Apprendistato piani formativi, non è obbligatorio il parere degli enti bilaterali

Redazione 17/06/12
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Lilla Laperuta

Non un obbligo ma una garanzia di qualità. In tali termini, Il 14 giugno scorso, il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 16/2012 posto dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, ha chiarito la natura della richiesta del parere di conformità all’ente bilaterale in merito ai piani formativi predisposti dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 167/2011 (Testo Unico sull’apprendistato).

La richiesta in parola, precisa il Welfare, non si caratterizza come condicio sine qua non di carattere generale per una valida stipulazione del contratto di apprendistato. Pertanto, non sussiste un obbligo a carico del datore di lavoro di sottoporre il piano formativo per l’assunzione degli apprendisti all’ente bilaterale di riferimento, salvo che per i contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, ove tale passaggio sia previsto dalla legislazione regionale. Si tratterebbe, piuttosto, di un’opportunità e di una garanzia circa la corretta declinazione del piano: dovrà essere cioè adeguato alla specificità del contesto organizzativo aziendale e alle competenze culturali e professionali del lavoratore e il ruolo dell’ente è proprio quello di costatarne la bontà della stesura.

Ancora, nella stessa sede, il Ministero chiarisce che l’ente bilaterale non potrà essere competente in merito al controllo di presupposti normativi e contrattuali legittimanti l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto (limiti numerici o percentuale di conferma) e, inoltre, non essendoci nel Testo Unico alcun riferimento ad una funzione “autorizzatoria” degli enti, eventuali clausole in tal senso contenute negli accordi stipulati dalle parti sociali avranno efficacia solo per le aziende iscritte alle organizzazioni firmatarie i contratti collettivi. Si confermano dunque le osservazioni già mosse in tal senso dalla Fondazione studi lavoro (si legga l’articolo su questo stesso sito).

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