Articolo 18, il danno deve essere commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva

Redazione 23/11/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 20420 del 21 novembre 2012 la Sezione lavoro della Cassazione ha offerto una interpretazione delle norme riguardanti la tutela risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato che tiene conto delle ultime novità in materia, sia giurisprudenziali che normative.

Nel rigettare l’opposizione del datore di lavoro contro il decreto ingiuntivo che lo condannava a risarcire il danno nei confronti del dipendente, i giudici di legittimità hanno precisato che a costui va liquidato il danno parametrato in base alla retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva, e non fino alla data in cui il lavoratore ha esercitato il diritto di opzione scegliendo i soldi invece che la tutela reale consistente nella reintegra sul posto di lavoro.

Deve, infatti, escludersi che l’azienda possa cavarsela con il versamento delle retribuzioni maturate dal giorno del recesso illegittimo fino a quello in cui risulta esercitato il diritto all’opzione sostitutiva.

L’articolo 18, continuano i giudici, nelle intenzioni del legislatore solleva il dipendente da tutte le conseguenze pregiudizievoli che scaturiscono dal licenziamento illegittimo. Il datore che non adempie all’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva non può essere condannato esclusivamente a pagare gli interessi e la rivalutazione ai sensi dell’articolo 429 del codice civile: il lavoratore ha diritto ad un ristoro integrale, anche alla luce dell’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che rappresenta un parametro interpretativo importante della legge nazionale in materia.

Del resto, anche dall’articolo 1, comma 13, della legge 92/2012 (riforma Fornero) si desume una tale lettura e la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale di poco precedente riferisce l’indennizzo omnicomprensivo introdotto dal collegato lavoro soltanto al danno verificatosi fino alla sentenza del giudice che ordina il ripristino del rapporto, implicando l’integrale risarcimento del danno permanente successivo.

Infatti, il legislatore con le recenti riforme ha inteso soprattutto impedire che la violazione ai danni del lavoratore fosse perpetrata considerando che la condotta illegittima integrata dal licenziamento ingiusto lede interessi di rango costituzionale e che l’entità del danno aumenta col passare del tempo. Perciò esso deve essere liquidato fino al giorno in cui è stata pagata l’indennità sostituiva e non fino al giorno in cui è stata esercitata l’opzione dal parte del dipendente.

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