Ancora sul reato di falso ideologico (art. 95 t.u. spese di giustizia)

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La Corte Suprema di Cassazione è tornata ad occuparsi del reato p.p. art. 95 t.u. spese di giustizia

1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 1, lett. b), c) e d) sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

affrontando il tema dell’errore sulla legge penale (art. 47 c.p.) , e, quindi, inescusabile, nel caso in cui il soggetto interessato ad ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato abbia omesso nell’autocertificazione del proprio reddito fatta ai sensi dell’art. 76 t.u.

1.Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.

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(N.B.: l’iniziale importo di euro 9.296,22 è stato aggiornato con D.M. Giustizia del 29 dicembre 2005 (G.U. n.27 del 2 febbraio 2006) a euro 9.723,84 e con successivo D.M. Giustizia del 20 gennaio 2009 (G.U. n 72 del 27 marzo 2009) a euro 10.628,16).

l’importo percepito a titolo di lavoro prestato in regime penitenziario.

La Sez. IV penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37590 depositata in data 21 ottobre 2010 opera un distinguo tra le norme di carattere tributario richiamate dall’art. 76 comma 3,

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3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

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e non già lo stesso art. 76 che è, ancorchè indirettamente, richiamato dalla norma incriminatrice in oggetto (art. 95) attraverso il richiamo espresso dell’art. 79 , lett c), che rimanda appunto all’art. 76 t.u.115/02

1. L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

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c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76.

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Il testo della sentenza si trova nella biblioteca del sito (www.anvag.it) dell’A.N.V.A.G. – Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti

 

Ianniello Nicola

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