Appalto di servizi – Gara – Con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Prefissazione del rilievo ponderale da attribuire a singole voci di punteggio.

Bruno Angela 21/09/06
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TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. II – sentenza 5 gennaio 2006 n. 2Pres. **************, Est. **************. *** ******** + 30  ( Avv. ***********)  c. Comune di Vittoria (Avv. ********) e nei confronti di Politecnica. Ingegneria ed Architettura – ******à Coop. (****************** e ***********).
 
 
Appalto di servizi – Gara – Con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Prefissazione del rilievo ponderale da attribuire a singole voci di punteggio.
 
 
Nelle gare in cui si adotti il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall’art. 23, comma 1 lett. b), del decreto legislativo n. 157/1995, nel cui bando di gara sia prefissato il punteggio massimo per il valore tecnico delle offerte, detto punteggio è attribuibile solo in presenza di tutte le singole voci che concorrono a determinare detto valore (1).
 
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(1) ANGELA BRUNO
(Dirigente avvocato dell’Avvocatura del Comune di Vittoria)
 
 
 
    La decisione in rassegna aggiunge un tassello importante alla costruzione giurisprudenziale della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, intesa quale risultante della migliore combinazione di tutti gli elementi individuati dalla legge o dal bando di gara.
 
Il tema intorno al quale si è sviluppata la vicenda processuale riguarda il caso in cui ci si trova in presenzadi un bando di gara che, nello stabilire i criteri generali per l’aggiudicazione del servizio, prevede l’attribuzione di un punteggio massimo sia per gli elementi economici, che per gli elementi tecnici. Per questi ultimi, di nostro interesse, il punteggio complessivo a disposizione della stazione appaltante è stato suddiviso per singole voci: "organico professionale"; "tempi di esecuzione" e "servizi similari".
 
Sennonché, il bando di gara, pur prevedendo il punteggio massimo per i "tempi di esecuzione" e per i " servizi similari", ha omesso di attribuirlo all’elemento "organico professionale".
 
1.   Le argomentazioni del TAR Catania
 
I ricorrenti propongono ricorso innanzi al TAR, censurando il provvedimento di aggiudicazione nella parte in cui il seggio di gara ha ritenuto che il punteggio massimo del valore tecnico era attribuibile solo a seguito della necessaria presenza di tutti gli elementi che concorrono a determinare tale valore.
 
In particolare, affermano che il punteggio massimo prestabilito per il valore tecnico poteva essere assegnato alla sola voce "organico professionale", atteso che il bando di gara non lo aveva determinato.
 
Tale convincimento nasce dal fatto che, mentre per i "tempi di esecuzione" e per i "servizi similari" è stato previsto l’attribuzione di un punteggio massimo, per "l’organico professionale", di contro, non è stato determinato; ne discende, a dire dei ricorrenti, che a detto elemento, secondo l’interpretazione corretta del bando, può essere attribuito il massimo del punteggio previsto per il valore tecnico che, quindi, potrà essere raggiunto con la presenza di questo solo elemento.
 
A questo proposito il TAR Catania, considerando corretta l’interpretazione effettuata dalla Commissione, ha ritenuto necessaria la presenza di tutti e tre gli elementi ("tempi di esecuzione", "servizi similari"e "organico professionale") ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo per il valore tecnico.
 
Conseguentemente, il valore del subpunteggio massimo attribuibile all’elemento "organico professionale", non indicato dal bando, può essere determinato, in via derivata, sottraendo dal punteggio massimo del valore tecnico i subpunteggi previsti per i "tempi di esecuzione" e "servizi similari".
 
Secondo il TAR "diversamente ragionando, sarebbe stato stravolto il criterio di aggiudicazione prescelto ( ex art. 23, 1° comma, lettera B) del D.lgs 157/1995) dell’offerta economicamente più vantaggiosa finendosi per attribuire maggior peso al ribasso offerto, ovvero alla mera offerta economica".
 
2.   Notazioni
 
Il ragionamento condotto dal TAR offre alcuni spunti di riflessione.
 
Un primo punto, da ritenersi fuori discussione, è quello relativo alla considerazione secondo cui il bando di gara, così come tutti gli atti giuridici, deve essere interpretato considerando il significato, la portata, le finalità che persegue e gli effetti che esso determina.
 
E’ stato messo in rilievo in giurisprudenza che i criteri di interpretazione degli atti amministrativi fanno riferimento ai criteri di interpretazione del contratto, dei quali, peraltro, viene dato un particolare rilievo alla volontà della pubblica amministrazione (il bando di gara quale lex specialis).
 
Pertanto, nell’interpretare il bando di gara non ci si può fermare al senso letterale delle parole utilizzate dall’organo che lo ha adottato, ma si deve, in via sistematica, tener conto degli altri elementi di riferimento.
 
Ed ancora, l’art.1362, richiamando la comune intenzione delle parti, impone, per individuarla, di estendere l’indagine anche all’elemento logico, disponendo che il giudice non deve limitarsi al senso letterale delle parole, con la conseguenza che il criterio letterale e quello logico devono essere armonizzati in vista dell’individuazione dell’effettiva volontà dei contraenti, e che solo all’interno di tale ricerca può, in concreto, attribuirsi prevalenza al criterio letterale, per effetto della ravvisata coincidenza dell’espressione usata con la volontà negoziale (Cassazione 2058/90).
 
 
Invero, nella specie, la mancanza di un’espressa determinazione del punteggio massimo attribuibile all’elemento "organico professionale" non ne pregiudica la sua determinabilità, sulla base, peraltro, di un semplice calcolo aritmetico, facendo riferimento ad elementi contenuti nell’atto stesso e, quindi, documentali e non estrinseci (Cassazione 1493/71 e 1529/73)
 
Ora, è indubbio che il requisito della determinabilità deve ravvisarsi nella inequivocabile individuazione del punteggio massimo attraverso una semplice sottrazione (punteggio massimo del valore tecnico – tempi di esecuzione e servizi similari = organico professionale).
 
Per meglio dire, poichè la lex specialis ha previsto l’assegnabilità di un punteggio massimo complessivo per il valore tecnico, specificando tre sottocriteri dei quali solo per due fissava un tetto massimo di punteggio, essa ha implicitamente determinato anche per il terzo criterio il subpunteggio massimo attribuibile.
 
Senza dimenticare che in una gara con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto dei vari parametri tecnici ed economici, non si può privilegiare la valutazione del singolo elemento fino a rendere inutili gli altri.
 
Detto altrimenti, il valore tecnico può essere attribuito solo a seguito della necessaria presenza di tutti i tre elementi che concorrono a determinarne il valore.
 
Così riportato detto ragionamento conduce, senza sforzi logici, a ritenere che l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa debba avvenire sulla base di un apprezzamento complessivo di tutti gli elementi indicati nel bando.
 
Ciò esclude l’aggiudicazione al concorrente che, pur avendo offerto il massimo ribasso, sia immeritevole sotto il profilo qualitativo.
 per l’annullamento
 
  • Del provvedimento del 9.9.2005 di aggiudicazione provvisoria all’A.T.I. Politecnica-Ingegneria ed architettura, pronunciata dalla Commissione per l’esperimento del pubblico incanto per l’aggiudicazione del servizio definizione pratiche per il condono edilizio;
  • Del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
  • Di ogni atto connesso.
 
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del ***.
Udito nella Camera di Consiglio del 13 Dicembre 2005 il relatore Cons. *******************
Uditi gli avvocati come da verbale;
Vista la documentazione tutta in atti;
Visto l’art. 21, comma 10, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, come introdotto con Legge 21.7.2000, n. 205;
Ritenuto in fatto tutto quanto rappresentato nel ricorso, da intendersi integralmente richiamato;
Ritenuto in diritto che non sussiste la dedotta violazione del bando di gara in quanto corretta appare l’interpretazione seguita dalla Commissione, laddove ha ritenuto che il punteggio massimo per il valore tecnico delle offerte, pari a 12 punti, era attribuibile solo a seguito della necessaria presenza di tutti e tre gli elementi che concorrono a determinare detto valore, con conseguente determinazione del subpunteggio massimo attribuibile per l’elemento “organico professionale” in via derivata, con semplice operazione matematica di sottrazione dal valore complessivo di 12 punti dei subpunteggi previsti espressamente per gli altri due elementi (“tempi di esecuzione” e “servizi similari”). Ritenuto che, diversamente ragionando, sarebbe stato stravolto il criterio di aggiudicazione prescelto (ex art. 23, 1° comma, lett. B) del D.Lgs. 157/1995) dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finendosi per attribuire maggior peso al ribasso offerto, ovvero alla mera offerta economica;
Ritenuto conclusivamente che il ricorso va rigettato. Con compensazione di spese di giudizio;
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sez. 2°) rigetta il ricorso descritto in epigrafe Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
CATANIA, lì 13 dicembre 2005
 
Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2006.
 

Bruno Angela

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