Ammortizzatori sociali – ASPI : gli ultimi interventi del “Piano Renzi” 2014 e Decreto Legge 20 marzo 2014 n. 34

Scarica PDF Stampa

L’assicurazione sociale per l’impiego, ovvero la nota ASPI è una prestazione a sostegno del reddito, introdotta dalla legge n. 92/2012 ovvero la c.d. riforma Fornero.

Tale prestazione sostituisce la ordinaria disoccupazione e viene erogata ai lavoratori che presentano domanda nella ipotesi in cui siano stati licenziati, oppure che si siano dimessi per giusta causa (1).

I soggetti beneficiari di tale prestazione sono i dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato che hanno perduto in modo involontario il lavoro:

– coloro che hanno un contratto di apprendistato

i soci di cooperative (ai sensi del D.P.R. n. 602/70)

i dipendenti a tempo indeterminato di aziende pubbliche

personale artistico-teatrale con contratto subordinato

i dipendenti sospesi

madri o padri lavoratori che si dimettono entro il compimento del primo anno del proprio figlio

Non ne hanno diritto  i lavoratori impiegati nelle pubbliche amministrazioni e coloro che hanno i requisiti per richiedere la disoccupazione agricola.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 marzo 2014, su proposta del Presidente e del Ministro del lavoro, Giuliano Poletti ha approvato un decreto legge che contiene disposizioni urgenti con lo scopo di favorire il rilancio dell’occupazione nonché per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

In particolar modo tale provvedimento si è occupato degli ammortizzatori sociali ove la delega ha quale precipuo scopo quello di assicurare un sistema di garanzia che sia universale per ogni lavoratore e che preveda, nella ipotesi di disoccupazione involontaria, tutele uniformi nonché legate alla “posizione contributiva” del singolo lavoratore, razionalizzando la normativa in materia di integrazione salariale.

Nel provvedimento del marzo 2014 vengono, quindi ed a tal fine, individuati i seguenti principi e criteri direttivi, ovvero:

–         rimodulare l’ASPI omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve;

–         incrementare la durata massima dell’ASPI per i lavoratori con carriere contributive più significative;

–          estendere l’applicazione dell’ASPI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite;

–         valutare la possibilità che, dopo l’ASPI, possa essere riconosciuta un’ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto;

–         rivedere i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale;

–         semplificare le procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di concessione;

–         prevedere che l’accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro;

–          rivedere i limiti di durata, da legare ai singoli lavoratori;

–         prevedere una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici;

–         prevedere una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo;

–         introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa;

–         eliminare lo stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a prestazioni di carattere assistenziale (2).

Il decreto legge del 20 marzo 2014 n. 34 ha previsto all’articolo 5, contratti di solidarietà, che “1. All’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all’articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall’anno 2014, e’ pari ad euro 15 milioni annui.”.

Nel successivo articolo 6, in tema di entrata in vigore, viene precisato che “il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”.

Note

 

1)    Ovvero licenziamento per giustificato motivo e giusta causa

2)    Cfr. http://www.dplmodena.it/14-03-14GovJobsAct.html

Rinaldi Manuela

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento