Decalogo di San Martino 2019: Cass. 2019, n. 28988 e la personalizzazione del danno non patrimoniale

Redazione 18/02/20
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Di seguito un breve disamina dei principi affermati nell’ambito del decalogo di San Martino 2019 da Cass. 11 novembre 2019, n. 28988 in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale.

Il presente contributo sui principi affermati nel decalogo di San Martino 2019 è tratto da “La prova del danno da errore medico” di Cristina Maria Celotto.

Nel decalogo di San Martino 2019 permane la distinzione tra conseguenze dannose normali e anomale

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28988 del 2019 torna sul tema dei rapporti tra danno biologico e danno morale soggettivo senza apportare, tuttavia, rilevanti novità sul tema.

Infatti, la pronuncia ribadisce, anzitutto, che in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l’attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).

In questa prospettiva, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.

Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

Infatti, ribadiscono i giudici di legittimità che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d’una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”).

Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.

Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.

Ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico relazionali”: non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento; rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione.

La corte riprende e quindi aderisce al suo precedente orientamento secondo cui soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione[1].

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In particolare, il danno alla capacità lavorativa nel decalogo di San Martino 2019

La pronuncia n. 28988 del 2019 affronta, a ben vedere, anche un’altra tematica, ossia quella diversa incidenza dell’evento lesivo sull’attività di lavoro dell’infortunato. Sotto tale profilo, i giudici di legittimità ribadiscono, anzitutto, che il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell’alveo di quello biologico.

Infatti, tale pregiudizio non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all’efficienza psicofisica e il danno deve essere valutato unitariamente, in termini di cenestesi lavorativa.

Ricorda la corte, infatti, che la nozione di incapacità lavorativa generica fu elaborata dalla giurisprudenza in un’epoca in cui il danno biologico non aveva cittadinanza nell’ordinamento e l’unico danno ritenuto risarcibile era quello patrimoniale. Essa servì, quindi, a evitare il rigetto della domanda risarcitoria allorché le conseguenze lesive non avessero influito sul lavoro svolto dalla vittima ovvero nell’ipotesi in cui la vittima non svolgesse lavoro alcuno.

Una volta emersa la nozione di danno biologico, l’utilità della categoria è venuta meno, considerato che la sussistenza di un danno alla salute legittima il leso a domandare il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali a detta lesione connessi, nessuno escluso.

A questo punto – ed è questo il passaggio chiave della sentenza de qua – la corte di legittimità evidenzia che l’evento lesivo può incidere in vari modi sull’attività di lavoro dell’infortunato. E se tutti devono avere una adeguata risposta risarcitoria, è anzitutto necessario avere le idee chiare sull’inquadramento dogmatico delle varie fattispecie che è possibile enucleare.

Di conseguenza, la III sezione passa in rassegna le diverse ipotesi che possono prospettarsi nel caso concreto. Invero, può darsi che:

1) la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena. È questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione cioè, a meno che la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l’eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale;

2) la vittima abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito: non il lavoro, badate bene, ma il reddito, il che significa che non ne produce al momento e non sarà più in grado di produrne in futuro: qui siamo evidentemente di fronte a un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito perduto;

3) la vittima abbia perso il lavoro ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione professionale: anche questo è un danno patrimoniale, da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza (ove sussistente) tra reddito perduto e presumibile reddito futuro;

4) la vittima era priva di un lavoro, e non potrà più averlo a causa della invalidità: anche questo è un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito.

Sotto tale profilo la prova della presumibile attività futura va supportata da presunzioni gravi, precise e concordanti e anche sotto tale aspetto le conclusioni del giudice di appello non sono rigorose, anche perché non considerano le attività lavorative compatibili con la menomazione fisica riscontrata.

Infine, la corte di cassazione si premura di analizzare il criterio di liquidazione del danno biologico, rammentando che tale liquidazione vada operata con criteri equitativi ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., eventualmente anche applicando criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette “tabelle”, valutabili come parametri uniformi per la generalità delle persone, salvo personalizzare il risultato al caso concreto.

Al contrario, per la determinazione del danno patrimoniale non può essere utilizzato il criterio del triplo della pensione sociale, di cui al d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4 convertito dalla l. 26 febbraio 1977, n. 39, trattandosi di norma eccezionale, utilizzabile esclusivamente nell’ambito dell’azione diretta contro l’assicuratore per la liquidazione del danno patrimoniale[2].

E pure in siffatto ambito, la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale). Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell’art. 137 cod. Ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell’infortunio godeva di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato[3].

Il presente contributo sui principi affermati nel decalogo di San Martino 2019 è tratto da “La prova del danno da errore medico” di Cristina Maria Celotto.

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[1] Nel fare ciò richiama le sentenze: Cass., sez. III, sentenza n. 23778 del 7 novembre 2014; sez. III, sentenza n. 24471 del 18 novembre 2014.

[2] In tal senso già si esprimeva Cass., sez. III, sentenza n. 18161 del 25 agosto 2014 (rv. 632224 – 01).

[3] La pronuncia de qua richiama espressamente Cass., sez. III, n. 25370 del 12ottobre 2018, rv. 651331 – 01.

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