Ai fini del decorso del termine per l’impugnazione, in tema di contratti della pubblica amministrazione, la presenza di rappresentanti delle imprese concorrenti alle sedute di gara integra gli estremi della piena conoscenza in capo alle imprese medesime d

Lazzini Sonia 07/06/07
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in tema di presenza dei rappresentanti delle imprese partecipanti alle sedute di gara, merita riportare il seguente pensiero espresso dal Consiglio di Stato con la decisione numero 1800 del  19 aprile 2007:
 
< In tal modo, infatti, gli interessati, oltre ad acquisire notizia del provvedimento, hanno anche l’esatta cognizione dei suoi elementi essenziali, quali l’autorità emanante, l’oggetto e gli effetti, ritenuti sufficienti, a fornire la consapevolezza dell’incidenza dell’atto nella loro sfera giuridica e della lesività dello stesso, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza dell’intero apparato motivazionale, rilevante ai fini della successiva proposizione di motivi aggiunti>
 
a cura di *************
 
 
 
            REPUBBLICA ITALIANA   N. 1800/07 REG.DEC.
 
         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   N. 1818 REG:RIC.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,   Quinta Sezione          ANNO 2006
 
ha pronunciato la seguente
 
decisione
 
Sul ricorso n. 1818/06 R.G. proposto da ** s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli *************************, **************** e *******************, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Piazza della Marina, n. 1; 
 
CONTRO
 
– ** s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli ********************** e ***************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Marcello Prestinari, n. 13; 
 
e nei confronti di
 
– Azienda Unità Sanitaria Locale n. 22 di Acqui Terme, Novi Ligure ed Ovada, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli ********************* e **************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, Viale Giulio Cesare n14; 
 
– **. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
 
– Azienda Unità Sanitaria Locale n. 19 di Asti, in persona del Direttore Generale pro tempore, non costituita;
 
– Azienda Unità Sanitaria Locale n. 20 di Alessandria e Tortona, in persona del Direttore Generale pro tempore, non costituita;
 
– Azienda Unità Sanitaria Locale n. 21 di Casale Monferrato, in persona del Direttore Generale pro tempore, non costituita;
 
– Azienda Ospedaliera di Alessandria, ************* e ****** e *************, in persona del Direttore Generale pro tempore, non costituita;
 
 
PER LA RIFORMA
 
della sentenza resa dal T.A.R. per il Piemonte, Sezione II, n. 57/06, pubblicata in data 12 gennaio 2006. 
 
 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ** s.p.a.;
 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Nominato relatore il Consigliere *****************;
 
Uditi alla pubblica udienza del 14.11.2006 gli avvocati *****, ********, *******,come da verbale d’udienza;
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
 
F A T T O
 
Con sentenza n. 57 del 12 gennaio 2006, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte accoglieva il ricorso proposto dalla ** s.p.a. per l’annullamento della determinazione del Direttore Dipartimento Logistico della ASL n. 22, in data 19 luglio 2005, n. 595, che aggiudicava la fornitura di ausili per incontinenza a favore di ** s.p.a. e di **. s.p.a.; dei verbali della commissione di gara; degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi il bando di gara ed il capitolato speciale; dei contratti eventualmente sottoscritti.
 
L’appellante contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
 
Si è costituita la ** s.p.a. per resistere all’appello;
 
Con memorie depositate in vista dell’udienza la parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
 
Alla pubblica udienza del 14.11.2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
 
 
 
D I R I T T O
 
 
L’appello è fondato.
L’appellante censura la pronuncia di primo grado sostenendo che il T.A.R. avrebbe, anzitutto, errato nel non accogliere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva notificazione dello stesso anche agli altri enti sanitari che, unitamente alla “capofila” Azienda A.S.L. n. 22 di Acqui Terme, Novi Ligure ed Ovada, hanno preso parte alla procedura centralizzata di acquisto della fornitura in questione.
 
La doglianza merita accoglimento.
 
Nella procedura di gara in esame, l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 22 di Acqui Terme, Novi Ligure ed Ovada era individuata come Amministrazione “capofila” delle Aziende Sanitarie del quadrante n. 4 sud-est della Regione Piemonte.
 
Rileva il Collegio che il quadrante va qualificato solo come un modulo organizzatorio, ossia uno strumento di raccordo tra Amministrazioni privo di una propria individualità, e non un centro formale di imputazione autonomo, con la conseguenza che gli atti della procedura vanno imputati non solo alla “capofila”, ma anche alle altre amministrazioni che lo compongono.
 
Ne deriva un ruolo neutrale del quadrante stesso dal punto di vista della legittimazione passiva, dovendosi procedere, per la corretta instaurazione del contraddittorio, alla notifica dei ricorsi giurisdizionali a tutti i soggetti che, facendone parte, aderiscono alla procedura centralizzata di acquisto.
 
Nella specie, l’impresa ricorrente in primo grado ha provveduto alla notifica del gravame solo nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 22 di Acqui Terme, Novi Ligure ed Ovada, avendo proceduto ad integrare il contraddittorio con le notificazioni anche alle altre aziende partecipanti alla procedura solo oltre la scadenza del termine di decadenza, da individuarsi nel 12 ottobre 2005. Infatti, il dies a quo ai fini della proposizione del ricorso va collocato al 28 giugno 2005, data in cui, alla presenza dei rappresentanti delle società concorrenti, la fornitura in questione è stata aggiudicata alla odierna appellante.
 
In proposito, la giurisprudenza di questo Consiglio ha già precisato che ai fini del decorso del termine per l’impugnazione, in tema di contratti della pubblica amministrazione, la presenza di rappresentanti delle imprese concorrenti alle sedute di gara integra gli estremi della piena conoscenza in capo alle imprese medesime degli atti che vengono adottati durante le sedute (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 2001, n. 1998; Sez. IV, 10 luglio 1999, n. 1217). In tal modo, infatti, gli interessati, oltre ad acquisire notizia del provvedimento, hanno anche l’esatta cognizione dei suoi elementi essenziali, quali l’autorità emanante, l’oggetto e gli effetti, ritenuti sufficienti, a fornire la consapevolezza dell’incidenza dell’atto nella loro sfera giuridica e della lesività dello stesso, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza dell’intero apparato motivazionale, rilevante ai fini della successiva proposizione di motivi aggiunti (C.d.S., Sez. VI, 20 giugno 2003, n. 3690; Sez. V, 10 marzo 2003, n. 1275).
 
Alla luce delle suesposte considerazioni, ed assorbito quant’altro, l’appello va accolto e va dichiarata l’inammissibilità del ricorso di primo grado per la mancata notificazione dello stesso a tutte le Aziende Sanitarie partecipanti alla procedura centralizzata.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra        le parti le spese di giudizio.
 P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
 
Compensa le spese del giudizio.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 14.11.2006 con l’intervento dei sigg.ri
 
***************** Presidente,
 
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere,
 
**************************,
 
***************************,
 
         ***************** Consigliere estensore.
 
  
 
 
 
L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
 
f.to *****************   f.to *****************
 
IL SEGRETARIO
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il 19/04/07
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
P. IL DIRIGENTE
 
f.to ********************
 
N°. RIC. 1818-06
 
MA
 

Lazzini Sonia

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