Appare del tutto legittima l’escussione della garanzia provvisoria a seguito di revoca dell’aggiudicazione per mancata consegna (ancorché anticipata) dei lavori.

Lazzini Sonia 04/05/06
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In caso di consegna anticipata dei lavori dovuta ad urgenza, se l’impresa manifesta l’assoluta volontà di non voler iniziare i lavori, e tale decisione risulta non corretta in presenza di precedente acquiescenza della documentazione di gara, ben può l’amministrazione revocare l’aggiudicazione
 
Il Tar Toscana, Sezione II di Firenze con la sentenza numero 6467 del 20 dicembre 2004 ci insegna che se una ditta all’atto di partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, accetta tutti gli elaborati di gara senza contestazioni, non puo’ poi, legittimamente, dichiarare non cantierabile il progetto esecutivo e quindi astenersi dall’incominciare i lavori
 
Osservano infatti i giudici toscani come nella fattispecie emarginata < non si può non osservare che la ricorrente, nel predisporre l’offerta alla gara, ha dichiarato di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto del -15,80%; nè risultano avanzate riserve di alcun genere neanche all’atto della consegna dei lavori, come si è già detto, o nei giorni immediatamente successivi.>
 
 
A cura di Sonia LAZZINI
 
REPUBBLICA ITALIANA  In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA TOSCANA – II^ SEZIONE –
 
ha pronunciato la seguente:
 
S E N T E N Z A
 
sul ricorso n. 1956/2003 proposto da SOC. ****** S.R.L., con sede in Caivano (Na) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Maria Bisceglia e Pier Giuseppe Sozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze, Borgo Pinti n. 80;
 
c o n t r o
 
-il COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni e Gianna Rogai ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Avvocatura, in Firenze, Palazzo Vecchio;
 
p e r   l ‘ a n n u l l a m e n t o , p r e v i a   s o s p e n s i o n e
 
1) della determinazione dirigenziale 10 settembre 2003 n. 8018 con cui la Direzione Servizi Tecnici del comune di Firenze ha disposto:
 
a) la revoca dell’aggiudicazione, già perfezionata a favore della ricorrente, dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria agli impianti del seminterrato di Palazzo Strozzi, in Firenze; b) l’incameramento della cauzione provvisoria versata dalla aggiudicataria; c) la comunicazione del provvedimento medesimo all’Autorità di vigilanza dei Lavori pubblici;
 
2) della delibera 16-12-2003 n. 837 con cui la Giunta Comunale ha disposto nei confronti della ricorrente la sospensione dalla partecipazione ad affidamenti del Comune di Firenze per un periodo di tre mesi (recependo analoga proposta del 6-10-2003 n. 00837);
 
3) del provvedimento ignoto di approvazione del progetto da porre a base d’asta ex art. 4 D.P.R. 554/1999.
 
4) di ogni altro atto connesso ancorchè ignoto alla ricorrente, nonchè
 
p e r   i l   r i s a r c i m e n t o   d e l   d a n n o
 
ingiusto patito dalla ricorrente, anche per la perdita di chanches, con la conseguente condanna del Comune di Firenze al pagamento di quanto indicato nell’atto introduttivo o, comunque, dello importo ritenuto di giustizia;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonchè i motivi aggiunti con cui la ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera giuntale n. 837/2003 meglio sopra indicata;
 
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
 
Viste le memorie difensive presentate da ciascuna delle parti;
 
Vista l’ordinanza cautelare 2-12-2003 n. 223 con cui sono stati sospesi sia l’incameramento della cauzione provvisoria versata dalla ricorrente sia la disposta esclusione della ricorrente dalla partecipazione ad affidamenti del Comune di Firenze, per mesi tre;
 
Visto il dispositivo, pubblicato ai sensi dell’art. 4 Legge 205/2000, pronunciato all’udienza del 13.1.2004 con cui sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune resistente;
 
Vista l’ordinanza istruttoria n. 256/2004 con cui è stato chiesto al Comune di Firenze il deposito di alcuni atti della gara di appalto e di ogni utile chiarimento sui fatti successivi alla aggiudicazione, nonché della successiva ordinanza n. 791 del 25.2.2004 con cui, a fronte dell’adempimento solo parziale da parte del Comune di Firenze, è stato concesso un nuovo termine per provvedere fissando la trattazione della causa alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004.
 
Rilevato che il Comune di Firenze con note del 4 febbraio e del 15 aprile 2004 ha adempiuto ai disposti incombenti.
 
Relatore designato il Consigliere A. O. Spiezia.
 
Uditi, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004, gli avv.ti P. G. Sozzi e A. Sansoni;
 
Visto il dispositivo di sentenza n. 87/2004, pubblicato ai sensi dell’art. 4 legge 205/2000.
 
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
 
F A T T O   E   D I R I T T O
 
1. Con delibera della giunta municipale 10.6.2003 n. 455 il Comune di Firenze approvò il progetto esecutivo relativo ai lavori impiantistici di manutenzione straordinaria dei locali al piano seminterrato di Palazzo Strozzi, denominato "ex Strozzina" per l’importo complessivo di euro 243.296,00 e con successiva gara svolta con il sistema della licitazione privata semplificata aggiudicò l’appalto dei detti lavori (costituenti un unico progetto da eseguire nei 180 giorni dalla data del verbale di consegna) alla soc. ****** S.r.l. Associazione ****** (con sede in Caivano prov. Napoli), che aveva presentato la migliore offerta con un ribasso sul prezzo d’asta del 15,80%.
 
Per ragioni di urgenza, di poi, la consegna dei lavori è stata effettuata il 7 agosto 2003, prima che fosse stipulato il contratto, alla presenza del rappresentante dell’impresa, del dirigente dei Servizi Tecnici e del direttore dei lavori che ha designato le opere da eseguirsi, riscontrando – altresì le circostanze di fatto relative ai lavori medesimi e dando le spiegazioni richieste mentre il rappresentante dell’impresa ha dichiarato di accettare la consegna dei lavori medesimi.
 
Peraltro, a seguito di alcune successive perplessità della ditta appaltatrice su alcune voci del computo metrico e di altre difficoltà di coordinamento con la direzione dei lavori, la ****** in data 25 agosto 2003 non aveva ancora iniziato i lavori di smontaggio delle centrali termiche, per cui fu convocata una riunione tra le parti interessate in data 2 settembre 2003, in cui si stabilì che i documenti relativi alle prescrizioni di sicurezza del cantiere sarebbero stati forniti entro il 10 settembre 2003 e che lunedì 8 settembre le maestranze avrebbero dovuto iniziare i lavori di smontaggio.
 
Ma la ditta appaltatrice con nota 6 settembre chiese di essere riconvocata per una nuova consegna dei lavori, asserendo che quella effettuata non era conforme agli artt. 129 e 130 del D.P.R. 554/1999 e, quindi, il giorno 8 settembre non si presentò in cantiere (come fu verbalizzato dal direttore dei lavori), mentre, a seguito di ulteriore invito, il giorno successivo tramite il suo direttore tecnico, presente al cantiere, senza maestranze, consegnò una propria nota dell’8 settembre in cui confermava la non cantierabilità del progetto esecutivo per le rilevate difformità e carenze; il direttore tecnico, per suo conto, confermò in loco di non voler iniziare alcun lavoro ad opera.
 
Preso atto di tale situazione, il dirigente dei Servizi tecnici del Comune di Firenze con determinazione 10 settembre 2003 n. 8018 ha disposto a) la revoca dell’aggiudicazione dei lavori in questione già stabilita a favore della ****** S.r.l.; b) l’incameramento della cauzione provvisoria presentata dalla medesima; c) la segnalazione della vicenda all’Autorità di vigilanza dei LL.PP.; poco dopo, inoltre, la Giunta Municipale (a seguito di proposta 6.10.2003 n. 837) disponeva altresì nei confronti dell’impresa la sospensione dalla partecipazione d affidamento da parte del Comune di Firenze per un periodo di tre mesi.
 
1.1. Avverso tali provvedimenti la detta aggiudicataria propose il ricorso R.G. 1956/2003 (notificato il 13 novembre 2003), chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:
 
1) Violazione della legge sul procedimento per omesso avviso di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, nonché difetto d’istruttoria in quanto il Comune di Firenze avrebbe dovuto comunicare all’interessata l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione ed, inoltre, avrebbe dovuto provvedere ad eliminare le carenze rilevate dalla ditta.
 
2) Violazione degli artt. 129, comma 4, e 130, comma 3, del D.P.R. 554/1999, nonché del principio di buona fede in fase precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 cod. civ., in quanto la stazione appaltante non avrebbe dato all’aggiudicataria indicazioni precise sui lavori più urgenti da eseguire, violando il dovere di cooperazione.
 
3) Sviamento di potere e difetto d’istruttoria in quanto il computo metrico presenterebbe quantità di materiali sottostimate rispetto a quelle occorrenti per l’esecuzione del progetto oggetto della gara.
 
4) Eccesso di potere per irragionevolezza e motivazione insufficiente in quanto, in effetti, le opere non sarebbero state cantierabili per le rilevate incongruenze tra il progetto grafico ed il computo metrico, mentre la documentazione richiesta all’impresa sarebbe stata regolarmente prodotta in data 18 settembre 2003.
 
5) Violazione dell’art. 8, comma 7, legge 109/1984. Carenza di potere poiché, con riguardo alla sospensione per tre mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici disposta con la delibera giuntale, impugnata, tale misura non sarebbe stata applicabile nel caso all’esame in quanto prevista soltanto per i casi di grave errore nell’esecuzione dei lavori.
 
6) Violazione della legge n. 1395/1923 e del R.D. 275/1929 e del D.P.R. 554/1999 art.. 47, nonché eccesso di potere per carenza di validi presupposti, poiché il progetto dell’impianto elettrico e quello meccanico sono stati entrambi firmati dal direttore dei lavori, sig. ****** Ulderigo, perito tecnico industriale, che, invece, poteva provvedere alla redazione di progetti di impianti soltanto nei liti della propria abilitazione professionale.
 
Infine la ricorrente chiede la condanna del Comune di Firenze al risarcimento del danno, quantificabile in caso di mancata esecuzione dei lavori – nel danno emergente e nel lucro cessante ammontante almeno ad euro 54.500,00 circa (pari al 26,5% dell’importo dell’aggiudicazione) secondo i criteri dettati dall’art. 34 lett. c e d del D.P.R. 554/1999.
 
1.2 Va precisato, inoltre, che con l’atto introduttivo di cui sopra la ricorrente ha impugnato, altresì, il provvedimento ignoto di approvazione del progetto a base d’asta ex art. 4 D.P.R. 554/1999, nonché ogni altro atto connesso, mentre, a seguito della notifica in data 23.1.2004 della delibera giuntale 16.12.2003 n. 837/895 (con cui veniva disposta la sospensione della ditta dagli affidamenti di appalti comunali per un periodo trimestrale) proponeva motivi aggiunti (notificati il 10.2.2004) chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
 
1) Sviamento di potere e difetto di istruttoria in quanto l’amministrazione non avrebbe provveduto ad eliminare le incongruenze nei dati progettuali rilevate dalla ricorrente.
 
2) Violazione dell’art. 8, comma 7, legge 109/1994, nonché carenza di potere ed erroneità dei presupposti, poiché la misura della sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici sarebbe applicabile nell’ipotesi di "grave errore in materia professionale", situazione non ricorrente nel caso all’esame.
 
3) Illegittimità derivata da quella della revoca dell’aggiudicazione, già, impugnata con l’atto introduttivo.
 
La ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento del danno derivante dalla perdita di "chanches" che patirebbe nel trimestre di sospensione a suo carico; danno ingiusto da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
 
1.3 Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze che, depositando una relazione della direzione Servizi Tecnici, chiede il rigetto del ricorso.
 
Con ordinanza cautelare 2 dicembre 2003 n. 223, questa sezione, preso atto che nel corso della discussione in Camera di Consiglio il difensore della ricorrente ha limitato l’istanza di sospensione all’incameramento della cauzione provvisoria ed alla proposta esclusione della ditta dall’affidamento di appalti da parte del Comune di Firenze per un periodo di tre mesi, ha accolto l’istanza cautelare nei limiti delineati, fissando la trattazione della causa alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004.
 
Con memoria del 30 dicembre 2003 il Comune resistente ha puntualmente contestato le censure formulate dalla ricorrente, mentre quest’ultima con successiva memoria ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni, quantificando (in conformità alle risultanze della perizia di parte depositata nella more del giudizio) sia le spese sostenute dall’impresa per prepararsi all’esecuzione dell’appalto (euro 7.600,00 circa) sia il danno emergente ed il lucro cessante derivanti dalla mancata esecuzione dell’opera (rispettivamente calcolati in euro 25.115,00 ed in euro 19.250,00 circa), a parte la richiesta di valutazione in via equitativa da parte del giudice della perdita della chanches per la mancata acquisizione di referenze d’impresa per tale genere di lavori.
 
Con dispositivo di sentenza n. 4/2004, pronunciato nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2004 ai sensi dell’art. 4 legge n. 205/2000, questa Sezione dispose a carico del Comune di Firenze l’esibizione di alcuni documenti relativi al progetto esecutivo dei lavori in questione ed agli atti di gara, specificamente indicati nella successiva ordinanza 256/2004; a seguito dell’adempimento solo parziale a tale incombente questa Sezione ha rinnovato le richieste istruttorie, con ordinanza 796 pronunciata nella Camera di consiglio del 25.2.2004 fissando la trattazione della causa all’udienza del 20 ottobre 2004, ed il comune di Firenze con nota 16 aprile 2004 ha depositato la documentazione richiesta.
 
Con memorie difensive depositate nell’imminenza della trattazione della causa ciascuna delle parti ha insistito nelle proprie conclusioni.
 
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
 
Con dispositivo di sentenza n. 87/2004, pubblicato ai senti dell’art. 4 legge 205/2000, questa Sezione ha respinto il ricorso in epigrafe con riguardo all’annullamento della determinazione dirigenziale 10.9.2003 n. 8018 nonché dell’approvazione del successivo (recte preventivo) progetto a base d’asta ed al conseguente risarcimento del danno, mentre lo ha accolto limitatamente all’annullamento della delibera comunale 16.12.2003; le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
 
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità dei provvedimenti con cui il Comune di Firenze ha revocato l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti collocati nel seminterrato di palazzo Strozzi, già disposta a favore della ditta ricorrente, vincitrice della gara per licitazione privata conclusasi il 9 luglio 2003, e nel contempo ha, altresì, incamerato la cauzione provvisoria versata dall’impresa nei cui confronti poi (con delibera giuntale) ha comminato la sospensione per tre mesi dalla partecipazione ad affidamento del Comune medesimo; viene impugnata, infine, la stessa approvazione del progetto a base d’asta.
 
In primo luogo, sotto il profilo procedurale, non appare configurabile l’omesso avviso di avvio del procedimento di revoca, dedotto con il primo motivo: infatti, da un lato, non può disconoscersi la sussistenza di “particolari esigenze di celerità”, che avevano condotto l’amministrazione comunale a consegnare anticipatamente i lavori all’aggiudicataria in data 7 agosto 2003, e cioè prima che il relativo contratto di appalto fosse sottoscritto; esigenze di celerità che nascevano dalla circostanza che palazzo Strozzi ospita manifestazioni culturali per buona parte dell’anno, per cui per ragioni organizzative era di somma importanza l’ultimazione dei lavori di ammodernamento degli impianti in questione (e cioè quelle di aria condizionata e quello elettrico, in particolare) entro i tempi programmati; per altro verso, poi, va rilevato che, a seguito della mancata apertura del cantiere da parte della ricorrente e delle contestate carenze del progetto appaltato, ritenuto dalla medesima “non cantierabile” nella nota del 5 settembre 2003, il direttore dei lavori, con nota dell’8 settembre a sua volta prendeva atto dell’assenza delle maestranze e del mancato inizio delle prime lavorazioni quali lo smontaggio della vecchia centrale termica e, nel convocare di nuovo l’impresa per il successivo 9 settembre “irrevocabilmente …. presso il cantiere”, avvertiva che “in vostra ulteriore assenza o assenza delle maestranze operative per l’inizio di lavori si procederà a termini di legge”; d’altro canto lo stesso direttore tecnico dell’impresa, presentatosi alla detta riunione del 9 settembre 2004 senza maestranze e senza aver né predisposto il piano di sicurezza né provveduto ai necessari allacci per la fornitura di energia elettrica e di acqua al cantiere, confermò "l’assoluta volontà di non voler iniziare i lavori” (vedi relativo verbale firmato con riserva).
 
Pertanto, alla luce degli specifici elementi di fatto sopra riportati, il collegio ritiene che, anche a voler prescindere dalla qualificata urgenza del Comune di dare inizio celermente ai lavori affidandoli ad altra impresa, comunque nella vicenda all’esame le finalità garantiste sottese all’obbligo di dare avviso dell’avvio del procedimento erano state egualmente raggiunte, anche in carenza di apposita formale comunicazione relativa all’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione: infatti, a differenza di quanto asserito nel primo motivo di ricorso, nella riunione del 9 settembre la ditta ha insistito nella sua posizione di contestazione del progetto ed, in via speculare, ha espressamente confermato la sua volontà di non dar corso ai lavori.
 
2.1. Parallelamente non appare sussistente neanche il difetto di istruttoria, anch’esso dedotto nell’ambito del primo motivo, atteso che, come si vedrà innanzi, il progetto era regolarmente cantierabile e, successivamente, è stato eseguito dalla ditta Soldi Maurizio (cui sono stati affidati con trattativa privata, recante il medesimo importo a base d’asta) con determinazione dirigenziale 16.10.2003 n. 08291.
 
2.2 Parimenti infondate appaiono le censure di violazione dell’art. 129, comma 4, e dell’art. 130, comma 3 del D.P.R. 554/1999 nonchè del principio di buona fede in fase precontrattuale (art. 1337 cod. civ.), dedotte nel secondo motivo con riguardo alle modalità di consegna in via d’urgenza dei lavori.
 
Sul punto non trovano conferma negli atti le asserzioni della ricorrente secondo cui il direttore dei lavori non avrebbe dato indicazioni precise sui materiali da approntare e sulle lavorazioni prioritarie: invece la stessa ricorrente ancora al 2 settembre 2003 non aveva predisposto tale programma (tanto che lo stesso direttore dei lavori si impegnava a redigerlo), mentre, nel verbale di consegna del 7 agosto precedente, si da atto che l’appaltatore ha dichiarato di non aver dubbi e di essere edotto sui suoi obblighi, firmando senza alcuna riserva; inoltre nel verbale del 25 agosto 2003 (data concordata per l’inizio effettivo del lavoro al cantiere dopo il periodo di ferie dei dipendenti dell’impresa) si constata che i lavori di smontaggio delle centrali termiche non erano iniziati e ciò in contrasto con il programma dei lavori concordato anche con lo stesso rappresentante della ditta aggiudicataria; ditta che, come si è sopra detto, alla vigilia dell’adozione del provvedimento di revoca non aveva neanche approntato gli allacci per la fornitura di acqua ed energia elettrica al cantiere.
 
2.3. Ma la questione centrale della controversia viene affrontata con il terza ed il quarto motivo nei quali la ricorrente deduce i vizi di sviamento di potere e difetto d’istruttoria, nonchè di eccesso di potere per irragionevolezza e motivazione insufficiente, asserendo che il computo metrico presenta quantità sottostimate rispetto a quelle realmente occorrenti per l’esecuzione dell’opera rappresentata nelle tavole di progetto, mentre la stazione appaltante si sarebbe irragionevolmente disinteressata delle proposte formulate dalla ricorrente per assicurare l’esatta esecuzione delle lavorazioni superando le rilevate carenze progettuali.
 
In particolare, avvalendosi anche di una perizia tecnica esibita in giudizio, la ricorrente ha sostenuto che nel computo metrico sarebbe stata prevista una sola centrale termica (caldaia) che nell’elenco dei prezzi unitari era indicata in euro 14.00,00, mentre nelle tavole di progetto era rappresentato un impianto dotato di due centrali termiche; da tale asserita incongruenza, quindi, sarebbe derivata anche l’insufficienza del prezzo previsto nel computo metrico con riferimento ad una sola centrale termica.
 
Ma l’esame degli atti acquisiti a seguito dell’istruttoria disposta da questa Sezione smentisce gli assunti della ricorrente.
 
Infatti nella relazione tecnica per gli impianti meccanici, allegata al progetto esecutivo, viene chiaramente specificato che la nuova centrale termica ad alimentazione elettrica è articolata “su n. 2 generatori di calore”, posti in parallelo, che avrebbero alimentato anche la nuova centrale a servizio dell’intero piano scantinato; il riferimento “caldaie elettriche” al plurale si ritrova anche nell’ambito delle specifiche tecniche degli impianti meccanici, mentre lo stesso computo metrico, che alla voce A1 riporta le caratteristiche tecniche del “gruppo termico elettrico”, alle voci A2 ed A4 indica gli accessori a corredo “dei gruppi termici di cui sopra” nonchè per “il collegamento delle caldaie all’interno della nuova centrale termica”.
 
Quanto, poi, alla pretesa incongruità del prezzo unitario delle due caldaie in questione, fissato nel progetto della stazione appaltante in euro 14.00,00 ( e che ad avviso della ricorrente, data la sua modesta entità, si riferirebbe al costo ordinario di mercato di una sola caldaia di quelle caratteristiche), dalla documentazione esibita dal Comune resistente emerge un dato diverso: infatti, secondo quanto ha comunicato una ditta installatrice di impianti di climatizzazione interpellata dallo studio che ha curato il progetto dell’impianto, una caldaia elettrica con le caratteristiche richieste (e della casa produttrice indicata) ha un prezzo di listino ufficiale di circa euro 10.250 più IVA, che va, poi, scontato di circa il 35% +5% (secondo la prassi commerciale suggerita dalla stessa casa costruttrice) a favore degli operatori del settore; quindi il prezzo unitario fissato nel computo metrico in euro 14.000,00 complessivi, a differenza di quanto dedotto dalla ricorrente, sarebbe sia sicuramente sufficiente a coprire anche i costi accessori della posa in opera sia giustamente remunerativo e, quindi, idoneo a salvaguardare l’equilibrio del sinallagma contrattuale tra le parti contraenti.
 
2.3.1. Analoghe considerazioni possono farsi in ordine alla pretesa “insufficienza della previsioni progettuali concernenti la sicurezza dell’impianto (termorefrigerante) da realizzare” (vedi memoria ricorrente gennaio 2004), in quanto nella relativa specifica tecnica del progetto erano già previsti tutti gli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente, quali il termostato, valvola e pressostato di sicurezza.
 
Quanto all’impianto elettrico, poi, le rilevate discordanze tra il computo metrico e le tavole (relative al numero dei quadri elettrici ed ai gruppi presa per illuminazione), data la modesta entità economica delle maggiori forniture necessarie (computata dalla stessa ricorrente in euro 810,00 circa), non sarebbero idonee a far considerare sbagliato e carente il progetto in questione e, quindi, non cantierabile.
 
In conclusione, peraltro, sull’argomento non si può non osservare che la ricorrente, nel predisporre l’offerta alla gara, ha dichiarato di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto del -15,80%; nè risultano avanzate riserve di alcun genere neanche all’atto della consegna dei lavori, come si è già detto, o nei giorni immediatamente successivi.
 
2.4. Richiamando le esposte considerazioni, quindi, l’impugnata revoca non appare viziata neanche per insufficiente motivazione ed irragionevolezza (dedotte con il quarto motivo), visto che in data 8 e 9 settembre l’aggiudicataria ha comunicato di non voler dare inizio ai lavori, pur essendo già decorsi 30 giorni dalla consegna in via d’urgenza, mentre, per altro verso, il deposito della documentazione necessari per la stipula del contratto, in data 18.09.2003, risulta irrilevante ai fin della prova della piena disponibilità dell’impresa ad eseguire i lavori, visto che la medesima non aveva provveduto neanche alla fornitura di energia ed acqua per il cantiere e che il deposito in questione è avvenuto, comunque, successivamente alla conoscenza della disposta revoca della aggiudicazione.
 
2.5 Vanno disattese anche le censure di violazione della legge n. 1395/1923 e del R.D. n. 275/1929, nonchè di eccesso di potere per carenza di validi presupposti, dedotte con il sesto motivo, con riguardo alla circostanza che il responsabile del progetto dell’impianto meccanico, perito industriale con specializzazione in elettronica, non avrebbe potuto firmarlo (o meglio elaborarlo) in quanto esorbitante dai limiti dell’attività professionale consentita agli iscritti nell’apposito albo dei periti elettronici.
 
Più precisamente, poichè tali circostanze risultano inconferenti ai fini della controversia, le suddette censure appaiono inammissibili per carenza d’interesse.
 
2.6. Diversamente, quanto alla delibera giuntale 16.12.2003 che (recependo la proposta di pari contenuto del 06.10.2003) ha disposto nei confronti della ricorrente la sospensione dalla partecipazione ad affidamenti del Comune di Firenze, appaiono – invece – fondate le censure di violazione della legge 109/1994 art. 8, comma 7, e di erroneità dei presupposti dedotte con il quinto motivo dell’atto introduttivo e con il secondo dell’atto di motivi aggiunti.
 
Infatti la legge-quadro sui lavori pubblici, all’art. 8, comma 7 (riprendendo il disposto della direttiva CEE 93/37, art. 24) ha riconosciuto alle stazioni appaltanti il potere di irrogare la misura sanzionatoria dell’esclusione dalla procedure di affidamento dei lavori pubblici nei confronti delle ditte, che siano incorse in gradi violazioni degli obblighi di correttezza e moralità connesse all’inosservanza di alcune specifiche disposizioni di legge ed alla presenza di alcuni status e situazioni personali, tra le quali l’aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova.
 
L’errore in questione, però, a differenza di quanto ritenuto dal Comune di Firenze, si riferisce ad imperizia o negligenza accertata in occasione dell’esecuzione di lavori senza l’osservanza delle regole tecniche e di esperienza professionale oppure senza l’adozione delle cure e precauzioni richieste dal caso.
 
Pertanto, non ricorrendo i presupposti per l’esercizio di tale potere da parte della stazione appaltante, nei confronti della ricorrente, la delibera giuntale (nonchè la presupposto proposta di analogo contenuto) risulta illegittima per violazione di legge ed errore nei presupposti e, per l’effetto, va annullata.
 
Possono essere assorbite per economia di mezzi le ulteriori censure formulate con i motivi aggiunti avverso tale delibera ed esposte nel primo e terzo mezzo di impugnazione.
 
2.7. Per carenza dei richiesti requisiti va respinta la domanda di risarcimento dei danni con riguardo sia a quelli derivanti dalla revoca dell’aggiudicazione, che è risultata immune dai vizi dedotti, sia a quelli connessi alla delibera giuntale annullata, poichè gli effetti della medesima (recte della proposta di analogo contenuto) erano stati sospesi con ordinanza cautelare n. 1228/2003 adottate nella camera di consiglio del 2 dicembre 2003.
 
3. Per le esposte considerazioni, pertanto, in conformità con quanto statuito nel dispositivo di sentenza n. 87/2004 (pronunciato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2004), il ricorso in epigrafe va respinto con riguardo all’impugnazione della determinazione dirigenziale 10.09.2003 n. 8018 e dell’approvazione del preventivo (e non “successivo” come indicato per errore materiale nel citato dispositivo di sentenza) progetto a base d’asta, mentre va accolto limitatamente all’impugnazione della delibera della giunta comunale 15.12.2003 n. 837 che aveva disposto per un periodi di mesi tre la sospensione della ditta ricorrente dalla partecipazione ad affidamento di lavori del Comune di Firenze; va respinto quanto alla domanda di risarcimento del danno.
 
Considerata la reciproca soccombenza e le peculiari caratteristiche di fatto della vicenda, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
 
P. Q. M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge con riguardo all’annullamento della determinazione dirigenziale 10.09.2003 n. 8018 nonchè dell’approvazione del preventivo progetto a base d’asta ed al conseguente risarcimento del danno, mentre lo accoglie limitatamente all’annullamento della delibera comunale 15.12.2003.
 
Spese di lite compensate integralmente tra le parti.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Firenze, il 20 ottobre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
 
Giuseppe PETRUZZELLI – Presidente
 
Raffale POTENZA – Consigliere
 
Lydia Ada Orsola SPIEZIA – Consigliere, est.
 
F.to Giuseppe Petruzzelli
 
F.to Lydia Ada Orsola Spiezia
 
F.to Silvana Nannucci – Collaboratore di Cancelleria
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 DICEMBRE 2004
 
Firenze, lì 20 dicembre 2004
 
Il Collaboratore di Cancelleria      
 
                                                                     F.to Silvana Nannucci
 
/ 19
 
Ric. n. 1956/2003
 

Lazzini Sonia

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