Apprendistato di primo livello: sgravi contributivi 2022

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di Massimiliano Matteucci e Massimo Zuccari – Consulenti del lavoro in Nexumstp Spa

La Legge di Bilancio 2020 prima, e il Decreto Ristori poi, hanno introdotto e mantenuto uno sgravio contributivo per le assunzioni avvenute con contratto di apprendistato di primo livello.

L’impatto della pandemia sul mercato del lavoro continua a determinare difficoltà tra i giovani Under 25. Gli ultimi dati Istat hanno evidenziato un aumento della disoccupazione tra i giovani con età compresa tra i 15 e i 24 anni (secondo Eurostat dato peggior solo a quello della Spagna.

Per fronteggiare tale situazione, e supportare l’occupazione giovanile, la Legge di Bilancio 2022 garantisce di prorogare lo sgravio della contribuzione dovuta per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nel corso del 2022.

Tipologia Contrattuale

Il capo V del D.Lgs. n. 81/2015 ha sostanzialmente modificato la disciplina riguardante l’apprendistato evidenziandone tre diverse tipologie:

  • Apprendistato professionalizzante
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca
  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (di Primo Livello).

Soffermandoci su quest’ultimo, oggetto dello sgravio contributivo, evidenziamo come sia riservato ai giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. Può essere stipulato in tutti i settori e la durata, non inferiore a 6 mesi, varia a seconda del diploma o qualifica da raggiungere (in ogni caso non potrà superare i tre anni, che diventano quattro per i diplomi professionali quadriennali).

Per le risorse assunte con contratto di apprendistato di primo livello non sussistono obblighi contributivi in relazione alle ore formative esterne svolte dall’apprendista per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione.

Inoltre, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta ad Interpello n. 22 dell’11 Agosto 2016, per i periodi di formazione esterna, non retribuiti, non è dovuta la contribuzione figurativa

Misura dello sgravio

La Legge n. 234 del 30 Dicembre 2021 prevede per le assunzioni effettuate nel 2022 con contratto di apprendistato di Primo Livello:

  • Sgravio totale dei contributi per i primi 36 mesi del rapporto di lavoro. Per il resto del periodo formativo si applicherà l’aliquota ordinaria del 10%
  • Beneficiari le aziende di piccolissime dimensioni con un numero di addetti pari o inferiore a 9 (Ai fini del computo del limite dimensionale si richiamano i criteri indicati con la circolare n. 22/2007. Sono esclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato)

A copertura di questo strumento a sostegno dell’occupazione giovanile sono stati stanziati 1,2 milioni di euro per l’anno 2022, 2,9 milioni di euro per l’anno 2023, 4 milioni di euro per l’anno 2024.

Conclusioni

La misura, volta ad agevolare le assunzioni degli under 25, può essere apprezzata da un punto di vista ideologico, ma purtroppo nella pratica rappresenta una misura poco utile per le aziende che su questa specifica tipologia contrattuale (apprendistato di primo livello) sostengono alti costi di formazione ed inserimento e dovrebbero essere proprio, per questa ragione, premiate in maniera maggiore.

Dott. Massimiliano Matteucci

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