La Sesta Sezione penale ha affermato che non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia dell’inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l’applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
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Indice
1. I fatti
La Corte di Appello di Firenze (Sezione misure di prevenzione) ha aggravato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. già adottata dal Tribunale di Firenze.
La misura era applicata in considerazione della pericolosità generica ex art. 1 lett. c), d. lgs. 159/2011 e, in particolare, di precedenti penali per tentato furto in abitazione a carico dell’imputato e carichi pendenti per resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina in danno di militari italiani, porto illegale di coltello e danneggiamenti plurimi.
L’aggravamento della misura disposto dalla Corte di appello disponeva la durata della sorveglianza speciale da anni due ad anni quattro, con il divieto di soggiorno nel Comune di Firenze e l’obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria ed era motivato in ragione del fatto che, successivamente all’applicazione della misura di prevenzione, l’imputato risultava avere posto in essere una serie di condotte di reato gravemente lesive dei beni giuridici protetti da disposizioni in ordine pubblico.
Avverso il decreto di aggravamento, è stato proposto ricorso per Cassazione deducendo, in via preliminare (e per ciò che in questa sede rileva), l’ammissibilità del ricorso stesso, evidenziando che al procedimento di prevenzione non si debba applicare l’art. 581, commi 1-ter e quater cod. proc. pen., avente ad oggetto la necessità per il difensore di depositare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio e di munirsi dello specifico mandato ad impugnare, nel caso di assenza.
Con i due motivi di ricorso si eccepisce la incompetenza funzionale della Corte di appello a pronunziarsi sulla richiesta di aggravamento e violazione di legge per assenza della motivazione in ordine alla espressa richiesta della difesa, contenuta nelle note di discussione orale, di procedere a perizia psichiatrica nei confronti del proposto.
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La Riforma Cartabia della giustizia penale
Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.
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2. Applicabilità dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. nel procedimento di prevenzione: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, rileva che, in materia di impugnazione, i precetti normativi sono di stretta interpretazione e che ciò preclude, come già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a casi affini, l’estensione di regole dettate, a pena di inammissibilità, in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento.
La Suprema Corte fa espresso riferimento all’introduzione dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. con il d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia), il quale “restringe l’ambito applicativo delle previsioni in esame alle impugnazioni proposte, in sede di merito o legittimità, avverso le sentenze, sì da coordinare l’introducenda disciplina con quella propria del processo in assenza, tipica del processo di cognizione e non anche di quello di prevenzione, e da preservare, al contempo, il principio di ragionevole durata del processo“.
E questo, ad avviso della Corte, è in linea con quanto già stabilito dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134 che, all’art. 1, comma 7, lett. h), circoscriveva all’impugnazione della sentenza la previsione poi trasfusa nell’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. (“nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio“).
3. La decisione della Cassazione
In conclusione, la decisione della Corte di Cassazione evidenzia un’importante interpretazione dei precetti normativi in materia di impugnazione, sottolineando la stretta interpretazione che ne preclude l’estensione in contesti procedurali non contemplati, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte fa riferimento all’introduzione dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., in linea con la riforma Cartabia, circoscrivendo l’ambito applicativo delle previsioni alle impugnazioni proposte contro le sentenze. Questo approccio si allinea con quanto stabilito dalla legge delega n. 134 del 27 settembre 2021, contribuendo così a garantire coerenza e chiarezza nel contesto processuale.
Inoltre, tale conclusione trova ulteriore riscontro “nella disciplina transitoria prevista dall’art. 89, comma 3, d. lgs. cit. che, nel prevedere, tra l’altro, che le disposizioni dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., si applicano alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto, sembra escludere dal loro ambito applicativo le impugnazioni, quale quella di cui qui si discute, volte a sindacare la legittimità di provvedimenti emessi in forma diversa dalla sentenza“.
Il ricorso, è stato ritenuto dalla Corte ammissibile in rito, ma inammissibile per quanto riguarda i motivi perché fondati su censure manifestamente infondate.
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