Art 17 bis D.lvo n.165/2001 –Introduzione della categoria della vicedirigenza-Precettività e immediata applicabilità della norma-Inefficacia della contrattazione collettiva che non dia applicazione al disposto legislativo-Riconoscimneto della qualifica

Scarica PDF Stampa
Atteso che l’articolo 7 comma 3 della legge 15 luglio 2002 n.145 ha introdotto l’art. 17 bis nel decreto legislativo 165 del 2001,norma che ha istituito la categoria dei vicedirigenti includendovi il personale laureato in possesso di determinati requisiti e atteso inoltre che la contrattazione collettiva,cui era demandata l’attuazione del predetto art. 17 bis del d.lvo n.165/2001,non ha provveduto in merito ,pur essendo stati emessi i necessari atti amministrativi,in particolare la direttiva dell’ARAN e il decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per i comparti non ministeriali, attesa la  precettività, cioè immediatezza di applicazione, della norma, ai soggetti aventi i requisiti di legge spetta la qualifica di vicedirigenti a decorrere dall’entrata in vigore della legge 15/7/2002, n. 145, ad ogni effetto giuridico ed economico; deve inoltre considerarsi inefficace il ccnl 2006-2009 del comparto Ministeri, dirig. Area 1, nella parte in cui non prevede una sequenza contrattuale dell’accordo collettivo, a decorrere dall’1-1-2006, che disciplini l’area della vicedirigenza;infine e pertanto nella inerzia della Amministrazione,sussistendo una lesione del legittimo affidamento degli interessati, ne consegue l’obbligo da parte della stessa P.A. del risarcimento del danno.( Massima redazionale)
COMMENTO
LA QUESTIONE DELLA VICEDIRIGENZA NEL PUBBLICO IMPIEGO
Il Contesto normativo
L’articolo 17 bis del decreto legislativo n.165/2001, introdotto dall’art. 7 comma 3 della legge 15 luglio 2002 n.145 ,Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato, prevede che la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplini l’istituzione di un’apposita area della vicedirigenza nella quale sia ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. Disposizione estesa in sede di prima applicazione al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale.si prevede inoltre che i dirigenti possano delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all’articolo 17. Tale disposizione si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l’equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall’articolo 27.
A tutt’oggi i contratti collettivi non hanno ancora regolamentato la istituita categoria della vicedirigenza .
 
 
La sentenza del Tribunale di Roma
 
Il Tribunale di Roma con la sentenza in commento affronta la vicenda della istituzione o, più propriamente, per ora, , della mancata istituzione della categoria della vicedirigenza nel pubblico impiego, vicenda equiparabile per qualche modo alla vicenda dei c.d. quadri nel settore privato.
La fattispecie
Un folto numero di dipendenti pubblici hanno convenuto il Ministero per i beni e le attività culturali e l’ARAN con il seguente petitum:
Oggetto: conferimento ed attribuzione qualifica di vicedirigenti con effetto, ai fini giuridici edeconomici, dalladatadi entrata in vigore della legge 15/2/200.2 n. 145 o,in subordine, daaltra dataritenuta di giustizia, declaratoria nullità contrattuale e risarcimento danni.
 
Nel merito
 
Ripercorrendo la genesi storica il Giudice ricorda che l’art. 17 bis del decreto legislativo n.165 del 2001,introdotto dalla legge 15 luglio 2002 n.145, sul riordino della dirigenza statale,con l’art. 7 comma 3, ha inserito l’area contrattuale della vicedirigenza, includendovi il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C 3 del comparto Ministeri che abbiamaturato complessivamentecinque anni di anzianità in dette posizioni (onelle corrispondenti qualifiche 8° e 9°del precedente ordinamento)
Il Giudice, quindi, in conformità della “ratio” della norma di legge, inserita nel contesto del riordino della dirigenza, e di fronte ad una riserva della autonomia collettiva che disciplina l’apposita separata area della”vicedirigenza” opina che <l’interprete, lungi dal ritenere non di immediata, cogente applicazionel’istituto in parola, è, al contrario, autorizzato ad individuare nella precitata disposizione di legge non semplicemente la mera introduzione di una categoria (quella della vicedirigenza) operativasolo e subordinatamente alla stipulazione del ccnl concernente la stessa categoria>   ma , con più pregnanza, anche < quegli elementi e requisiti dell’area che la stessa fonte primaria si è preoccupata di fissare sia riguardo all’inquadramento dei personale che di appartenenzaalla categoria, fissando una sorta di confine soggettivo del personale appartenentealla nuova area>   con ciò < comprimendo l’ambito di operatività della contrattazione collettiva>.
Respinge ,poi, il Tribunale di Roma la tesi del Ministero resistente secondo la quale<la mancata attuazione dell’art. 17 bis, da parte del ccnl comparto Ministeri per gli anni 2006-2009, renderebbe vana la postulazione di giustizia degli odierni ricorrenti> in quanto, nella fattispecie, sono stati emessi gli atti amministrativi preliminari alla disciplina della nuova  area, istituita per legge, ovverosia: 1) la direttiva indirizzata all’ARAN per l’ individuazione delle OO.SS. rappresentative della vicedirigenza legittimate al tavolo contrattuale; 2) e per i comparti non ministeriali , il Decreto ministeriale della Funzione pubblica ,di concerto con il M.E.F., circa le posizioni equivalenti alle C2 e C3 comparti Ministeri, nei restanti settori del pubblico impiego.
Circa la mancata disciplina da parte del ccnl del comparto Ministeri
Anche su questo punto il Tribunale dissente dalla tesi della amministrazione.
Secondo il Ministero infatti < sarebbe esclusivamente autorizzata la fonte pattizia, con esclusione di qualsivoglia altra sorta di fonte eteronoma, tanto meno giudiziaria>,tesi questa che si fonderebbe sull’asserita derogabilità da parte del ccnl della disciplina legale.A ciò contrappone il Giudice , seguendo un’autorevole orientamento della giurisprudenza della legittimità in materia di pubblico impiego, in base alla quale “l’efficacia derogatoria riconosciuta al contratto collettivo rispetto alla legge, ai sensi dell’art. 2 d.lvo n. 165/2001, presuppone che la legge della cui deroga si tratti non investa la parte collettiva del compito della propria attuazione” (così Cass. 27-9-2005 n. 18829), sottolineando che , nel caso di specie, è proprio l’art. 17 bis l. cit. che rinvia alla contrattazione collettiva la disciplina dell’istituto dellavicedirigenza.
Ragion percui- conclude il Giudicante- ove i ccnl non applichino la vicedirigenza nel termine dellapprovazione del ccnl medesimo, èlo stessoorgano giudicante ad attribuire la qualifica ai lavoratori aventi i requisiti legislativi ,
ciò, in modo analogoaquanto vien rilevato nel lavoro privato per la qualifica di “quadro”, avendola norma in parolacarattere inderogabile. Non può, infatti, in conformità di un orientamento della Suprema Corte di Cassazione (vedi ex multis Cass. 2246/95 e 12214/98) omettersi di rilevare che, quando una disposizione attribuisce diritti soggettivi immediati ed incondizionati, non vì è motivo per negare precettività, cioè immediatezza di applicazione, alla norma che, in particolare nella fattispecie de qua, istituisce una categoria. E ciò a maggior riconferma dell’inderogabilità del suddetto art. 17 bis.  
Né, in contrario,continua il Tribunale, si potrebbe obiettare che, così opinando, in realtà si verrebbe a sostituire, per i ricorrenti, le aree C2 e C3, di loro rispettiva appartenenza, con la qui rivendicata vicedirigenza, in tal modo impinguendo la sfera di autonomia sindacale contrattuale, costituzionalmente sancita dall’art. 39. Infatti il contingente numerico degli aventi diritto alla suddetta qualifica risulta essere stato comunicato, dallo stesso Ministero convenuto, al Dipartimento della Funzione Pubblica nell’anno 2005 e concerne tutto il personale, individuato e suddiviso per fasce: C2 e C3 avente, alla data del31-12-2005, i requisiti di legge.
A conferma delle proprie posizioni il Tribunale cita due circostanze di fatto.
1) Sulla base delcontingente così rilevato, la legge finanziaria per il 2006 ha istituito in bilancio uno stanziamento di 15 milioni di euro per il 2006 e di 20 milioni di euro dal2007 a copertura della categoria e del personale dallostesso Ministero resistente individuati.
2) Nell’intera vicenda, adulteriore conferma dell’inderogabilità del più volte citato art. 17 bis, si inserisce la riorganizzazione del personale avente titolo alla vicedirigenza che resta affidata ad un decreto ministeriale, con esclusione. quindi, dell’autonomia privata dalla possibilità di valutare in merito. La scelta. discrezionale e “ragionevole”, del legislatore, perciò, d’istituire la vicedirigenza fissandone, anche per la sua attuazione con procedimento amministrativo, i criteri ed i requisiti di appartenenza nonché la dotazione organica ed í mezzi finanziari con il limitato rinvio alla contrattazione collettiva di comparto, non sembra al giudicante lesivo della libertà sindacale così come la determinazione in concreto della disciplina attuativa della stessa tramite fonte secondaria, ai sensi del secondo comma art. 17 bis.
Considerazioni conclusive.
La sentenza del Tribunale di Roma in commento, anche se lascia qualche perplessità, viene lodevolmente a toccare un punto di particolare importanza per l’organizzazione della P.A.,soprattutto ove si consideri che la norma prevede che i dirigenti possano delegare ai vicedirigenti parte della competenze di cui all’art. 17 del D.lvo n.165/2001 ( Funzioni dei dirigenti),quali , come indica il Tribunale medesimo,competenze attuative di progetti di direzione e coordinamento degli uffici e della gestione del personale.
Massimo Viceconte

Avv. Viceconte Massimo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento