Asilo e Regolamento Dublino III: tra clausole discrezionali e limiti del giudice

La Cassazione, con l’ordinanza n. 14393/2025, ribadisce i limiti del giudice nazionale nell’ordinare deroghe al Regolamento Dublino III

Redazione 12/06/25
Allegati

 La Cassazione, con l’ordinanza n. 14393/2025, ribadisce i limiti del giudice nazionale nell’ordinare deroghe al Regolamento Dublino III: il principio di fiducia reciproca tra Stati UE prevale, salvo gravi carenze accertate. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.

Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n.14393 del 29-05-2025

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Indice

1. Il quadro normativo europeo: funzione e struttura del Dublino III


Il Regolamento (UE) n. 604/2013, noto come “Dublino III”, è uno dei pilastri del Sistema Comune Europeo d’Asilo (CEAS). Esso disciplina i criteri per determinare quale Stato membro sia competente a esaminare una domanda di protezione internazionale, prevenendo così richieste multiple e garantendo efficienza nella gestione dell’asilo. Il sistema si basa su una logica centralizzata, che attribuisce la responsabilità dell’esame della domanda in base a criteri oggettivi come legami familiari, rilascio di visti e modalità di ingresso nel territorio europeo.
In parallelo, Dublino III introduce ampie garanzie procedurali a tutela dei richiedenti asilo: diritto all’informazione, colloqui individuali, tutela rafforzata per i minori, assistenza legale gratuita e diritto a impugnare i trasferimenti. Tuttavia, nonostante queste garanzie, l’applicazione concreta del Regolamento ha spesso sollevato interrogativi giuridici, specie in riferimento al principio della fiducia reciproca tra Stati e al ruolo del giudice nazionale. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.

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Immigrazione, asilo e cittadinanza

Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.Paolo Morozzo della RoccaDirettore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.

 

Paolo Morozzo della Rocca | Maggioli Editore

2. Il caso esaminato dalla Cassazione: trasferimento e obiezioni del richiedente


La vicenda analizzata nella recente ordinanza n. 14393/2025 della Corte di Cassazione trae origine dal ricorso di un cittadino pakistano avverso il decreto del Tribunale di Roma che disponeva il suo trasferimento in Francia, individuata come Stato competente secondo i criteri di Dublino III. Il richiedente contestava tale decisione invocando l’attivazione della clausola discrezionale di cui all’articolo 17 del Regolamento, sostenendo che il trasferimento lo avrebbe esposto al rischio di refoulement verso il Pakistan, Paese segnato da gravi violazioni dei diritti umani.
Il ricorrente, inoltre, lamentava la mancanza in Francia di adeguate strutture di accoglienza e di assistenza sociale, fattori che avrebbero inciso negativamente sulla possibilità di proseguire correttamente il proprio iter per la protezione internazionale.

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3. La clausola discrezionale e i confini del potere giudiziario


Nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione ha ribadito due principi chiave: il valore vincolante del principio della fiducia reciproca e la natura facoltativa dell’art. 17 del Regolamento. Secondo i giudici, non è consentito al giudice nazionale sindacare la decisione dello Stato di non attivare la clausola discrezionale. Tale disposizione riconosce agli Stati membri una facoltà — non un obbligo — di farsi carico della domanda anche in assenza di competenza formale, ad esempio per motivi umanitari o familiari. Tuttavia, la mancata attivazione di tale facoltà non può essere imposta dal giudice, nemmeno in presenza di rischi generici o ipotetici per il richiedente.
È possibile derogare al trasferimento solo se si dimostra l’esistenza di carenze sistemiche gravi e documentate nello Stato di destinazione, tali da violare in concreto i diritti fondamentali. Nel caso in esame, il ricorrente non è riuscito a fornire elementi sufficienti in tal senso, né a dimostrare un collegamento immediato tra la sua situazione individuale e le condizioni del sistema di asilo francese.

4. L’indirizzo giurisprudenziale e le prospettive del sistema europeo


L’ordinanza della Cassazione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale volto a preservare l’equilibrio tra tutela dei diritti individuali e funzionamento del sistema comune europeo. La pronuncia riafferma che le valutazioni sul merito della protezione spettano allo Stato competente e che la procedura di trasferimento può essere interrotta solo dinanzi a evidenze oggettive di gravi lacune nel sistema di accoglienza.
Il principio espresso dalla Corte stabilisce che non è compito del giudice del trasferimento rivalutare il rischio di refoulement in base a interpretazioni divergenti del concetto di protezione internazionale. La legittimità di un trasferimento ai sensi del Regolamento Dublino dipende esclusivamente dall’assenza di carenze sistemiche e non da valutazioni soggettive. In questo modo, si rafforza la prevedibilità e l’uniformità dell’intero sistema CEAS, evitando pratiche di forum shopping e conflitti interpretativi.

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