Applicazione dell’articolo 1227 cc: impresa che tardivamente richiede la sospensione del procedimento per sottoscrivere il contratto e la Stazione appaltante che non comunica in tempo l’avvenuta aggiudicazione né rispetta il termine dello stand still

Lazzini Sonia 30/06/11
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Risarcimento in forma specifica – il ricorrente vincitore rinuncia ad eseguire la parte residua del contratto –quindi il risarcimento per equivalente – provati colpa della pa, nesso causale e danno subito – concorso di colpa del danneggiato per tardiva richiesta di sospensione del procedimento per la sottoscrizione del contratto – maggiore colpa della stazione appaltante per non aver rispettato il termine minimo di sottoscrizione del contratto e per non aver tempestivamente comunicato l’avvenuta aggiudicazione

Applicazione dell’articolo 1227 cc: impresa che tardivamente richiede la sospensione del procedimento per sottoscrivere il contratto e la Stazione appaltante che non comunica in tempo l’avvenuta aggiudicazione né rispetta il termine dello stand still

Non si pone, peraltro, alcun problema di eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto sottoscritto tra il Comune e il Consorzio controinteressato, avendo la ricorrente espressamente rinunciato a tale domanda, in ragione del fatto che, allo stato, non vi sarebbe più alcun interesse all’esecuzione della parte residua del servizio.

Deve, quindi, essere affrontata la questione del risarcimento del danno per equivalente.

A tale proposito appare opportuno premettere che il Collegio ritiene sufficientemente provati la colpa della stazione appaltante e il nesso causale tra la condotta di quest’ultima e il danno subito. Appare chiaro, infatti, come la lesione della posizione giuridica soggettiva fatta valere dalla ricorrente sia derivata dalla violazione delle regole dell’ordinaria diligenza in cui è incorso il Comune, sia al momento della predisposizione del fac-simile della dichiarazione da produrre per partecipare alla gara, sia al momento della valutazione dell’idoneità della documentazione prodotta dal Consorzio Controinteressata, ignorando orientamenti della giurisprudenza in ordine all’interpretazione dell’art. 38 con riferimento a tale categoria di soggetti (i consorzi, appunto) costanti, ben noti e facilmente reperibili.

Per quanto attiene alla misura del risarcimento dovuto, il nuovo codice del processo impone al giudice di valutare, in sede di quantificazione, il comportamento processuale tenuto dalla parte richiedente al fine di evitare o contenere il prodursi dello stesso. Nel caso di specie, nonostante possa sembrare che la ricorrente abbia contribuito essa stessa, con la tardiva richiesta di sospensione del procedimento per la sottoscrizione del contratto, appare invero chiaro come il Comune abbia, al contrario, con il proprio comportamento, consentito il prodursi del danno, laddove ha omesso non solo il rispetto del periodo di stand-still, ma soprattutto la comunicazione all’odierna ricorrente dell’avvenuta aggiudicazione in tempo utile affinchè questa potesse tutelare la propria posizione prima della sottoscrizione del contratto.

Ciò precisato, il Collegio ritiene condivisibile l’orientamento maggioritario in giurisprudenza secondo cui: “il mancato utile spetta, in caso di annullamento dell’aggiudicazione e di certezza dell’aggiudicazione in favore del ricorrente, nella misura integrale solo se il ricorrente dimostri di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, tenuti a disposizione in vista dell’aggiudicazione; in difetto di tale dimostrazione, è da ritenere che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o servizi, e di qui la decurtazione del risarcimento di una misura per aliunde perceptum vel percipiendum.” (Consiglio di stato, sez. VI, 21 settembre 2010 , n. 7004, Sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6456; Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8244).

Ne consegue che, nella fattispecie, in cui la parte, al di là della generica affermazione di aver immobilizzato i mezzi d’opera nelle more nel giudizio, non ne ha fornito alcuna prova puntuale, né alcuna giustificazione plausibile, la riduzione del risarcimento del danno alla metà di quello richiesto risulta ragionevole: e così per un importo pari al 5% del valore dell’offerta economica presentata da Ricorrente Fratelli spa (euro centomila), corrispondente, cioè, alla somma complessiva di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Per quanto attiene al lamentato danno curriculare, ammessa la sua risarcibilità in astratto, la stessa non pare, al Collegio, spettare nel caso in esame, posto che non è stato fornito alcun principio di prova degli elementi atti a concretizzarlo (sulla necessità della dimostrazione del danno cfr Consiglio di stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7004). Ciò risulta essere essenziale anche ai fini di una liquidazione equitativa, onde evitare che la relativa quantificazione giudiziaria si risolva nel riconoscimento di un ristoro eccedente quello necessario alla compensazione patrimoniale del pregiudizio effettivamente subito. Parte ricorrente avrebbe dovuto, quindi, fornire elementi relativi, ad esempio, al peso delle referenze correlate all’esecuzione dell’appalto in questione nell’ambito di quelle complessivamente maturate dalla società interessata, onde apprezzare la misura in cui l’impossibilità di allegare le prime incida, in futuro, sulle chances di aggiudicazione di ulteriori appalti.

Trattandosi di debiti di valore, sulle somme come sopra liquidate deve riconoscersi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi dal giorno 13 settembre 2010 (data del perfezionarsi del danno, coincidente con la stipula del contratto), e fino alla data di deposito della presente decisione.

Sulle somme rivalutate vanno computati gli interessi legali, dalla data di deposito della presente decisione fino all’effettivo soddisfo (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 23 aprile 2010 , n. 594).

Lazzini Sonia

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