, affermando che la concessione di questi due assegni agli stranieri extracomunitari non può dipendere dalla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo. Far dipendere la concessione del bonus bebè e dell’assegno di maternità a questo requisito è lesiva del principio di eguaglianza e della tutela della maternità.

La Corte costituzionale ha infatti ritenuto che le disposizioni censurate siano in contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione e con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La sentenza in esame è in attesa di deposito, ma la Corte, con comunicato del 12 gennaio 2022, informa che sono incostituzionali le norme che escludono dalla concessione dei due assegni i cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

La questione esaminata dai giudici costituzionali è stata oggetto di analisi della Corte di giustizia dell’Unione europea che nella pronuncia C-350/20 del 2 settembre 2021 ha affermato che la normativa italiana non è compatibile né con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, né con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/Ue, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.


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