Approvato il primo “bando-tipo” ANAC nell’era del nuovo Codice

Redazione 12/01/18
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di Alessandro Massari

A conclusione di un 2017 ricco di fermenti normativi e tante novità (decreto correttivo, linee guida nuove ed aggiornate e tanti altri provvedimenti), l’ANAC, dopo il consueto periodo di consultazione, ha definitivamente approvato, con deliberazione n. 1228 del 22 novembre 2017, il bando-tipo n. 1/2017, e più precisamente lo “Schema di disciplinare di gara a Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”. Altro schema di bando-tipo in fase di perfezionamento è il n. 2/2017 relativo ai servizi di pulizia.

Si tratta di un importante strumento operativo per le stazioni appaltanti, previsto nel quadro degli strumenti di regolazione flessibile di cui al comma 2 dell’art. 213 del Codice, a tenore del quale “L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”. Il documento è aggiornato al decreto correttivo e tiene conto sia delle prescrizioni contenute nelle diverse Linee guida adottate dall’Autorità, sia degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza del precedente Codice che rivestono ancora carattere di attualità.
Come noto, a norma dell’art. 71 del Codice “Al fine di agevolare l’attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi”. Il Bando-tipo acquista efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GURI, ai sensi dell’art. 213 comma 17-bis del Codice.

E’ consentita la deroga o integrazione allo schema del bando-tipo con adeguata motivazione nella determinazione a contrarre, peraltro nel rispetto delle norme del Codice e soprattutto del principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 83, comma 8).
Nelle intenzioni dell’ANAC “L’adozione del Disciplinare-tipo agevolerà le stazioni appaltanti nella predisposizione dei documenti di gara, semplificando altresì gli adempimenti connessi alla partecipazione da parte degli operatori economici. Tale prassi favorirà, inoltre, la standardizzazione delle procedure di gara, riducendo scelte discrezionali della stazione appaltante con conseguenti maggiori garanzie in termini di legittimità, imparzialità, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa. L’utilizzazione del disciplinare-tipo potrà in tal senso comportare vantaggi apprezzabili anche in termini di riduzione del contenzioso, con particolare riferimento alle ipotesi di impugnazione dei bandi di gara e dei provvedimenti di esclusione” (Relazione AIR). Come ogni atto di regolazione, il Disciplinare-tipo sarà sottoposto a verifica di impatto che sarà condotta dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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