Ancora su documentazione antimafia e semplificazione amministrativa

Montaruli Vito 03/05/12
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La recentissima legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 6 aprile, che ha convertito il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di conversione e di sviluppo, ha fornito un importante contributo alla soluzione della delicata problematica attinente agli effetti dell’art. 15 della legge di stabilità sul rilascio della documentazione antimafia: infatti, secondo l’interpretazione comunemente adottata dalle Camere di commercio e da alcune associazioni di categoria, non era più possibile rilasciare certificati camerali con la dicitura antimafia che abbiano validità nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione (1). Il cittadino avrebbe dovuto quindi rivolgersi alla Prefettura per ottenere l’equivalente comunicazione antimafia ovvero, secondo taluni, far ricorso all’istituto dell’autocertificazione.

Si sono già illustrate le ragioni per cui, analizzando la questione alla luce dei principi che governano la successione delle leggi nel tempo e, soprattutto, del criterio di specialità, nonché in virtù di una visione sistematica che includa anche il recente Codice antimafia, tale tesi non risultava e non risulta accettabile.

Il legislatore, con ogni probabilità spinto anche dalla necessità di risolvere la spinosa problematica, ha inserito, con il comma 3-bis dell’art. 6 del decreto semplificazioni, il comma 2-bis dell’art. 99 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, in forza del quale “Fino all’adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d’ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia”.

L’iniziativa, realizzata grazie all’approvazione dell’emendamento presentato in sede di Commissioni riunite I e X della Camera dei Deputati dall’On. Alessandro Naccarato (2), è sicuramente pregevole, da vari punti di vista.

Innanzitutto perché fornisce una pronta risposta alle esigenze dei cittadini, che, soprattutto in questo momento, di tutto necessitano fuorché di incertezze nelle competenze amministrative, degli inevitabili disagi e ritardi che ne conseguono e dei susseguenti rischi di ulteriori rallentamenti nell’attività imprenditoriale.

E’, sicuramente, un esempio di quello che tutti vorrebbero fosse il vero ruolo del Parlamento, attento sensore e, se possibile, risolutore dei problemi che agitano la società.

E’, altresì, lodevole la tecnica utilizzata per la novella di cui trattasi, che va ad integrare una disposizione del Codice antimafia, con ciò valorizzando quest’ultimo come fonte di cognizione generale per i cittadini delle previsioni normative più importanti in tema di lotta alla mafia.

Ma, soprattutto, l’introduzione della norma in esame, se inquadrata nella surriferita questione interpretativa sollevata dall’entrata in vigore della Legge di stabilità, è un evidente riconoscimento della specialità della disciplina in materia di antimafia, costituente un corpus dotato di sua autonomia e non intaccabile da innovazioni legislative di carattere generale che non siano esplicitamente destinate anche alla sua modifica.

Inoltre, come già auspicato in sede di esame delle problematiche relative all’art. 15 della Legge di stabilità, con il riferimento alla scadenza temporale di cui al’art. 99 del Codice antimafia, la vicenda dell’integrazione nel procedimento amministrativo della documentazione antimafia è stata ricondotta nei binari dell’acquisizione d’ufficio e, in particolare, della specifica modalità della consultazione telematica della banca dati prevista dall’art. 97 di detto Codice, smentendo le prospettate ipotesi della generalizzazione dell’istituto dell’autocertificazione o del ritorno all’antico sistema della richiesta della certificazione alla Prefettura da parte del cittadino.

Da un esame a campione dei siti internet delle Camere di Commercio, risulta che solo in qualche caso è stato recepito quanto disposto dal decreto semplificazioni (3) e che, invece, sono perlopiù riportati comunicati ancora basati sull’interpretazione dell’art. 15 della Legge di stabilità non condivisa dal legislatore.

Pur commentando favorevolmente l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 99 del Codice antimafia, non si può sottacere che la sua formulazione è tale da determinare qualche incertezza applicativa durante il periodo, che si suppone non breve, della sua vigenza.

Infatti, nel definire l’ambito oggettivo del regime transitorio, la norma, oltre che alla certificazione camerale con la dicitura antimafia, fa riferimento alla certificazione antimafia, termine, che tecnicamente, non equivale a “comunicazione antimafia”, come si può rilevare dall’intitolazione della l. 17 febbraio 1994, n. 47, recante “Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575”.

Il che lascia desumere che il più volte citato comma 2-bis possa riferirsi anche alle informazioni antimafia e che, quindi, potrebbe essere necessario un nuovo intervento normativo che definisca la sorte della previsione del d.P.R. 252/1998, tuttora vigente, che disciplina la possibilità per il privato di richiedere alla Prefettura le dette informazioni (art. 10, c. 6).

Da ultimo si deve sottolineare che, da un punto di vista pratico, pur essendo state incomprensibilmente rimosse, con l’innovazione normativa in esame, quelle limitazioni relative alla richiesta della comunicazione antimafia previste dall’art. 3 d.P.R. 252/1998, che la rendevano residuale nel sistema costruito da quest’ultimo testo normativo rispetto alla certificazione camerale con dicitura antimafia, quest’ultimo atto è destinato a rimanere strumento privilegiato dalle pubbliche amministrazioni procedenti, in quanto, racchiudendo in sè maggiori contenuti rispetto alla comunicazione antimafia, consente di ridurre significativamente gli adempimenti del responsabile del procedimento ed ha, quindi, una superiore potenzialità semplificatrice.

 

1 Vedi R. SISTO- V. MONTARULI, La documentazione antimafia e la recente semplificazione amministrativa, pubblicato in questa Rivista il 5 aprile 2012;

2 Cfr. scheda relativa all’Atto Camera 4940, in www.openpolis.it;

3 Ad esempio la Camera di commercio di Mantova, come si rileva dal comunicato pubblicato sul sito w.mn.camcom.it;

Montaruli Vito

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