Arresti domiciliari e“Twitter”

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Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che comporta la revoca della misura cautelare dell’assegnazione agli arresti domiciliari (e la sua sostituzione con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere) la condotta di chi comunica a distanza mediante il noto social network “Twitter”.

Questo il caso all’attenzione degli ermellini: L.A., ristretto agli arresti domiciliari essendo imputato del delitto di cui all’art. 73, D.P.R. 309/1990, in concorso con T., veniva colto a comunicare con quest’ultimo mediante internet, ed in particolar modo attraverso l’uso di Twitter. Il Tribunale di Lecce, in accoglimento del ricorso del P.M. avverso l’ordinanza del G.I.P. che rigettava la richiesta di sostituzione della misura cautelare in questione, disponeva la sua conversione con quella della custodia cautelare in carcere in quanto veniva violata la disposizione di cui all’art. 284, comma 2 c.p.p. Tale norma dispone che “quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistano”. Avverso tale decisione, il difensore di L.A. interponeva appello in Cassazione, adducendo la mancanza nel dettato normativo del riferimento alle comunicazioni “a distanza”, di cui peraltro l’imputato aveva fornito spiegazioni mediante una missiva prodotta nel corso dell’udienza camerale.

I giudici respingono le doglianze, sostenendo che le censure devono ritenersi del tutto inconferenti. Nell’iter motivazionale seguito dal Supremo Consesso si richiama, infatti, una precedente pronuncia della giurisprudenza di legittimità che aveva già avuto modo di occuparsi di una fattispecie analoga, concernente in quel caso l’uso di Facebook (Cass., sez. II, n. 37151, 29.09.2010, non massimata nel C.E.D.). Ebbene, in essa la Corte aveva evidenziato come il divieto di comunicare con terze persone abbracci anche l’uso di internet, a meno che esso assolva ad una mera “funzione conoscitiva”. Il discrimen sarebbe, dunque, legato non tanto al mezzo in sé (che non può ritenersi sic et simpliciter illecito) quanto piuttosto all’uso che di esso se ne faccia. A tal proposito, i giudici sottolineano come nella fattispecie de quo i messaggi telematici scambiati dai due coimputati avevano ad oggetto il programma criminoso posto in essere, ed in particolare la condotta da attuare in occasione della liberazione di un ulteriore complice, anch’egli sottoposto a misura restrittiva della libertà personale. Di qui la valutazione della gravità della condotta e la sostituzione della misura cautelare.

In fatto e in diritto

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di L.A. avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce in funzione ex art. 310 c.p.p., che, in accoglimento dell’appello del P.M. avverso l’ordinanza di rigetto di aggravamento emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi in data 21.4.2011, disponeva la sostituzione nei confronti di L.A. della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, a seguito dell’accertata violazione della divieto di comunicare con persone diverse da quelle con lui coabitanti o che lo assistono, essendo stato colto in collegamento telematico via Web con il coimputato (del delitto di cui all’art. 73 dPR 309/90) T. . Deduce il vizio motivazionale con riferimento alla valutazione della gravità della condotta di cui all’art. 276 c.p.p..?Assume che nella prescrizione del divieto di comunicare si sarebbe dovuto specificare che in esso era compreso anche quello della comunicazione “a distanza” e che comunque sul punto il L. aveva fornito una spiegazione della trasgressione compiuta, tramite una missiva prodotta nel corso dell’udienza camerale, sulla quale il Tribunale non aveva inteso spendere nemmeno una parola. Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate. Invero, è lo stesso ricorrente a richiamare la pronuncia di questa Corte (Sez. II, n. 37151 del 29.9.2010, non massi ma ta nel CED), secondo la quale “Il divieto di comunicare con terze persone, estranee ai familiari conviventi vale anche per le comunicazioni tramite internet sul sito Facebook, ma l’uso di internet non è illecito quando assume una mera funzione conoscitiva”.?Il Tribunale ha correttamente valutato il tenore illecito della conversazione telematica svoltasi tra il T. ed il L. vertendo sul programma criminoso da attuare in occasione della liberazione di altro complice ristretto in carcere, traendone elementi per apprezzamento della gravità della condotta.?Né il giudice a quo aveva bisogno di dare una risposta anche al contenuto della missiva del ricorrente prodotta nel corso dell’udienza, in quanto, (Cass. pen. Sez. IV, 24 ottobre 2005, n. 1149, Rv. 233187) “nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità delle deduzioni suddette”.?Del resto, riguardo ai limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti “de libertate”, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, tra cui la rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. pen. Sez. VI n. 2146 del 25.5.1995, Rv. 201839).?Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00. Si deve disporre, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perché provveda a quanto stabilito dall’art. 92 Disp. att. c.p.p. e mandare alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perché provveda a quanto stabilito dall’art. 92 Disp. att. c.p.p..?Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

Avv. De Leonardis Alfredo

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