Amministrazione trasparente: gli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 si applicano anche ai direttori generali delle aziende sanitarie?

Redazione 06/06/14
Scarica PDF Stampa

Biancamaria Consales

Questo l’oggetto del quesito cui l’A.N.AC. (l’Autorità Nazionale Anticorruzione) ha dato risposta. L’Autorità nazionale ha, infatti, precisato che anche i direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013, in virtù del rinvio operato dall’art. 41, comma 3, del medesimo decreto.

Infatti, detto art. 41, comma 3, stabilisce specificamente che alla dirigenza sanitaria “di cui al comma precedente”, che espressamente ricomprende il direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del medesimo decreto.

Tuttavia, secondo quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione circa l’analisi del rischio, detta analisi, condotta per la predisposizione di ogni Piano di prevenzione della corruzione, può comportare la definizione di ulteriori misure anche di trasparenza oltre a quelle obbligatorie.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. f), della L. 190/2012 e della delibera n. 50/2013, l’amministrazione può, all’interno del proprio Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, individuare “dati ulteriori” che intende pubblicare rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Pertanto, è rimessa alla valutazione dell’amministrazione l’opportunità di indicare quale misura ulteriore quella di rendere conoscibili i dati di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 anche relativamente alla figura del direttore generale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento