Al contribuente il diritto di ottenere copia degli atti impositivi da Equitalia o Agenzia Entrate

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Il contribuente ha diritto ad ottenere copia conforme delle cartelle esattoriali o degli avvisi di pagamento al fine di far valere vizi sostanziali delle stesse nel processo tributario. E’ quanto ha stabilito il TAR Campania con la sentenza del 17 luglio 2015, n. 3820, rigettando la eccezione delle parti resistenti, Equitalia ed Agenzia dell’Entrate, che invece tendeva ad affermare la possibilità di potersi sottrarre al diritto di accesso agli atti in tale ambito processuale.

Invece il TAR Campania ha chiarito, richiamandosi ad uno specifico precedente giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 12 maggio 2014, n. 2422) e non senza rilevanti conseguenze pratiche e processuali, che «in materia di diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, il contribuente vanta un interesse concreto e attuale a che l’Ente impositore mostri e produca in giudizio od in copia conforme le cartelle esattoriali dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva».

I concessionari della riscossione hanno non solo un obbligo di custodia, ma anche un obbligo di mostrare e documentare gli atti richiesti dal contribuente, né residua in capo al concessionario alcun margine di discrezionalità in ordine al deposito ai fini di mostrare e documentare la pretesa contabile.

Giova ricordare, infatti, che l’art. 26, comma 4 D.P.R. n. 602 del 1973 obbliga i concessionari della riscossione a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento e a farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Tale disposizione non si pone in contrasto con l’esclusione dell’accesso ai procedimenti tributari sancita dall’art. 24, L. n. 241 del 1990 quale norma, quest’ultima, volta a preservare la fase temporale strettamente necessaria all’istruttoria ed all’accertamento dell’obbligazione tributaria.

Sulla base di tale dettato normativo vige per i concessionari della riscossione non solo un obbligo di custodia, ma anche un obbligo di deposito degli atti richiesti dal contribuente, né residua in capo al concessionario alcun margine di discrezionalità.

Avv. Mancusi Amilcare

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